Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 luglio 2003 |
Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo formativo - Anno 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, «norme in materia di promozione dell'occupazione»; Visto la legge del 17 maggio 1999, n. 144,«misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003, «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione; Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. 1. Per il corrente anno 2003 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, Euro 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.
===================================================================== | |Ripartizione delle risorse Regioni |15-16-17enni (a)| in euro ===================================================================== Piemonte.... |20.317 |12.981.926 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta.... |647 |413.413 --------------------------------------------------------------------- Liguria.... |4.287 |2.739.259 --------------------------------------------------------------------- Lombardia.... |52.051 |33.258.958 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | Bolzano.... |5.938 |3.794.196 --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di | | Trento.... |3.820 |2.440.860 --------------------------------------------------------------------- Veneto.... |24.875 |15.894.345 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia | | Giulia.... |3.382 |2.160.992 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna.... |10.493 |6.704.698 --------------------------------------------------------------------- Toscana.... |10.369 |6.625.466 --------------------------------------------------------------------- Umbria.... |1.809 |1.155.894 --------------------------------------------------------------------- Marche.... |2.790 |1.782.723 --------------------------------------------------------------------- Lazio.... |15.999 |10.222.860 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo.... |4.325 |2.763.539 --------------------------------------------------------------------- Molise.... |1.097 |700.949 --------------------------------------------------------------------- Campania.... |52.542 |33.572.690 --------------------------------------------------------------------- Puglia.... |35.908 |22.944.087 --------------------------------------------------------------------- Basilicata.... |1.979 |1.264.519 --------------------------------------------------------------------- Calabria.... |12.839 |8.203.719 --------------------------------------------------------------------- Sicilia.... |46.232 |29.540.799 --------------------------------------------------------------------- Sardegna.... |8.661 |5.534.108 --------------------------------------------------------------------- Totale ..... |320.360 |204.700.000
(a) Dati ISTAT sui 15-16-17enni fuori dal sistema scolastico. 2. Puo' essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993. |
| Art. 2. 1. Le risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione da parte degli assessorati competenti dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attivita' formative. 2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. 3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e delle province autonome sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni. Roma, 1° luglio 2003 Il direttore generale: Bulgarelli |
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