Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 luglio 2003
Ulteriori disposizioni per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 22 novembre 2002, concernente le modalita' di vendita per l'anno 2003 dell'energia elettrica ritirata da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dei decreti sopra indicati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede l'assegnazione, sulla base di procedure concorsuali, di almeno 200 MW per forniture mensili o bimestrali nonche' l'art. 3, comma 7, che prevede la possibilita' di emanare ulteriori disposizioni in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacita' sopra indicata, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo;
Visto al riguardo l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh; la stessa disposizione dispone che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato che, per effetto della conclusione in data 29 gennaio 2003 delle procedure di cessione, da parte dell'Enel S.p.a., della capacita' produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si e' realizzato, a partire dal 29 aprile 2003, l'abbassamento a 0,1 GWh del livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dal citato art. 10 della legge n. 57/2001;
Vista la delibera n. 20/03 del 13 marzo 2003 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;
Ritenuto opportuno, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato prodottosi a partire dal 29 aprile 2003, finalizzare l'assegnazione della quota di capacita' non assegnata per forniture annuali ad una sperimentazione di carattere transitorio e limitata nel tempo che coinvolga i clienti idonei che, in forma singola o associata, per la prima volta hanno la possibilita' di accedere al mercato libero dell'energia elettrica;
Considerato altresi' utile, in relazione ai ridotti livelli di consumo ed ai relativi profili di prelievo dei nuovi clienti di minori dimensioni, individuare nelle associazioni di categoria i soggetti in grado di esercitare una adeguata azione informativa presso i settori interessati, stimolando forme di aggregazione della domanda che consentano efficienza nell'allocazione dell'energia, nonche' di svolgere un'attivita' di monitoraggio sull'andamento della sperimentazione, riferendone gli esiti alle autorita' interessate;
Ritenuto coerente con le esigenze conoscitive connesse alla sperimentazione ed al monitoraggio prevedere modalita' di assegnazione che consentano la piu' ampia partecipazione e definirne le condizioni in base ai parametri gia' utilizzati per le precedenti assegnazioni dell'energia in parola, come aggiornati con proprie deliberazioni dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
Decreta:
Art. 1.
Capacita' produttiva assegnabile
1. Al fine di consentire una sperimentazione sull'accesso al mercato libero dell'energia elettrica dei nuovi clienti idonei identificati in premessa, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, per la quota di potenza di 200 MW attribuibile su base non annuale, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. L'assegnazione e' effettuata sulla base di bande di ampiezza fissa di 5 MW in ciascuna ora e per forniture valide fino al 31 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Modalita' di assegnazione della capacita'
1. All'assegnazione di cui all'art. 1, possono partecipare, secondo le modalita' di seguito indicate, i clienti finali, singoli o associati, i cui consumi, misurati in un unico punto del territorio nazionale, destinati alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 0,1 GWh e fino a 1 GWh, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con i medesimi consumi sopra specificati.
2. I clienti idonei di cui al comma 1 attestano il possesso del requisito di idoneita' mediante i dati riferiti ai consumi nell'anno solare 2002, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal distributore, ovvero tramite l'autocertificazione prevista dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 20/03 del 13 marzo 2003, e dichiarano di non aver esercitato l'opzione di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.
3. Le associazioni di categoria rappresentate a livello nazionale all'interno del CNEL promuovono tra i loro associati in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'aggregazione in uno o piu' gruppi di acquisto ed individuano acquirenti grossisti tra quelli iscritti all'albo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, delegati a partecipare all'assegnazione, in nome e per conto di tali gruppi di acquisto.
4. La capacita' assegnabile e' ripartita dal Gestore della rete in due quote da 100 MW ciascuna, di cui una destinata ai clienti finali con consumi superiori a 0,1 e fino a 0,5 GWh ed una ai clienti finali con consumi superiori a 0,5 e fino a 1 GWh.
5. Il Gestore della rete attribuisce le quote di capacita' di cui al comma 4 agli acquirenti grossisti di cui al comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate per conto dei clienti finali da essi rappresentati ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla capacita' assegnabile, secondo quote di capacita' proporzionalmente ridotte in base ai consumi di energia elettrica autocertificati dai clienti rappresentati.
6. La capacita' che dovesse risultare non assegnata a seguito della procedura di cui al comma 4 e' offerta dal Gestore della rete ai clienti finali, aventi i requisiti richiesti al comma 2, con consumi compresi da 1 a 9 GWh con procedura concorrenziale.
 
Art. 3.
Condizioni economiche per l'assegnazione
1. Le assegnazioni di cui all'art. 2 sono effettuate dal Gestore della rete secondo condizioni economiche pari al 65,9 % del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita' in vigore, aumentato del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al Titolo II comma 2 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1° gennaio-31 dicembre 2002, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico.
 
Art. 4.
Monitoraggio sulla sperimentazione
1. Entro i trenta giorni successivi al termine della sperimentazione, ogni acquirente grossista di cui all'art. 2 produce al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete un rapporto contenente i risultati sull'andamento e sull'esito della sperimentazione, in termini di numero e caratteristiche dei clienti interessati, profili di carico anche per tipologia di clienti, quantita' complessiva e media di energia consumata dagli stessi clienti, nonche' valutazione dell'impatto della sperimentazione.
 
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita', nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di cui al presente decreto.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone