Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visti i decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 3 agosto 1999, e' stata prorogata fino al 17 marzo 2003;
Considerato che il comitato promotore con lettera del 1° luglio 2002 ha chiesto alla regione Puglia ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998 di designare, quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari» in sostituzione di «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.»;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 agosto 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone