Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.».

Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. (( Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato.))
1-bis. (( Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
 
Art. 1-bis. Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36.
1. (( L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dellmministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'amministrazione in sede di contenzioso.».
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
 
Art. 1-ter
Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. (( All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: «"alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore.):
«Art. 10. - Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.
Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.
La facolta' di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.
In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito dell'istanza.».
- Si riporta il titolo della legge 22 gennaio 1934, n. 36: «Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 16. - Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni la domanda di ammissione agli esami corredata:
1) del diploma originale di laurea;
2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4) dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1, 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4 e 5 del comma precedente.
Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.
Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.».
 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
01. (( All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma e' abrogato.
02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: «commissioni» e' sostituita dalla seguente: «sottocommissioni».
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 15. - Il Ministro della giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
Il decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.
Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.
Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' magistrati nominati dal Ministro della giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.».
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. (( All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:
«Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti.))


Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 23 del citato regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 23. - Esaurite le operazioni di cui all'art. 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata al sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata al sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti.
Esaurite le operazioni di cui all'art. 22, il presidente della commissione ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'art. 15, commi sesto e settimo delregio decreto 22 gennaio /934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art. 17-bis.
La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.».
 
Art. 4.
(Soppresso)
 
Art. 5. Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. (( All'articolo 17- bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: «diritto ecclesiastico» sono aggiunte le seguenti: «e diritto comunitario».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del citato regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 17-bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove».
 
Art. 5-bis.
Norma di coordinamento
1. (( Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.))

Riferimenti normativi:
- Per il titolo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, e del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 6.
(Soppresso)
 
Art. 6-bis. Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di
appello di Trento
1. ((Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari».
- Per il titolo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e della legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 6-ter.
Disposizioni finali
1. ((Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.))
 
Art. 7.
Norma di copertura
1. ((Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-bis e' autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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