Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 9 maggio 2003
Prosieguo del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Delibera n. 19/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero delle attivita' produttive, secondo le direttive del CIPE, l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;
Visto il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in paricolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei Comuni del centro-nord;
Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 17 marzo 1999, n. 144, che autorizza la spesa di 516.456.899 euro (1.000 miliardi di lire) per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando al CIPE il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 28 della predetta legge n. 144/1999 che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi (5.164.569 euro) annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, all'art. 145, comma 21, ha stanziato, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, la somma di 77.468.535 euro (150 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002, tabella D) che, nel confermare gli stanziamenti gia' previsti dalla legge finanziaria dell'anno precedente, ha assegnato al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, per l'anno 2004, la somma di euro 51.646.000;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003, Tabella F) che ha confermato per l'anno 2004 la somma prevista dalla legge finanziaria dell'anno precedente;
Viste le proprie delibere 25 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 317/1984), 18 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 21/1987) e 11 febbraio 1988 (Suppl. n. 25/1988 alla Gazzetta Ufficiale n. 75/1988) con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi articolati in un triennio e un successivo biennio;
Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1999) che, in attuazione dell'art. 9 della citata legge n. 266/1997, ha dettato nuove norme per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei finanziamenti;
Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 114/2001) che modifica la precedente delibera n. 99/1999 e che destina alta costruzione delle reti urbane di distribuzione del gas metano la somma complessiva di 232.405.605 euro (450 miliardi di lire), di cui alla legge n. 388/2000 citata;
Visto, in particolare, l'elenco dei comuni metanizzabili e dei bacini di utenza contenuto nelle citate delibere di questo Comitato del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988;
Considerato che alcuni dei comuni gia' compresi nel programma iniziale di cui alle suddette delibere, al momento attuale potrebbero accedere ai benefici previsti per i comuni montani del centro-nord;
Ritenuto peraltro opportuno, sulla base dell'originario programma molto ritardato a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, consentire ai comuni compresi nell'iniziale elenco la realizzazione degli interventi a suo tempo pragrammati, sempre che non abbiano optato o intendano optare per le agevolazioni previste dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999;
Considerato che i fondi stanziati fino al 2004 non sono sufficienti a soddisfare le residue domande di contributo;
Considerato che per l'ampliamento della rete di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche non e' stata presentata alcuna domanda di contributo, anche a motivo degli alti costi di realizzazione a fronte di una ridotta percentuale di contribuzione statale (40% del costo dell'opera) prevista dal comma 4, punto 3, dell'art. 11 della legge n. 784/1980 e richiamata dall'art. 28 della legge n. 144/1999;
Considerato che i comuni in attesa di finanziamento hanno previsto nei loro progetti soluzioni tecniche di allaccio alla rete dei metanodotti esistente;
Ritenuta la necessita' di destinare al completamento delle reti urbane i fondi stanziati per il 2004 dalla legge finanziaria per l'anno 2003 nonche' la somma di 48 milioni di euro, gia' assegnata agli adduttori secondari con delibera di questo Comitato n. 99/1999;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Per il prosieguo del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, alle reti urbane di distribuzione del gas metano dei comuni compresi nelle aree di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che non abbiano beneficiato o intendano beneficiare dei finanziamenti previsti per i comuni montani del centro-nord dall'articolo 28 comma 2 della legge 144/1999, sono destinate le seguenti risorse:
1.1 la somma di 51.646.000 euro relativa all'anno 2004, prevista dalla tabella F, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);
1.2 la somma di 48 milioni di euro, a valere sull'importo di 51.645.690 euro gia' previsto per la realizzazione degli adduttori secondari al punto 1 della delibera di questo Comitato n. 99/1999, citata nelle premesse. Il rimanente importo di 3.645.690 euro e' accantonato per le eventuali esigenze della Cassa depositi e prestiti relative alla copertura dei contributi gia' erogati ma non riconosciuti a carico del FESR;
1.3 le risorse che eventualmente residuano da precedenti stanziamenti nonche' le economie risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale risorse deve essere data tempestiva informativa a questo Comitato.
2. Il punto 12 della delibera di questo Comitato n. 99/1999 e' sostituito dal seguente:
i comuni possono presentare al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Cassa depositi e prestiti domanda di variazione della gestione diretta in concessione, corredata della necessaria documentazione, purche' non risultino gia' concessi dalla predetta Cassa depositi e prestiti i mutui previsti per la costruzione delle opere.
3. Nell'esame delle domande di contributo, il Ministero delle attivita' produttive, ferma restando la prioritaria applicazione dei criteri di cui alla lettera d) e all'ultimo capoverso del punto 10 della delibera di questo Comitato n. 99/1999, dara' precedenza ai Comuni con piu' basso rapporto tra investimento e popolazione residente.
I comuni che non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione della domanda di contributo devono provvedere all'invio della documentazione richiesta entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di inosservanza del predetto termine, le relative domande, previa regolarizzazione, saranno vagliate solo successivamente a quelle degli altri comuni compresi nella graduatoria generale.
Roma, 9 maggio 2003
Il Presidente del Cipe: Berlusconi Il segretario: Micciche'

Registrata alla Corte dei conti il 14 luglio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 128
 
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