Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 23 maggio 2003
Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1997;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.
Validita'
Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante.
 
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' di spettacolo viaggiante
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo viaggiante la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
c) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
d) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo tecnico e organizzativo;
e) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
f) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono considerate attivita' di spettacolo viaggiante le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Non rientrano tra le attivita' di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
Il carattere di mobilita' dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima e' collegata al suolo in modo non precario.
 
Art. 3.
Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi e' istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco delle attivita' spettacolari, trattenimenti ed attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.
Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.
3. L'inserimento di nuove attrazioni e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali risultanti da relazione di un professionista abilitato, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresi', allegato il verbale da cui risulti il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
4. La modifica della denominazione o della descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali di attrazioni gia' inserite in elenco e' fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella quale sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, con le stesse modalita' previste per l'inserimento di nuove attrazioni previo parere favorevole della Commissione.
5. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.
 
Art. 4.
Tipologia degli interventi
L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' di spettacolo viaggiante o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
a) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
b) contributi per accertate difficolta' di gestione;
c) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
d) contributi per iniziative promozionali;
e) contributi per iniziative assistenziali ed educative.
 
Art. 5.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 7.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
a) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione;
b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.
4. Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.
 
Art. 6.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di contributo, nei successivi articoli di cui al Titolo II, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I contributi di cui al precedente art. 3 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione.
3. Del contributo assegnato viene data comunicazione al soggetto richiedente.
4. E' istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo un elenco dei soggetti assegnatari dei contributi.
 
Art. 7.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attivita' di promozione, educativa ed assistenziale.
2. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e per la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
3. Per l'attivita' di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono alle spese redazionali, organizzative e per studi relativamente ad attivita' editoriali nonche' alle spese istituzionali, limitatamente alle attivita' educative ed assistenziali.
4. Per la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
 
Art. 8.
Requisiti e condizioni
I contributi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, possono essere concessi agli esercenti dello spettacolo viaggiante che comprovino:
a) di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni per l'esercizio delle attivita' di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25%, il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 
Art. 9.
Istanza per il contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti
L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare dell'impresa, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilita', le circostanze del sinistro e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, Autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 8, lettera b).
 
Art. 10.
Documentazione per la liquidazione
Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale, l'avvenuto saldo della fattura nonche' foto dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita' che:
non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo occorre indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 8, lettera b) in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (Chiusura inchiesta) emesso dalla competente Autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato;
f) certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente;
g) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
h) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 11.
Requisiti, condizioni e istanza per il contributo
1. I contributi per accertate difficolta' di gestione possono essere richiesti in presenza del requisito di cui all'art. 8, lettera a), del presente decreto ed a condizione che le difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione da parte dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo dovra' essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) documenti contabili (libri contabili, giustificativi d'incasso, ecc.), in originale o in fotocopia autenticata;
b) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione;
c) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
 
Art. 12.
Liquidazione del contributo
Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
c) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 13.
C r i t e r i
I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per attivita' di spettacolo viaggiante, stabiliti con il decreto previsto dal precedente art. 5, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 
Art. 14.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali possono essere concessi agli esercenti di attivita' di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza comunale di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, al fine di potenziare o ripristinare le strutture dello spettacolo viaggiante.
2. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione.
3. Quando trattasi di acquisto di carovane o semirimorchi uso abitazione, roulotte, la liquidazione del contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso e' classificato «ad uso speciale spettacolo viaggiante».
4. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione gli anni indicati a fianco di ciascuna:
a) chapiteaux ed accessori (teatri viaggianti): anni 5;
b) gradinate e tribune (teatri viaggianti): anni 7;
c) gruppi elettrogeni: anni 8;
d) carovane o semirimorchi uso abitazione e/o roulotte: anni 10.
5. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilita' di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene notificata all'Amministrazione.
 
Art. 15.
Istanza di contributo
1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto, e deve riferirsi esclusivamente ad acquisto di attrazioni gia' ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'istanza, contenente l'indicazione del contributo richiesto, deve essere corredata dall'atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
 
Art. 16.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a documentate cause di forza maggiore:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice nonche' l'avvenuto saldo della fattura;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatta da un ingegnere iscritto all'albo;
h) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
i) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 17.
Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario
1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese di spettacolo viaggiante nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello stesso sul piano culturale e tecnologico.
2. Fatta eccezione per l'attivita' pubblicitaria svolta dalle singole imprese, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nell'utenza una immagine del settore tale da indurla a fruire delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature di spettacolo viaggiante.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non puo' superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 
Art. 18.
Attivita' editoriali
I contributi per le attivita' editoriali, pubblicazioni monografiche, nonche' documenti ed eventuali supporti sonori ed audiovisivi concernenti la tradizione dell'attivita' dello spettacolo viaggiante possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
 
Art. 19.
Istanza di contributo
1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore dello spettacolo viaggiante;
b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere per realizzare l'iniziativa;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto.
Nel caso che l'istanza venga presentata da societa', associazioni e comitati deve essere altresi' inviato, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 
Art. 20.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva sottoscritta dal legale rappresentante:
a) relazione sull'attivita' svolta;
b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
il rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e fa parte integrante del bilancio generale;
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo;
e) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
f) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;
g) per le pubblicazioni ed i supporti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare degli stessi.
2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attivita' promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attivita' e la data della sua conclusione.
 
