Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 30 giugno 2003, n. 2
Decreto ministeriale 11 luglio 2002 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Agli Stabilimenti di macellazione
Alle Camere di commercio
Agli Assessorati regionali
all'agricoltura
Agli Assessorati regionali alla
sanita'
Alle Organizzazioni commerciali
Alle Confederazioni agricole

Il decreto ministeriale 11 luglio 2002, recante le modalita' d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al capo I, art. 4, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.
Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.
I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 4 del decreto in oggetto e cioe' i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 2 del decreto suddetto.
Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, come previsto all'art. 1 del citato decreto, sulla base del fac-simile allegato 1 del medesimo decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:
i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
gli stabilimenti che macellano per conto terzi.
Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:
1) suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
2) suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
3) classi commerciali: E; U; R; O; P, come specificato all'art. 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.
Il prezzo da rilevare e' quello riferito alla carcassa standard fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa standard e' definita, all'art. 2 del Reg. (CEE) 3220/84, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta' senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto decreto ministeriale.
Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonche' l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.
Fatta salva la presentazione della carcassa standard suaccennata, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione e' definita, ai sensi della decisione della commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna.
In deroga alla presentazione suddetta, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.
Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.
I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari, PAGR. IV, a mezzo telex, telefax o posta elettronica, entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello fac-simile allegato 1.
Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 4, comma 2 del citato decreto.
I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.
Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:
acquisti peso carcasse;
acquisti peso vivo.
Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed al produttore dovra' essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.
Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantita' uguale, e' attribuito alla classe intermedia se presente.
In tutti gli altri casi, il prezzo non puo' essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.
Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantita' macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.
Si rammenta che nella comunicazione dovra' essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali, cosi' come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.
Per rendere piu' agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al: Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR. IV, tel: 06- 46656107/6004, telefax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica: t.simbolo@politicheagricole.it-m.pellegrini@politicheagricole.it p.lastella@politicheagricole.it
Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale
per le politiche agroalimentari:
Petroli
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 44 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> vedere allegato da pag. 45 a pag. 47 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone