Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 luglio 2003
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro (ora direzioni provinciali del lavoro) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe orarie per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 25157 del 2 febbraio 1995;
Visto il proprio decreto n. 2/2001 del 6 marzo 2001, con il quale ha provveduto a determinare le tariffe provinciali di facchinaggio fino al 31 dicembre 2002 e ritenuto doveroso procedere al loro rinnovo per il periodo a seguire;
Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore negli incontri del 7 febbraio 2003 e del 10 giugno 2003 e tenuto conto degli orientamenti emersi in dette circostanze;
Tenuto conto altresi' della necessita' di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneita' delle tariffe applicate nella provincia di Rovigo con quelle fissate nelle province viciniori, anche di altra regione;
Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con le leggi n. 142/2001 e decreto legislativo n. 6/2003 hanno, per molti aspetti, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dagli organismi associativi;
Avuto riguardo alla percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo per il biennio 2003-2004 rispetto al tasso reale per il periodo 01-02, risultato del 2% (con arrotondamento per eccesso);
Considerate le esigenze delle organizzazioni sindacali ditoriali interessate ad un contenimento del costo del lavoro che tenga conto dell'attuale momento che attraversa l'economia ed il mercato;
Ritenuto doveroso, in ogni caso, sulla base anche delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un incremento delle tariffe rispettoso del livello salariale stabilito dalla contrattazione nazionale, anche di quella attinente il settore cooperativo per la remunerazione del lavoro;
Ritenuto, di riflesso, equa una rideterminazione delle tariffe in misura del 2,7%, percentuale che fa salve, in parte, le esigenze e gli interessi delle contrapposte posizioni;
Ritenuto ancora che, in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 (legge Biagi) e dei conseguenti decreti delegati, limitare temporalmente il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio a valere per la provincia di Rovigo al 31 dicembre 2003;
Considerato, di conseguenza, necessario prima di quella data promuovere altri confronti con le organizzazioni sociali interessate per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato;
Decreta come di seguito l'aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.
Art. 1.
Tariffe di facchinaggio

1. Premessa (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994).
Le tariffe per le operazioni di facchinaggio di merci, materiali e cose svolte nel territorio della provincia di Rovigo per conto di coloro che si avvalgono dell'opera di facchini, sono quelle contenute negli articoli seguenti, rapportate a peso lordo, riferite a 100 kg se non diversamente indicate a fianco di ciascuna voce.
 
Art. 2.
Tariffe

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

----> vedere tabella da pag. 38 a pag. 39 della G.U. <----
 
Art. 3. Merci non indicate (estratto da decreto prefettizio n.
1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci non indicate all'art. 2, la tariffa sara' ricavata per simulazione dalle voci indicate nello stesso articolo, o per accordo diretto tra le parti interessate.
 
Art. 4. Maggiorazioni per colli piccoli (estratto da decreto prefettizio n.
1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci ed i prodotti in colli, quando il loro peso sia inferiore ai kg 50, le tariffe di cui all'art. 2 debbono essere maggiorate del 20% purche' la voce di tariffa non preveda un peso inferiore ai 50 kg.
Per colli di peso inferiore, ai 20 kg, non previste nel tariffario, le maggiorazioni verranno concordate direttamente tra le parti.
 
Art. 5. Lavori disagiati (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II
del 13 aprile 1994)

Per le operazioni di facchinaggio svolte in particolari condizioni di disagio per le caratteristiche della merce, o, ad esempio, sotto pioggia o neve, in frigoriferi funzionanti o in altri ambienti considerati disagiati, in presenza di fango o acqua, comunque da costituire disagio, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo debbono essere maggiorate del 35%.
 
Art. 6. Distanze ed altezze (estratto da decreto prefettizio n.
1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Alle tariffe dell'art. 2 si applicano le seguenti maggiorazioni, qualora si verificassero le seguenti distanze od altezze:
a) per una distanza da oltre 15 m a 30 m il 25%;
oltre i 30 m e per ogni 10 metri o frazioni di 10 metri il 5%, in aggiunta al precedente 25%;
per accatastamento o disaccatastamento ad una altezza di oltre metri 2,20 a metri 3, il 30%;
per ogni metro o frazione di metro al di sopra di metri 3, il 15% in aggiunta al 30%;
b) per ogni piano superiore (oltre il primo) una maggiorazione del 10%;
c) per operazioni da effettuarsi su veicoli dotati di pallets, il 10%;
d) per operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni il 20%;
e) per le operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni dotati di pallets il 40% comprensive delle maggiorazioni di cui alle lettere c) e d);
f) per operazioni da effettuarsi sui containers, anche dotati di pallets, il 50% comprensivo delle maggiorazioni di cui alle lettere c), d), e);
g) per le operazioni di cui alla lettera a) effettuate con l'ausilio di nastri trasportatori meccanici di proprieta' del committente (o, comunque da questi messi a disposizione) sino al limite della catasta o ai bordi del camion nel caso in cui i nastri trasportatori non necessitino di assistenza continua, sara' computata una maggiorazione del 10% se l'approntamento delle linee di trasporto e' fatta per consentire operazioni fino a 300 q.li, sara' ridotta al 6% qualora la stessa linea sia utilizzata su operazioni di oltre 300 q.li.
 
Art. 7. (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile
1994)

Quando le operazioni di facchinaggio, per necessita' del committente vengono svolte in ore notturne, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo saranno maggiorate del 30%. Se dette operazioni di facchinaggio, sempre per necessita' del committente vengono svolte in giorno festivo, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo verranno maggiorate del 50%, se svolte nella giornata del sabato del 25%. Se si tratta di lavoro festivo e notturno la maggiorazione sara' del 70%. (Per giorni festivi si intendono quelli previsti dalla legge; per ore notturne si intende il periodo di tempo compreso: dalle ore 22 alle ore 6).
 
Art. 8. Indennita' varie (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II
del 13 aprile 1994)

Quando l'inizio dei lavori e' ritardato di oltre un'ora dal previsto per ragioni non dipendenti dai facchini, a ciascun lavoratore presente in attesa dovra' essere corrisposta un'indennita' in ragione del 50% delle tariffe a tempo.
Quanto sopra e con le medesime modalita' si applica anche per i tempi di inattivita' tra loro sommati che si dovessero verificare per i facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo, in o da piu' punti e/o aziende.
In caso di chiamata per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore andra' corrisposta un'indennita' pari a un'ora.
 
Art. 9. Tariffe a tempo (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II
del 13 aprile 1994)

Le tariffe a tempo sono da applicare esclusivamente per i lavori di facchinaggio di cui alla legge n. 407 del 3 maggio 1955 (*), ove non vi sia la possibilita', per la natura degli stessi di applicare tariffe a misura, necessita' riconosciuta previo accordo tra le parti. (Omissis).
Per gli importi in vigore vedi tabella che segue:

=====================================================================
| Precedenti | Precedenti |Tariffe in vigore Tariffe a tempo |espresse in lire|espresse in euro | per l'anno 2003 ===================================================================== Tariffa | | | ordinaria.... |26.074 |13,47 |13,83 --------------------------------------------------------------------- Tariffa | | | traslochi.... |31.290 |16,16 |16,60

(*) Abrogata con D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 342.
 
Art. 10. Condizioni di miglior favore (estratto da decreto prefettizio n.
1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Restano in vigore le condizioni di miglior favore gia' esistenti per il lavoratore.
 
Art. 11. Oneri (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13
aprile 1994)

Le tariffe di cui sopra sono comprensive di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali, a carico dei facchini liberi esercenti, riuniti o meno in organismi o cooperative. (Omissis).
 
Art. 12.
Entro il 31 dicembre 2003, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore, verra' effettuata una verifica dell'attualita' delle tariffe cosi' come sopra rideterminate, ai fini anche di una loro eventuale modifica per l'anno 2004.
 
Art. 13.
Le tariffe riportate nel presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avranno durata fino al 31 dicembre 2003.
Avverso il presente provvedimento potra' essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Rovigo, 3 luglio 2003
Il direttore: Drago
 
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