Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193 |
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente; Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, commna 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislalivo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002 - 2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali». - Si riporta il testo dell'art. 33 e dell'art. 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse». «Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse). (Omissis). 58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448». Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».
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| Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro. |
| Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. 4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di acces-so a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Note all'art. 3: - La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Se ne riporta l'art. 82: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia». - La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Se ne trascrive l'art. 172: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso». - Il decreto legislativo 30 aprile 1965, n. 165, reca: «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego».
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| Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita' 1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianita', confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianita', compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione. |
| Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali 1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive modificazioni, e dell'indennita' di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004. 4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.
Nota all'art. 5: - La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza».
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| Art. 6. Effetti sui trattamenti economici 1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5. |
| Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita' nella medesima qualifica o grado. 2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore. |
| Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. 4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»; b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente: «1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»; c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' sostituito dal seguente: «1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato». Se ne riportano gli articoli 16 e 19. Si riporta, altresi', il testo di quest'ultimo articolo, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 16. - 1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-bis e 2, 3 e 4 dell'art. 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti». «Art. 19. - 1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario"». 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la medesima decorrenza. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. 5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione dei «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma. 6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335». «Art. 19. - 1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario"». 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la medesima decorrenza. 3. (Comma abrogato). 4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di «sostituto commissario» di cui all'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. 5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione dei «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma. 6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Se ne trascrivono gli l'articoli l5-quinquies e 31-quater. Si trascrive anche il testo dell'art. 31-quater, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello". 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno». «Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di «sostituto commissario». 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamato scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comnma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 26, comma 5». «Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamato scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto dei Ministro dell'interno. 6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Cen decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 26, comma 5». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica». Se ne riporta l'art. 31-quinquies. Si trascrive, altresi', il testo dello stesso articolo, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico"). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore tecnico". 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 24, comma 5». «Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico"). - 1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 24, comma 5». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, reca: «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato». Se ne riporta l'art. 15-quinquies. Si trascrive, inoltre, il testo dello stesso articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello". 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello"). - 1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno».
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| Art. 9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»; b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: «3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.»; c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: «4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.»; d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: «6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.»; e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». Se ne riporta l'art. 30. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado. 4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado. 5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma. 9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto. 13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale». «Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. 4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto. 7. (Comma abrogato). 8. (Comma abrogato). 9. (Comma abrogato). 10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto. 13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 191, dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». Se ne trascrive l'art. 38-ter. Si trascrive, altresi', il testo dello stesso articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). - 1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'arttribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. 3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo. 4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12. 6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». «Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") - 1. (Comma abrogato). 2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. 3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente. 4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12. 6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 7. (Comma abrogato)».
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| Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;»; b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente: «2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»; c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente: «4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»; d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente: «5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.»; e) il periodo in calce alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza», e' sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento.»; f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne trascrivono gli articoli 11 e 12. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 12, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato: «Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti). - 1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requsiti di cui all'art. 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita': a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado. 2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita': a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado. 3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore». «Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995: 1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; 2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo: a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti; b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma. 4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto. 5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella B allegata al presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto». «Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995: 1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; 2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo. 3. (Comma abrogato). 4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 58-quater. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato: «Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che: a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'art. 58-ter; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero; d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c). 2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante. 3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. 5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure. 6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto. 7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata». «Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che: a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni piu' gravi del rimprovero; d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c). 2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante. 3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione dal comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. 5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure. 6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella I del presente decreto. 7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.». - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Si riporta il periodo in calce alla tabella F: «Nei confronti del personale del ruolo "esecutori" si applicano le disposizioni di cui all'art. 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento».
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| Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita' nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria». Se ne trascrivono gli articoli 18 e 21. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 18. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo. 3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti». «Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto. l medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario". 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto conimissario", di cui all'art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200. 5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggintivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma. 6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto». «Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario". 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. (Comma abrogato). 4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200. 5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma. 6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto». - Il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 443, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». Se ne riporta l'art. 30-quater. Si riporta, altresi', il testo del medesimo articolo, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario". 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. 4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia». «Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia».
