Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 luglio 2003
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Universita' degli studi di Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Viste le note, rispettivamente in data 24 e 30 giugno 2003, con le quali il rettore dell'Universita' degli studi di Verona chiede la programmazione per il corso di laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive afferente alla classe 33, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 10 giugno 2003;
Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2001/2002;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Universita' degli studi di Verona e' determinato in centoquarantacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e in cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.
2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2003
Il Ministro: Moratti
 
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