Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 3 luglio 2003, n. 194 |
Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. |
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Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose; Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa; Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c); Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115; Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002; Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attivita' pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, gia' previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' abrogata (decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili); b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito; c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati; d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1. - La direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, supplemento ordinario. - Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma 1, lettera c), e' il seguente: "Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) - b) (Omissis). c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies". L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), e' il seguente: "Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento. 3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea. 6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 11, comma 3. 7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio. 9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92. Note all'art. 1: - L'allegato B del citato decreto legislative 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente; "Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) Operazioni di smaltimento. N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica); D2 - Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 - Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o foglie geologiche naturali); D4 - Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.); D5 - Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente); D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.); D10 - Incenerimento a terra; D11 - Incenerimento in mare; D12 - Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.); D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti). - L'allegato C del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente; "Allegato C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)) Operazioni di recupero. N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; R2 - Rigenerazione/recupero di solventi; R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi; R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia; R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). - L'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - e) (Omissis); f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;".
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| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti: a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: .of: - oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; - oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; - oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
Nota all'art. 2: Per l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3 Divieto di commercializzazione
1. E' fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi. 2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento. 3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Note all'art. 3: - L'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92, e' il seguente: "Art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza). - 1 - 3 (Omissis). 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore". - L'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e' il seguente: "Art. 6 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente. 2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravita' del rischio, a: a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l"apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare; e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento; g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto; h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformita', la pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente: a) il produttore; b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio; c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili. 6. Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvedera', nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio. 7. Il Ministero della sanita', ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumita' pubblica.".
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| Art. 4 Raccolta
1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati. 2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalita' di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio. 3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico. 4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 e' inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo. |
| Art. 5 Marcatura
1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante: a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio; b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo. 2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale. |
| Art. 6 Apparecchi incorporanti pile o accumulatori
1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso. 2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115. 3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalita' di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi. 4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresi' segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalita' cui il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto. 5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.
Nota all'art. 6: - Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, si vedano le note alle premesse;
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| Art. 7 Informazioni agli acquirenti
1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori. |
| Art. 8 Programmi
1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia. 2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi: a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori; b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantita' di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti; c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonche' sui sistemi di riciclaggio. 3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantita' di pile e di accumulatori usati nonche' allo smaltimento separato degli stessi.
Note all'art. 8: - L'art. 18, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e il seguente: "Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato: a) - d) (Omissis); e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti". - L'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano". - L'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente; "Art. 22. (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione del luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantita', e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita', di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell"ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti."
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| Art. 9 Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003, Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 383 |
| Allegato I MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI ----> Vedere allegato di pag. 6 <---- |
| Allegato II ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6
1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di robotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 1 sia tecnicamente necessario. 2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali nonche' le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato. 3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili. |
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