IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, ed in particolare il comma 1 dell'art. 2 che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la promozione delle attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini della progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Visto in particolare l'allegato 1 della predetta delibera che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 milioni di euro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 milioni di euro e l'allegato 3 della stessa delibera che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Basilicata la quota di 821,166 milioni di euro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo»; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisivita' sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare»; Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sul «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo», proponendo per questo intervento un finanziamento di 18,40 milioni di euro a carico delle risorse della legge n. 166/2002; Considerato che l'Accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha individuato le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due Regioni e di conseguenza le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato; Considerato che gli interventi inseriti negli Accordi di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nelle Intese istituzionali Stato-Regioni sottoscritte ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere ricompresi, ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3187 e n. 3188 del 22 marzo 2002, in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato-Presidente della regione Basilicata e dal commissario delegato-Presidente della regione Puglia, ognuno rispettivamente per la regione di propria competenza; Considerato che ai sensi dell'art. 141, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di inserire tra le opere da ammettere ai contributi previsti dalla citata norma il progetto «Adeguamento sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni» per un importo di Euro 1.601.016,39; Tenuto conto che con decreto del 10 dicembre 2002 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha subordinato la concessione dei contributi previsti dal citato art. 141 della legge 388/2000 alla presentazione da parte dell'Ente del progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato; Ritenuto di condividere la proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione anche in considerazione della situazione di crisi di approvvigionamento idrico della regione Basilicata; Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione, in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione proponente e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni; Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto della relazione istruttoria trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e indicata nelle premesse, dalla quale emerge: sotto l'aspetto tecnico: che, in armonia con l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il Presidente della regione Puglia e il Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delegato alla stipula degli accordi di programma interregionali, hanno perfezionato e sottoscritto in data 11 dicembre 2002 un accordo attuativo per la ristrutturazione e telecontrollo dell'esistente adduttore del Sinni, individuando quale soggetto aggiudicatore dell'intervento la regione Basilicata; che l'intervento concerne l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dell'adduttore e la realizzazione di un sistema di telecontrollo e telegestione, con recupero di efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica; che l'intervento e' funzionalmente indipendente dal previsto potenziamento dell'adduttore del Sinni, che ha un suo proprio quadro progettuale di riferimento e per il quale potrebbe verificarsi l'interesse di un promotore ex art. 37-bis e seguenti della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni; che il progetto dell'opera, approvato nella fase di progetto preliminare, e' disponibile a livello di definitivo; che, poiche' l'intervento rappresenta una ristrutturazione della Canna del Sinni gia' in esercizio, non necessita di procedure di via ne' di altri procedimenti autorizzativi; sotto l'aspetto finanziario: che con riferimento a quanto indicato dalla regione Basilicata il costo di realizzazione previsto per l'intervento in questione e' di 20,00 milioni di euro, di cui 1,6 milioni di euro, afferenti il sistema di telecontrollo, oggetto di specifica richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze a carico dei fondi ex art. 141 della legge 388/2000, secondo quanto richiamato nelle premesse; che il finanziamento proposto e' di importo pari a milioni di euro 18,40, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge 166/2002, ed e' cosi' articolato: 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,40 milioni di euro per l'anno 2004; Delibera: 1. All'intervento relativo a «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo» e' assegnato l'importo complessivo di 18,40 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,40 milioni di euro per l'anno 2004. L'onere relativo a ciascuna annualita' del triennio considerato viene imputato sul limite d'impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualita'. La quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 1,04 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 0,877 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2004. L'importo in questione sara' erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo nelle forme previste dalla vigente normativa, e previa verifica dell'effettivo costo dell'intervento anche alla luce di eventuali disponibilita' derivanti da altre disposizioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 190/2002. Roma, 19 dicembre 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 388 |