Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 13 giugno 2003, n. 187
Regolamento concernente la modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, recante la disciplina delle modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, concernente regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile della Forze armate ed in particolare l'articolo 2 del decreto medesimo il quale al comma 2 reca la definizione di alto comando periferico;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, dell'11 novembre 2002;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/59908 dell'11 dicembre 2002);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro della difesa
Martino Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 332



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.
Approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto ministeriale 31 dicembre 1998,
n. 522, concernente regolamento recante modalita' per la
gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione
sociale a favore del personale militare e civile delle
Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1999, n. 107 - Serie generale.
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 45, del 24 febbraio 1997.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni, concernente la
ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 3, del 5 gennaio
1998.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e
integrazioni, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Note al Regolamento:
- Il testo dell'art. 2, del decreto ministeriale
31 dicembre 1998, n. 522, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2. (Denominazione). - 1. Sotto la denominazione
di enti/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti
secondo la classificazione dell'art. 1 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione
unificato).
2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i
comandi militari individuati, in relazione alle specifiche
strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle
vigenti disposizioni normative.
3. Sotto la denominazione di Ministero vengono compresi
l'ufficio del segretario generale, al quale sono state
devolute, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, le attribuzioni della soppressa
Direzione generale delle provvidenze per il personale, gli
uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero
della difesa competenti per materia.
4. Sotto la denominazione di autorita' centrale sono
compresi i capi degli stati maggiori della Difesa e di
Forza armata, il segretario generale della Difesa e
direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.".



 
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