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| Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87. 4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e', rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»; b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.». 7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole: «di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle condizioni soggettive di cui ai com-mi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.».
Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, contiene «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. Se ne riporta l'art. 30. Si riporta, altresi', il medesimo articolo come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data. 5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto". 6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza. 7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e 47-bis, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il 1° gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato per ciascun anno di detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche. 9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8. 10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.». «Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data. 5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto". 6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47- bis, e' attribuito con la medesima decorrenza. 7. (Comma abrogato). 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21- ter e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche. 9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8. 10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1- quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato». Se ne trascrivono gli articoli 21-ter e 47-ter. Si trascrivono inoltre, i medesimi articoli, come modificati a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al commna 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianita'. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 14, comma 2». «Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianita', nel rispetto di quanto previsto al comma 2. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 40». «Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 14, comma 2». Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effettivo retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 40».
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| Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate 1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. 2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi' come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.»; b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto.»; c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto; d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dispone: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate». Se ne riportano gli articoli 6-bis, 6-ter e 34-bis. Si riporta, altresi', il testo degli articoli 6-bis e 6-ter, come modificati a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 6-bis (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). - 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. . 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo. 3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'art. 3. 5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata. 6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. 7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa». «Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. In deroga alle disposizioni dell'art. 6-bis, comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'art. 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli: a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001; b) promossi alla data del 1° gennaio: 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado; 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado; 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado; 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado; 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado; 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis, avviene: a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis; b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis». «Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di riordino). - 1. Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, e' attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello: a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti; b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i soltufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti. 2. L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'art. 31-sexies». «Art. 6-bis (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. (Comma abrogato). 2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. 3. (Comma abrogato). 4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'art. 3. 3. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata. 6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. 7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa». «Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'art. 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella «B4», allegata al presente decreto. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis, avviene: a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis; b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis». - La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 35: «Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami, ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento».
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| Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. |
| Art. 15. Abrogazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati: a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni; b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni; e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni; g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni; m) l'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298; n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356; o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53; p) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 67; q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; s) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
Note all'art. 15: - La legge 11 luglio 1980, n. 312, concerne il «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca l'«Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo dell'art. 31-quater come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto qui pubblicato: «Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori). - 1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concerne il «Nuovo ordinamento della banda musicale della polizia di Stato. - Si trascrive il testo dell'art. 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di «primo livello». - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di «primo livello». 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.». - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concerne l'«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». - L'art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 11. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate». - L'art. 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 13. - Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»). - 1. (Comma abrogato). 2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. 3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva «per titoli», la qualifica di «luogotenente», cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo. 4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12. 6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno. 7. (Comma abrogato).». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca «attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato». - Si trascrivono i testi degli articoli, 21-ter, 47-ter e 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in vigore dal 1° gennaio 2005, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto», con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 14, comma 2». «Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto» con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. (Comma abrogato). 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Ai periti superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 40». «Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato. 1-bis. - 1-decies. (Abrogati). - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 3. - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi. - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito: a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione: dirigente generale; c) generale di brigata: dirigente superiore; d) colonnello: primo dirigente; e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto; f) capitano: commissario capo; g) tenente: commissario. 2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario. 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224. 3-bis. (Comma abrogato)». - La legge 30 novembre 2000, n. 356, reca le disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. - L'art. 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina a «carica speciale», con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995: 1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; 2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo: a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti; b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma. 3. (Comma abrogato). 4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto. 5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella «B» allegata al presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo «Esecutori» della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto». - Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di «sostituto commissario». 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. (Comma abrogato). 4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200. 5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma. 6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'art. 15 del presente decreto». - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni nel grado. 4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni e sei mesi nel grado. 5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in uno, due, tre, quattro, cinque e sei anni. 7. (Comma abrogato). 8. (Comma abrogato). 9. (Comma abrogato). 10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado. 11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado. 12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente decreto. 13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. 16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale». - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato. «Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'art. 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data. 5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto». 6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza. 7. (Comma abrogato). 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche. 9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8. 10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.
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| Art. 16. Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La spesa derivante dal presente decreto e' soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 33, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse. - Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni nella legge 31 ottobre 2002, n. 246, dispone «misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».
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