Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 luglio 2003
Approvazione della richiesta di modifiche alla opzione tariffaria UB1 presentata dalla societa' Enel Distribuzione S.p.a. (Deliberazione n. 82/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° luglio 2003;
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente aggiornata e modificata (di seguito: deliberazione n. 228/01), ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
il comma 4.7 del Testo integrato dispone che la sospensione dell'offerta di opzioni, ovvero la loro modificazione nel corso dell'anno sono consentite secondo le modalita' previste nei commi da 4.1 a 4.6 del medesimo testo integrato;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas da parte dell'autorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;
Viste:
la deliberazione n. 228/01;
il Testo integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2002, n. 169/02, recante modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 211/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 211/02);
la deliberazione dell'autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003;
Viste:
la comunicazione dell'Enel distribuzione S.p.a. del 9 maggio 2003, prot. DD/P2003006534 (di seguito: comunicazione 9 maggio 2003);
la comunicazione dell'Autorita' del 14 maggio 2003, prot. PB/M03/1340/ao;
la comunicazione dell'Autorita' del 10 giugno 2003, prot. PB/M03/1642/ao;
la comunicazione dell'Enel distribuzione S.p.a. del 20 giugno 2003, prot. DD/P2003008573;
la comunicazione dell'Autorita' del 27 giugno 2003, prot. PB/M03/1891/ao;
la comunicazione dell'Autorita' del 27 giugno 2003, prot. PB/M03/1890/ao.
Considerato che:
con la deliberazione n. 211/02 l'Autorita' ha approvato l'opzione tariffaria ulteriore di vendita, identificata con il codice UB1, presentata dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. per l'applicazione nell'anno 2003 (di seguito: opzione tariffaria UB1);
la societa' Enel distribuzione S.p.a., con la comunicazione 9 maggio 2003 ha richiesto la modifica dell'opzione tariffaria UB1, di cui al precedente alinea;
Considerato che:
l'opzione tariffaria UB1 e' di tipo biorario;
l'applicazione di opzioni tariffarie di tipo biorario richiede l'installazione di misuratori in grado di rilevare i prelievi in modo distinto per ciascuna fascia oraria (di seguito: misuratori biorari);
che la societa' Enel Distribuzione S.p.a. prevede di poter soddisfare solo il 70% delle nuove richieste di applicazione dell'opzione tariffaria UB1, in ragione della carenza di misuratori biorari;
in conseguenza di cio' la societa' Enel distribuzione S.p.a. propone una modifica dell'opzione tariffaria UB1, prevedendo in particolare, nei casi di indisponibilita' di misuratori biorari, l'applicazione di prezzi mediati tra ore piene e ore vuote separatamente tra periodo invernale ed estivo;
Considerato che:
con decorrenza 29 aprile 2003 hanno la qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh;
per il servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato il Testo integrato prevede l'applicazione di una tariffa composta dalla componente tariffaria CCA e dalle componenti UC1, UC4 e UC5;
la componente tariffaria CCA, al netto della componente VE, ai sensi dell'art. 20 del Testo integrato e' fissata pari:
a) al prodotto tra il parametro \gamma ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) al prodotto tra il parametro \lambda , i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'allegato n. 2, ed il parametro PGT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie Fl, F2, F3 ed F4;
la maggior parte dei clienti divenuti idonei a decorrere dal 29 aprile 2003 non dispongono di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4; e che, di conseguenza, la componente tariffaria CCA e' loro applicata secondo quanto riportato alla lettera a) del precedente alinea;
il parametro \gamma esprime su base annua lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
i prezzi previsti dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. per i clienti che scelgono l'opzione tariffaria UB1, in caso di indisponibilita' dei misuratori nel periodo estivo, risultano inferiori rispetto al prodotto tra il parametro PG e il parametro \gamma relativo alla tipologia di utenza altri usi in bassa tensione;
Ritenuto che:
la proposta di modifica dell'opzione tariffaria UB1 presentata dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. in generale possa costituire un beneficio per i clienti non idonei;
la proposta di modifica di cui al precedente alinea, in relazione alle offerte commerciali della societa' Enel distribuzione S.p.a. possa ritardare lo sviluppo della concorrenza nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica;
le modalita' applicative proposte in caso di indisponibilita' di misuratori biorari nel periodo estivo possano trovare applicazione esclusivamente ai clienti non idonei;
Ritenuto infine che tali modalita' applicative debbano avere carattere transitorio.
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/0l, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297, del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni, integrate come segue:
a) Testo integrato e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 228/01 e successive modificazioni;
b) deliberazione n. 211/02 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n. 211/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 211/02);
c) opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1 del Testo integrato;
 
Art. 2. Verifica della proposta di modifica dell'opzione tariffaria ulteriore per il servizio di vendita UB1 presentata dalla societa' Enel
distribuzione S.p.a.
2.1. Sono approvate le modifiche all'opzione tariffaria ulteriore per il servizio di vendita, presentata dalla societa' Enel distribuzione S.p.a., approvata dall'Autorita' con la deliberazione n. 211/02 e identificata con il codice UB1.
2.2. L'opzione tariffaria UB1, con le modifiche approvate con il presente provvedimento, puo' essere offerta esclusivamente ai clienti non idonei.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della pubblicazione.
Milano, 1° luglio 2003
Il presidente: Ranci
 
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