Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 luglio 2003, n. 189
Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.



 
Art. 2. Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato
italiano paraolimpico

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.
 
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia
di pratica dello sport da parte delle persone disabili.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2128):
Presentato dall'on. (Carli) ed altri il 19 dicembre
2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 18 febbraio 2002 con
pareri delle commissioni I, V, XI, XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
l'11 luglio 2002, il 18, 25 settembre 2002, il 22 e 29
gennaio 2003, 12 febbraio 2003 e il 18 marzo 2003.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura,
scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14 aprile
2003 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 14 aprile 2003 e il 16 aprile 2003 approvato in un Testo
Unificato con atto n. 2181 (On. Battaglia).
Senato della Repubblica (atto n. 2212):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 6 maggio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
28 maggio 2003, 11 giugno 2003 ed approvato il 2 luglio
2003.



Nota all'art. 3:
L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 2 (Statuto). - 1. Il C.O.N.I. si conforma ai
principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal
Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato
CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello
sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli
atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi
e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o
internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura
inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione
di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti
nelle attivita' sportive nonche' la promozione della
massima diffusione della pratica sportiva, sia per i
normodotati che, di concerto con il Comitato italiano
paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.».



 
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