IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. Arsov Spase cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito a Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Visto il D.D. del 16 maggio 2003, con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 giugno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Arsov Spase e' risultato idoneo; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 15 ottobre 1987 dalla facolta' di veterinaria dell'Universita' di Belgrado al sig. Arsov Spase, nato a Crn Kamen (Macedonia) il 25 aprile 1962, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. 2. Il dott. Arsov Spase e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2003 Il direttore generale: Mastrocola |