IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo; Vista, in particolare, la lettera h-ter) del citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo il quale il sistema dei versamenti unitari con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del Ministero delle finanze; Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo il quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori; Considerato la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti interessati e il miglioramento dei controlli e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' in grado di conseguire attraverso l'estensione del sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al pagamento di entrate di natura tributaria, extratributaria e sanzionatoria di competenza della predetta Amministrazione; Decreta: Art. 1. 1. Le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere riscosse con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Il servizio di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti |