Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 luglio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 3 agosto 1999, e' stata prorogata fino al 17 marzo 2003; Considerato che il comitato promotore con lettera del 1° luglio 2002 ha chiesto alla regione Puglia ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998 di designare, quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari» in sostituzione di «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.»; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003 |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 agosto 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2003 Il direttore generale: Abate |
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