Attraverso il presente avviso il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che sono confermate le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione di giacenza. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo relativo alla dichiarazione di giacenza da parte dei soggetti interessati, si precisa quanto segue. Il regolamento CE n. 1282/2001 prevede che la presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli (articoli 6 e 12) da parte dei soggetti interessati deve riferirsi ai quantitativi di prodotto detenuti alla data del 31 luglio 2003. La data di presentazione ai comuni delle dichiarazioni di giacenza, come previsto nel decreto ministeriale 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, e' fissata al 10 agosto 2003. Tuttavia, tenuto conto che il 10 agosto 2003, e' domenica, in applicazione della regolamentazione comunitaria in materia (Reg. CE n. 1182/71) la data ultima di presentazione e' prorogata automaticamente al primo giorno successivo non festivo e, cioe', all'11 agosto 2003. La dichiarazione deve riferirsi alla quantita' espressa in ettolitri, detenuta alla mezzanotte del 31 luglio 2003, deve essere presentata in cinque copie al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre il 10 agosto 2003. I comuni devono procedere all'inoltro delle dichiarazioni, presentate entro la data del 25 agosto 2003. La dichiarazione deve essere presentata sui modelli in vigore nelle precedenti campagne, tenuto conto delle avvertenze per la loro compilazione, contenute nel decreto ministeriale del 17 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1992. |