Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 giugno 2003 |
Sospensione dell'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione - Ufficio XI
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme in materia di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli articoli 20 e seguenti; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(2003) 1401, adottata il 22 aprile 2003 e concernente la sospensione dell'autorizzazione a commercializzare medicinali veterinari contenenti il principio attivo «benzilpenicillina benzatinica» destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare; Considerato che il Comitato per i medicinali veterinari di cui all'art. 31 della direttiva 2001/82/CE, ha concluso che non e' possibile determinare, per i prodotti a base di benzilpenicillina benzatinica, un periodo di sospensione sulla base dei dati disponibili e che i periodi di sospensione attualmente autorizzati non sono adatti a garantire una quantita' di residui nel sito di iniezione inferiore agli MRL fissati dal regolamento CEE 2377/90; Considerato che non e' possibile assicurare che gli alimenti ottenuti dagli animali trattati con tali prodotti non contengano residui che possano costituire un pericolo per la salute del consumatore; Ritenuto di doversi conformare alla decisione comunitaria su richiamata; Ritenuto, altresi', necessario, a tutela della salute pubblica, estendere la medesima cautela a tutti i prodotti contenenti benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, ancorche' non espressamente ricompresi nell'allegato alla decisione comunitaria su richiamata;
Dispone:
Art. 1. 1. E' sospesa l'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti il principio attivo benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, di cui all'allegato, nonche' a tutti gli altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ancorche' non espressamente richiamati. 2. I lotti dei medicinali di cui al comma 1 gia' prodotti non possono essere commercializzati e devono essere ritirati dal mercato entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A decorrere dal periodo di cui al comma 2 e' vietata altresi' la somministrazione dei medicinali di cui al comma 1 ad animali produttori di alimenti per l'uomo. 4. La revoca della sospensione e ulteriori eventuali determinazioni sono subordinate alle decisioni in materia da adottarsi in sede comunitaria. |
| Art. 2. 1. Il presente provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore all'atto della pubblicazione. Esso e' altresi' notificato alle principali associazioni di categoria e comunicato alla Commissione europea e al Comitato per i medicinali veterinari della Comunita' europea. Roma, 19 giugno 2003 Il direttore generale: Marabelli Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 202 |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 29 a pag. 35 della G.U. <---- |
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