Art. 21.
A c c o n t i
Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche':
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto;
c) la richiesta sia accompagnata da fatture, in originale o in copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto.
 
Art. 22.
Definizione
Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita' realizzate da associazioni, enti o istituzioni che concorrono al consolidamento e allo sviluppo della tradizione dello spettacolo viaggiante mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 
Art. 23.
Istanza di contributo e documenti per la liquidazione
Per le modalita' di presentazione della domanda, per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo IV, articoli 19 e 20.
 
Art. 24.
A c c o n t i
Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche' sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 21.
 
Art. 25.
Definizione
1. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione e' disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purche' in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.
3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.
4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attivita' per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilita'. La titolarita' delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralita' di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.
5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attivita' per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilita' a titolo di proprieta' o la concessione in locazione pluriennale.
I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprieta' e parchi permanenti con organizzatore, cosi' come definitivi nei successivi articoli 30 e 33.
Rientrano, altresi', nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attivita' e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.
 
Art. 26.
Classificazione
I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:
a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.
Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonche' i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.
 
Art. 27.
Competenze, vincoli ed esclusioni
1. L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.
2. Restano ferme le competenze di altre autorita' amministrative e delle Commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l'agibilita' di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
3. Per il periodo di attivita' del parco, le attrazioni dello spettacolo viaggiante non possono essere rimosse o sostituite, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. I richiedenti le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti di proprieta) sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attivita' del parco e l'uso dei servizi comuni.
5. Non e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.
6. Possono esercitare parchi di prima categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di seconda categoria da almeno tre anni e che abbiano un'adeguata capacita' finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario.
7. Possono esercitare parchi di seconda categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di terza categoria da almeno due anni ed abbiano una adeguata capacita' finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di due anni nella categoria e' ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di un'anzianita' di esercizio per l'attivita' dello spettacolo viaggiante di almeno cinque anni.
8. Possono esercitare parchi di terza categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni ed abbiano una adeguata capacita' finanziaria, garantita come previsto al comma 6.
9. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attivita' di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non e' comunque computato ai fini della determinazione delle anzianita' minime prescritte ai commi precedenti.
 
Art. 28.
Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento temporanei
1. I parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da persone fisiche o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al com-ma 4 del precedente art. 27.
2. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi temporanei ha validita' limitata al periodo di attivita' e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che abbiano la disponibilita' a titolo di proprieta', concessione o locazione dell'area su cui il parco insiste.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su istanza, da presentarsi, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1997, entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione. Si prescinde da tale termine per la richiesta che lo stesso esercente inoltri per l'organizzazione di altro parco nello stesso anno. La nuova e successiva richiesta, corredata dalla prevista documentazione indicata al comma 4 del presente articolo, dovra' comunque pervenire entro e non oltre trenta giorni dall'apertura del parco stesso.
4. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, indicante le generalita' del richiedente, la denominazione del parco, la localita' nella quale viene installato e il periodo di attivita', deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;
b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;
g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi normativa vigente.
Qualora il richiedente sia una societa', i documenti di cui alle lettere a) e c) dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre, si dovra' allegare copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, nonche' eventuale deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.
 
Art. 29.
Rinnovo della autorizzazione
1. L'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento e' soggetta a revisione annuale mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attivita', da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.
2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalita' di cui al comma 1, la revisione dell'autorizzazione e' effettuata su presentazione di apposita istanza in carta legale da parte dell'utente sempre entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione, allegando i documenti previsti al comma 4 dell'art. 28.
 
Art. 30.
Parchi di divertimento permanenti di proprieta'
E' definito parco di divertimento permanente di proprieta' il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarita' fa capo ad un unico soggetto imprenditoriale in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
 
Art. 31.
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di prima istanza all'esercizio di un parco permanente di proprieta' e' rilasciata alle persone fisiche o giuridiche titolari della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale e' richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalita' del richiedente ed indicare il nome e la localizzazione del parco permanente che si intende gestire e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
d) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
e) le attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;
f) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
g) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
4. Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.
 
Art. 32.
Rinnovo dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti di proprieta' e' soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attivita', da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.
2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalita' di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione e' rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando i documenti di cui al precedente art. 31.
 
Art. 33.
Parchi di divertimento permanenti con organizzatore
E' definito parco di divertimento permanente con organizzatore il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarita' fa capo ad una pluralita' di soggetti in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.
 
Art. 34.
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di prima istanza alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore e' rilasciata alle persone fisiche o giuridiche previa valutazione della anzianita' di titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata su presentazione di istanza in carta legale, da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;
b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;
g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
4. Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.
 
Art. 35.
Rinnovo della autorizzazione
1. L'autorizzazione alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore e' soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attivita', da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione, unitamente ad una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.
2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalita' di cui al precedente comma, l'autorizzazione e' rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui al precedente art. 34.
 
Art. 36.
Abrogazioni
La circolare ministeriale n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppressa.
 
Art. 37.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 193
 
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