Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2003
Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 3302).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 90, del 17 aprile 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;
Considerato che, a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi mesi, caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensita', si e' avviato un processo di dissesto idrogeologico in forte progressione, che costituisce grave pericolo per la pubblica incolumita';
Ritenuto che la natura degli eventi e l'entita' dei danni sono tali da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire rapidamente il ripristino delle normali condizioni di vita;
Ravvisata la necessita' di avviare un processo di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
Acquisita, l'intesa della regione Sardegna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Sindaco di Castelsardo e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio comunale.
 
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il commissario delegato provvede ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto in atto; provvede, altresi', alla realizzazione delle relative opere, finalizzate al superamento dell'emergenza.
2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle relative dimensioni, allo scopo di poter predisporre e realizzare una serie di interventi riguardanti, in particolare:
a) il rifacimento dei servizi di smaltimento delle acque bianche e l'eliminazione delle perdite nelle reti idriche e fognarie;
b) il consolidamento e la messa in sicurezza di costoni rocciosi;
c) il consolidamento e la messa in sicurezza di versanti instabili;
d) gli interventi urgenti di sistemazione e di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua.
4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato puo' avvalersi di personale in servizio presso il comune di Castelsardo.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10 comma 1-quater, 14, 16, 17, 18, comma 2-ter, 19, 20, 21 23, 24, 25, 27 comma 2-ter, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, recante: approvazione capitolato generale d'appalto;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8,9, 10, 14, 16 e 17;
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalle legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, art. 39;
codice navigazione art. 36;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28 comma 3;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2, commi 1 e 2;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151 e 152;
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, 8, 14, 16 e 17;
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni art. 24;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29 comma 6, 7 e 17.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al comune di Castelsardo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001.
2. Nel limite massimo di Euro 258.228,44, potranno essere erogati contributi ai privati ed ai titolari delle attivita' produttive, in relazione ai danni cagionati dal dissesto idrogeologico. Le erogazioni avverranno secondo le modalita' previste dalle disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regione Sardegna 11 maggio 2000, n. 20/12.
Le eventuali economie dello stanziamento di cui al presente comma potranno essere utilizzate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Le risorse disponibili per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza sono trasferite su una contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie erogate e da erogarsi, dalla regione Sardegna, dal comune di Castelsardo, o da altri enti pubblici, che confluiranno sulla contabilita' speciale di cui al comma 3.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi.
Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documetiti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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