Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 11 luglio 2003 |
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in comunicazione internazionale, presso l'Universita' degli studi per stranieri di Perugia. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e); Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante; Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il rettore della Universita' per stranieri di Perugia propone il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale in ragione della ricettivita' delle strutture e dell'esigenza di mantenere alta la qualita' della didattica; Considerato che il predetto corso di laurea e' stato attivato nell'anno accademico 2001-2002; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale dell'Universita' per stranieri di Perugia e' determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e quaranta per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2003 Il Ministro: Moratti |
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