Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 luglio 2003
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze motorie e biotecnologie, presso l'Universita' degli studi di Brescia per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la nota in data 19 giugno 2003 con la quale il rettore dell'Universita' degli studi di Brescia chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie della facolta' di medicina e chirurgia sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 9 giugno 2003;
Visto che i corsi suindicati risultano attivati nell'anno accademico 2002/2003;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Universita' degli studi di Brescia e' cosi' determinato:
in scienze motorie, afferente alla classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;
in biotecnologie, afferente alla classe 1: cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.
2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2003
Il Ministro: Moratti
 
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