Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 maggio 2003, n. 191 |
Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. |
|
|
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano; Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato; Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). da 1 a 2 (omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4-bis (omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni): «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.». Note all'art. 1: - Per il titolo del citato decreto legislativo 27 gennaio l992, n. 115, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle universita' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
|
| Art. 2. Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5. 2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti su non piu' di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell'interessato. 4. La prova orale verte su non piu' di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 5. Se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, vedi note alle premesse.
|
| Art. 3. Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale forense e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianita' designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'universita' della Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione e' a carico del Consiglio nazionale forense. |
| Art. 4. Vigilanza sugli esami 1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.
Nota all'art. 4: - Si riporta il titolo del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.».
|
| Art. 5. Svolgimento dell'esame 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.
Nota all'art. 5: - Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).».
|
| Art. 6. Valutazione della prova attitudinale 1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 331 |
| Allegato A (art. 2)
ELENCO DELLE MATERIE
1. Diritto costituzionale. 2. Diritto civile. 3. Diritto commerciale. 4. Diritto del lavoro. 5. Diritto penale. 6. Diritto amministrativo. 7. Diritto processuale penale. 8. Diritto processuale civile. 9. Diritto internazionale privato. 10. Ordinamento e deontologia professionale. |
| Allegato B (art. 5)
Il/la sottoscritto/a ........................................... nato/a il................... a...............; cittadino/a ......... residente in ...................................................... in possesso dei titolo professionale di ........................... ; rilasciato da ...................................................; a compimento di un corso di studi di.......................... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' ............. con sede in......................................................., itto nell'albo professionale di .... dal ....ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data .................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui sopra. A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento - indica quale materia su cui svolgere la prova scritta: .... e quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti: 1) 2) 3) 4) 5)
allega:
copia di un documento di identita'; copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento. La copia del decreto di riconoscimento puo' essere effettuata anche avvalendosi delle modalita' alternative all'autenticazione di copie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Data ............... Firma .................. |
|
|
|