Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 13 giugno 2003, n. 187 |
Regolamento concernente la modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, recante la disciplina delle modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, concernente regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile della Forze armate ed in particolare l'articolo 2 del decreto medesimo il quale al comma 2 reca la definizione di alto comando periferico; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, dell'11 novembre 2002; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/59908 dell'11 dicembre 2002);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 giugno 2003
Il Ministro della difesa Martino Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 332
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana. Approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, concernente regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107 - Serie generale. - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 45, del 24 febbraio 1997. - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 3, del 5 gennaio 1998. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note al Regolamento: - Il testo dell'art. 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2. (Denominazione). - 1. Sotto la denominazione di enti/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti secondo la classificazione dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato). 2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative. 3. Sotto la denominazione di Ministero vengono compresi l'ufficio del segretario generale, al quale sono state devolute, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia. 4. Sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della Difesa e di Forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.".
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