Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003
Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e' stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 9 del 5 maggio 2003 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 2.3 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 19 giugno 2003, prot. 1531 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;
Decreta:
L'art. 2.3. dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:
Art. 2.3.
Il senato accademico
1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il senato:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.4, lo statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;
c) coordina le attivita' delle facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario aceademico anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';
f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico-amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la commissione didattica di ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;
p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;
r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e, f, h, i, l, m, il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia tratta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'ateneo.
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di facolta';
c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza con l'elezione del rettore dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo;
d) da due rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo.
Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il direttore amministrativo o suo delegato;
il presidente del centro residenziale o suo delegato.
Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento, delega un suo sostituto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata di Rende, 30 giugno 2003
Il rettore: Latorre
 
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