Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 18 luglio 2003, n. 186
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorita' ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121 reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra
l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.
- Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751:
«2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in
conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo
comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della
religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico,
puo' essere affidato dall'autorita' scolastica, sentito
l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe
riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono
revocare la propria disponibilita' prima dell'inizio
dell'anno scolastico».



 
ART. 2.
(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
 
ART. 3.
(Accesso ai ruoli).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con possibilita' di svolgimento in piu' sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneita' di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e puo' concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianita', titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validita' del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneita' da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purche' non si fruisca della mobilita' professionale o della diversa utilizzazione o mobilita' collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del
testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I
concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale
con frequenza triennale, con possibilita' del loro
svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione al numero
dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata
alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione,
nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita'
di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle
disposizioni in materia di mobilita' professionale del
personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei
passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi
di riconversione professionale. Per la scuola secondaria
resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Si riporta il testo del punto 4 dell'Intesa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751:
«4. Profili della qualificazione professionale degli
insegnanti di religione.
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica,
impartito nel quadro delle finalita' della scuola, deve
avere dignita' formativa e culturale pari a quella delle
altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in
conformita' alla dottrina della Chiesa da insegnanti
riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e in
possesso di qualificazione professionale adeguata, i
profili della qualificazione professionale sono determinati
come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si
richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione
professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere
affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o
dottorato) in teologia o nelle altre discipline
ecclesiastiche, conferito da una facolta' approvata dalla
Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di
studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze
religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose
approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento
italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un'istituto
di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento
della religione cattolica puo' essere impartito, ai sensi
del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che
abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
superiori l'insegnamento della religione cattolica, o
comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario
diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione
cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo
didattico, esso puo' essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in
possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza
episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del
codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario
diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in
possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente
punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola
secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma
rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al
Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facolta'
e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai
punti 4.3 e 4.4 nonche' delle discipline ecclesiastiche di
cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati
ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno
scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in
servizio nell'anno scolastico 1989-1990, gia' in possesso
del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono
conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il
titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione
cattolica puo' essere affidato a chi non e' ancora in
possesso dei titoli richiesti, purche' abbia conseguito un
diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle
facolta' o agli istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della
qualificazione necessaria per l'insegnamento della
religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
secondarie e quelli incaricati di sostituire
nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di
classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico
1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti
di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana
e il Ministero della pubblica istruzione attuano le
necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle
rispettive competenze e disponibilita', fatta salva la
competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare
per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di
collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali
regionali o con gli ordinari diocesani».
- Si riporta il testo del numero 5, lettera a) del
protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
121:
«5. In relazione all'art. 9:
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di
coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 6, del testo
unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami).
(omissis)...
6. Fermo restando quanto previsto per la prova
facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata
all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti».
- Si riporta il testo del punto 2.5 dell'Intesa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751:
«2.5. L'insegnamento della religione cattolica e'
impartito da insegnanti in possesso di idoneita'
riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non
revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano,
dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della
normativa statale».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
(omissis)...
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».



 
ART. 4.
(Mobilita)
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilita' professionale e' subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilita' territoriale degli insegnanti di religione cattolica e' subordinata al possesso del riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneita', ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, puo' fruire della mobilita' professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresi' titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilita' collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni».



 
ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e' riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla meta' di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso e' volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potesta' legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresi' fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo del numero 5, lettera c) del
protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
121:
«5. In relazione all'art. 9
(omissis)...
c) le disposizioni di tale articolo non pregiudicano
il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la
materia e' disciplinata da norme particolari».



 
ART. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2480):
Presentato dal Ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca (Moratti) il 6 marzo 2002.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 18 marzo 2002 con pareri
delle commissioni I, V; VII e Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 9, 24 aprile 2002,
8 maggio 2002, 3, 16, 23, 24 luglio 2002, 17, 24 settembre
2002 e 28 novembre 2002.
Esaminato in aula il 2, 4 dicembre 2002 e approvato il
5 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1877):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 9 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
21 gennaio 2003, 4, 12, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003, 1,
2 aprile 2003.
Relazione scritta annunciata il 30 aprile 2003 (atto n.
1877/A - relatore sen. G. Frignone).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003, 3, 10 giugno 2003
e approvato con modifiche l'11 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2480-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri
delle commissioni I, V.
Esaminato dalla XI commissione il 25 giugno 2003, 1, 9,
10 luglio 2003.
Esaminato in aula il 14 luglio 2003 e approvato il
15 luglio 2003.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7 e
dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(omissis)...
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine).
(omissis)...
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate».



 
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