Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO
DECRETO RETTORALE 23 giugno 2003
Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 54 dello stesso che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;
Vista la deliberazione in data 11 marzo 2003, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 54 dello statuto, di apportare allo stesso statuto ulteriori modifiche;
Vista la nota rettorale prot. 18355 del 15 aprile 2002, con la quale le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. 2031 in data 29 maggio 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico;
Decreta allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Titolo II
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE
L'art. 16 (Regolamenti delle strutture e dei servizi) - e piu' precisamente il primo comma viene ad assumere la seguente formulazione:
«I regolamenti delle strutture e dei centri di servizio dotati ai sensi del presente statuto di autonomia, contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, sono approvati dai rispettivi consigli o dai consigli delle strutture che ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti».

Titolo III
ORGANI DI GOVERNO
L'intero testo dell'art. 17 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Rettore). - 1. Il rettore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita';
c) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
d) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le normative vigenti;
e) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
g) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta.
E' nominato con decreto del ministro.
3. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
4. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.
5. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo, nonche' dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
6. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
Negli organi accademici il prorettore vicario non ha diritto di voto se e' presente il rettore.
7. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore puo' proporre al senato accademico la designazione fino a un massimo di tre prorettori, individuati tra i professori di ruolo di prima fascia, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione.
8. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite o quali delegati in sua vece in organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al senato accademico ed al consiglio di amministrazione.
Il rettore puo' designare uno o piu' delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.
9. Il rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, puo' avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Universita' con funzioni istruttorie e consultive.
10. Il rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attivita' didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Universita'.
11. Il prorettore vicario puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, comprensiva dell'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Universita', qualora la giustifichino l'entita' degli incarichi attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal rettore.».
L'intero testo dell'art. 18 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Senato accademico). - 1. Nel quadro dell'autonomia universitaria e nel rispetto del potere di proposta, delle prerogative e dell'autonomia specifica proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche, il senato accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Ateneo, programmandone le fasi, e sovrintende al coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche.
In particolare, il senato accademico:
a) elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e per la ricerca e la conferenza degli studenti, i piani di sviluppo dell'Universita' e ne verifica le fasi di attuazione;
b) definisce gli obiettivi e le priorita' da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione dell'Ateneo e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
c) provvede al coordinamento delle attivita' e dei servizi didattici dell'Ateneo;
d) favorisce lo sviluppo delle attivita' scientifiche dell'Ateneo e ne promuove il coordinamento; propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa ripartizione, sentiti, per quanto di competenza, la commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico di cui al successivo art. 19;
e) sentite le facolta' interessate o su loro proposta, determina l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle facolta' e ne dispone, con periodicita' almeno triennale, le eventuali variazioni in conformita' con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;
f) definisce, sulla base delle proposte avanzate dalle singole facolta', la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
g) delibera, sentita la commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, la costituzione, la modificazione e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti, degli istituti e delle altre strutture per la ricerca, nonche' in merito alle questioni di afferenza di professori e ricercatori;
h) delibera l'attivazione delle nuove facolta', dei nuovi corsi di studio e delle altre iniziative didattiche e delle connesse strutture di servizio;
i) delibera i regolamenti di propria competenza ed esercita i compiti di verifica previsti dallo statuto sui regolamenti di facolta' e delle altre strutture autonome;
l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore;
b) dal prorettore vicario, con le modalita' previste al punto 6 dell'art. 17;
c) dai presidi di facolta':
d) dal direttore amministrativo, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;
e) da quattro professori di ruolo di prima fascia, quattro professori di ruolo di seconda fascia, quattro ricercatori, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti rispettivamente, con voto limitato ad una sola preferenza, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori nell'ambito di ciascuna delle seguenti facolta' o gruppi di facolta': 1) scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) medicina e chirurgia; 3) giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze motorie; 4) agraria, farmacia, medicina veterinaria;
f) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo;
g) da sei rappresentanti eletti degli studenti.
Partecipano ai lavori del senato accademico senza diritto di voto, qualora non compresi tra i componenti di cui alle lettere c) od e), i prorettori eventualmente designati.
Il numero dei rappresentanti degli studenti e' ridotto a cinque nel caso in cui abbia partecipato alle relative votazioni meno dell'8% degli aventi diritto.
La nomina dei componenti non di diritto del senato e' disposta con decreto rettorale.
3. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo, una sola volta.
4. Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h), i) del punto 1, nonche' per l'elaborazione delle parti dei regolamenti concernenti il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche e la posizione dei professori e ricercatori, e' richiesta, ai fini della validita' delle delibere, anche la maggioranza della componente docente (rettore o prorettore vicario, presidi, professori, ricercatori) presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova istituzione di cui alla lettera e) sono deliberate dalla sola componente docente.
5. Il senato si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il rettore e' tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. Il senato accademico puo' istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
D'intesa con il consiglio d'amministrazione, il senato accademico puo' istituire una o piu' commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del senato sono trasmessi anche i verbali del consiglio e viceversa.
Non e' consentito - eccetto che per il rettore, il prorettore vicario e il direttore amministrativo - fare parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio d'amministrazione.
Dopo l'art. 18 e' inserito, con il numero 19 e il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo di seguito riportato, contenente la disciplina della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e dei comitati di area.
Art. 19. Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico
e comitati di area
1. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e' organo consultivo del senato accademico e si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dei comitati di area.
2. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico opera secondo le linee strategiche generali dell'Ateneo in materia di ricerca scientifica espresse dal senato accademico, di programmi di sviluppo delle singole facolta', le esigenze specifiche, equilibratamente considerate, delle diverse aree scientifiche presenti in Universita'.
In particolare essa avanza pareri sulla destinazione delle risorse a bilancio e comunque attribuite alla ricerca per le quali il senato accademico richieda la sua valutazione, eventualmente indicandole preventivamente i criteri ai quali attenersi; esprime pareri sull'attivazione e la disattivazione di dipartimenti e istituti, sull'istituzione di dottorati di ricerca, sulla costituzione di centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca e sulle loro eventuali modifiche, sulla costituzione di spin-off e su altre forme di trasferimento tecnologico che coinvolgano l'Ateneo; esamina le relazioni annuali sull'attivita' scientifica predisposte secondo quanto stabilito dal presente statuto dalle singole strutture dell'Ateneo ed elabora su questa base relazioni biennali sull'andamento e le condizioni della ricerca nell'Ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati; si pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal rettore e dal senato accademico.
I criteri per l'attribuzione alle singole aree dei fondi per la ricerca scientifica sono preventivamente deliberati dal senato accademico, secondo le linee di programmazione pluriennale in materia anche di ricerca scientifica, unitamente agli eventuali criteri di distribuzione dei fondi all'interno delle singole aree.
La commissione formula le proposte di assegnazione delle risorse previa acquisizione dei parere dei comitati d'area.
I comitati d'area possono svolgere altre funzioni loro attribuite dalla commissione nel quadro delle attivita' generali di sua competenza.
3. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e' formata in relazione alle seguenti aree scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i professori e i ricercatori dell'Ateneo: 1) scienze matematiche; 2) scienze fisiche; 3) scienze chimiche; 4) scienze geologiche; 5) scienze biologiche; 6) scienze informatiche; 7) scienze mediche; 8) scienze agrarie; 9) scienze veterinarie; 10) scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11) scienze giuridiche; 12) scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; 13) scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14) scienze economiche e statistiche; 15) scienze politiche e sociologiche.
Ciascuna area costituisce un distinto collegio elettorale. L'appartenenza alle singole aree e' determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma hanno finalita' organizzative interne all'Ateneo; per tutte le altre funzioni, anche statistiche e di valutazione, che lo richiedano, e' garantita la piena rispondenza delle afferenze dei singoli professori e ricercatori in servizio con l'articolazione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari stabilita dalla normativa nazionale.
Il senato accademico definisce la dimensione di ciascun comitato di area e quella delle loro rappresentanze nella commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico sulla base del numero complessivo dei professori e dei ricercatori che afferiscono a ciascuna area.
Nelle aree ove siano presenti percentuali significative di docenti in servizio presso facolta' diverse o dove risultino comunque opportune disposizioni specifiche, il senato accademico puo' disporre che i posti nella commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e nei comitati di area siano ripartiti in relazione a tali situazioni in modo di favorire la piu' larga rappresentativita'.
In ogni area l'elettorato attivo e passivo e' attribuito indistintamente ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.
Gli aventi diritto di ciascun collegio esprimono le loro preferenze, con voto singolo su due distinte schede, una per il rappresentante o i rappresentanti dell'area nella commissione, i quali fanno parimenti parte del comitato di area, e una per i restanti componenti del comitato di area.
Le candidature per la commissione vanno presentate e rese pubbliche almeno venti giorni prima della data delle votazioni.
La presidenza di ciascun comitato d'area e' assunta dal rappresentante dello stesso eletto nella commissione ovvero, nel caso in cui sia prevista la presenza in quest'ultima di piu' rappresentanti della medesima area, dall'eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
I componenti della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e dei comitati di area durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. La commissione e' presieduta dal prorettore vicario o da uno dei prorettori.
La commissione designa nel suo ambito un vicepresidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilita', e il segretario. Essa e' convocata dal presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. I verbali della commissione sono trasmessi al senato accademico. Per il lavoro istruttorio e di reperimento ed elaborazione della documentazione, ove non si possa far fronte con personale in servizio, la commissione puo' far ricorso a collaboratori ed esperti esterni.
5. Per operare una piu' attenta valutazione delle proposte di spin-off e di trasferimento tecnologico trasmesse al suo esame, la commissione costituisce nel proprio ambito una apposita sottocommissione, della quale fa parte il presidente della commissione brevetti, ove istituita.
Su proposta del presidente, approvata dal senato accademico, la sottocommissione puo' essere integrata da esperti, individuati tra i docenti in servizio o tra esterni di elevata qualificazione e competenza.».
L'art. 20, prima art. 19, assume la denominazione «Consiglio di amministrazione».
Al medesimo art. 20, e precisamente al punto 3, le lettere b) e d) vengono ad essere modificate come sotto indicato:
«b) dal prorettore vicario, con le modalita' previste al punto 6 dell'art. 17»;
«d) da otto professori di ruolo o ricercatori, dei quali almeno due professori di prima fascia, almeno due professori di seconda fascia, almeno uno ricercatore, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto limitato a due preferenze, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori; non piu' di due degli eletti possono appartenere alla medesima facolta».
All'art. 21 (prima art. 20) (Collegio dei revisori dei conti - e precisamente al terzo comma, al termine «consiglio» e' sostituito il termine «collegio».

Titolo IV
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
L'intero testo dell'art. 25 (prima art. 24) e' soppresso ed e' sostituito dal testo di seguito riportato:
«Art. 25 (Facolta). - 1. La facolta' opera, nella sua autonomia, quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attivita' didattiche. Essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento in funzione delle esigenze scientifiche, culturali e formative degli ambiti disciplinari che in essa confluiscono e dei piani di sviluppo complessivi dell'Ateneo.
Alla facolta' afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono i posti ad essa assegnati dall'Universita' secondo la normativa in vigore e l'art. 18, punto 1, lettera e), del presente statuto.
La facolta':
a) conferisce i titoli di studio, indirizzando e coordinando l'insieme dei corsi relativi e verificandone l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti e alle realta' operanti negli ambiti di sua pertinenza;
c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni, e procede alla suddivisione delle diverse risorse rese disponibili dagli organi di governo dell'Ateneo, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
3. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della facolta'. Ha compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, anche al fine di garantire la congruita' dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facolta', nonche' i compiti delegati eventualmente attribuitigli dal rettore. Nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per gli esami di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario.
Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta.
L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del preside e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della facolta' con maggiore anzianita' accademica.
In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il preside puo' richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attivita' didattica, ivi compreso l'esonero temporaneo dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Universita'. Il preside della facolta' di medicina e chirurgia puo' richiedere di essere esonerato dalle responsabilita' assistenziali in regime convenzionale, secondo modalita' definite nel regolamento di facolta'. La limitazione e l'esonero sono concessi con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico; l'esonero dalle responsabilita' assistenziali e' concesso di intesa con l'ente convenzionato.
Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il preside puo' delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.
Il preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il consiglio di facolta' o ai presidenti dei consigli di coordinamento didattico secondo le norme indicate nel regolamento di facolta'.
4. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta' come individuate al precedente punto 1.
In particolare il consiglio:
a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i consigli di coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei dipartimenti;
b) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto;
c) delibera la destinazione di risorse per l'istituzione di posti di professore e di ricercatore, determina le relative modalita' di copertura, provvede alle chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a dipartimenti o istituti;
d) attiva le procedure di trasferimento e di mobilita' di professori e ricercatori e provvede alle relative delibere prendendo atto delle conseguenti afferente a dipartimenti o istituti;
e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
f) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i dipartimenti e gli istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
g) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della facolta';
h) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della facolta';
i) delibera il regolamento di facolta', secondo le procedure di cui all'art. 15 del presente statuto.
Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti.
La rappresentanza dei ricercatori e' eletta con mandato triennale, in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il 20% dei ricercatori e il 20% dei professori in servizio presso la facolta'; essa non e' comunque inferiore a tre unita'. Ciascun ricercatore puo' esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da eleggere; non puo' esprimere piu' di dieci preferenze quando essa sia superiore a trenta.
I singoli regolamenti di facolta' possono stabilire, per la determinazione della partecipazione dei ricercatori, percentuali e criteri diversi da quelli sopra indicati, purche' la loro adozione non comporti effetti riduttivi sulla entita' relativa.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di facolta' sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del conseguimento della laurea o del diploma, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50.
I singoli regolamenti di facolta' determinano le modalita' dell'eventuale partecipazione al consiglio, a titolo consultivo, per questioni specifiche, dei responsabili delle strutture tecniche di interesse della facolta'.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate nel regolamento di facolta'. Salvo diversa indicazione da parte dei regolamenti di facolta', i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianita' di ruolo.
Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare e' materia che il consiglio tratta nella sua composizione plenaria, gli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti di professore, le modalita' di copertura, le chiamate dei professori e le questioni attinenti alle persone dei professori sono prese in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
I regolamenti di facolta' determinano l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della facolta' e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facolta'.».
All'art. 29 (prima art. 28) (Dottorato di ricerca). - la denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione «commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica».
All'art. 31 (prima art. 30) (Attivita' proprie della facolta' di medicina e chirurgia). - il terzo comma e' riformulato come segue:
«L'Universita' puo' istituire propri policlinici universitari o altre strutture clinico-sanitarie, anche mediante il ricorso a strumenti giuridico-finanziari idonei, inclusa la costituzione e la partecipazione a societa' con partner pubblici o privati. In assenza di policlinici universitari, la disponibilita' di strutture assistenziali e' garantita mediante rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private, disciplinati da idonei strumenti giuridici ed economico-finanziari.».
All'art. 37 (prima art. 36) (Centri interdipartimentali di ricerca) e all'art. 39 (prima art. 38) (Centri di ricerca convenzionati) - la denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione «commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica» laddove ricorre.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
All'art. 52 (prima art. 51) (Indennita) - il primo comma e' integrato ed e' cosi riformulato:
«Il consiglio d'amministrazione determina, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione dovute:
al rettore;
al prorettore vicario;
ai prorettori, ove istituiti;
al direttore amministrativo;
al personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ai titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale;
ai revisori dei conti;
ai componenti il nucleo di valutazione;
ai presidi di facolta' (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale, previsto dal punto 3 dell'art. 24 del presente statuto);
ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980)».
Gli art. 55 (prima art. 54) e 57 (prima art. 56) vengono ad assumere la seguente nuova formulazione: «Art. 55 (Revisioni dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo). - Possono avanzare proposte di revisione dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la conferenza degli studenti, i singoli consigli di facolta' e di dipartimento.
La relativa delibera e' assunta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo statuto, con la maggioranza assoluta degli stessi per il regolamento generale d'Ateneo.
Qualora non sia stata formulata direttamente dal senato accademico, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento, al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere, unitamente al testo originario, all'organo proponente perche' si pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il senato accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal comma 2.
Le modifiche dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo sono emanate dal rettore. Quelle relative allo statuto entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"; quelle relative al regolamento generale d'Ateneo entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione.».
«Art. 57 (Verifica delle strutture organizzative della ricerca). - Il senato accademico e il consiglio di amministrazione verificano periodicamente (di norma ogni due anni), con modalita' definite congiuntamente, d'intesa con il nucleo di valutazione interna e avvalendosi della collaborazione della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, le modalita' di organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attivita' istituzionali nell'Ateneo, al fine di predisporre piani operativi organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.».
E' soppresso il primo comma dell'art. 58 (prima art. 57) (Norme abrogative).
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 23 giugno 2003
Il rettore: Decleva
 
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