Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. 33
Pac Semplificato - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di adesione al regime semplificato.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della
regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura -
C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

1 PREMESSA

L'AGEA intende divulgare le modalita' dei criteri applicativi del Regime Semplificato, in modo tale che le informazioni utili per l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai produttori, gia' individuati come potenziali fruitori, ai quali l'AGEA si rivolgera' direttamente, ma anche a tutti gli altri produttori che ne facessero richiesta.
Tali produttori, qualora non aderenti ad uno dei (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) CAA, potranno manifestare la volonta' di aderire al regime di aiuto, inviando direttamente all'AGEA - Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi - Regime semplificato 2003 - via Palestro, 81 - 0185 Roma -, richiesta scritta entro e non oltre il 30 luglio 2003. Gli altri produttori potranno acquisire le informazioni occorrenti presso i CAA cui aderiscono.
Per consentire la piu' ampia, puntuale e rapida diffusione delle informazioni necessarie, e' indispensabile che il mandato di rappresentanza di un produttore ad un CAA sia univocamente conferito. I produttori, che hanno conferito mandato di rappresentanza, che abbiano presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di CAA diversi, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori verranno considerati non aderenti ad alcun CAA riconosciuto, abilitato alla presentazione delle domande di aiuto all'AGEA.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. CE 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Reg. CE 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio, recante modifica del Reg. CE 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Reg. CE 1/2002 del 28 dicembre 2001, della Commissione recante modalita' di applicazione del Reg. CE 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 febbraio 2002 (G.U.R.I. n. 53 del 3 marzo 2002), che affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per l'applicazione del regime semplificato;
Reg. CE 2419/2001, che detta le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari istituito dal Reg. CE 3508/92 del Consiglio, in materia di controlli in loco;
Direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'articolo 5, nonche' al Reg. CE 1760/2000 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;
Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5, in materia di aiuto ai seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per il frumento duro e aiuto speciale;
Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1, concernente l'aiuto per superficie per i legumi da granella;
Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6, concernente l'aiuto compensativo per superficie per il riso;
Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14, in materia di premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per l'estensivizzazione, premio supplementare;
Reg. (CE) n. 2529//01 artt. 4 e 6, in materia di premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate;
Delibera commissariale 606/99 del 30 aprile 1999, che istituisce il fascicolo aziendale.
Disposizione AIMA 195/2000 del 4 agosto 2000, che apporta modifiche alla delibera 606/99.
Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.
Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 (Suppl. ord. n. 92 G.U.R.I. n. 129 del 6 giugno 2003), PAC seminativi - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002.

3 DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o
giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche,
indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il
diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
si trova nel territorio della Comunita'; - azienda: l'insieme delle unita' di produzione gestite
dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato
membro; - parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale
un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.

Il medesimo Regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi".
L'art. 2 bis del Reg. CE n. 1251/1999 stabilisce in merito alla:

- superficie vincolata: i richiedenti si impegnano a mantenere le
terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre
per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione della canapa di
cui al codice NC 5302 10 00.

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato". L'art. 3 del citato Regolamento dispone che:
"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito dal sistema integrato".
L'art. 4 del citato Regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita:
"1. lI sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3508/92 e' stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unita' diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorita', al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.
2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha".
L'anagrafe delle aziende agricole e' istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.
L'art. 1, comma 2 del D.P.R 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalita' di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".
L'art. 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita: "A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il Codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni:

- punto h):

irregolarita': qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che
disciplinano la concessione degli aiuti;

- punto i):

domanda di aiuto: una domanda per il versamento di aiuti nel
quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera a) e lettera b), punto iii), del Regolamento (CEE) n.
3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della
superficie, in particolare la dichiarazione di superficie
foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;

- punto k):

uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di
copertura vegetale o la mancanza di coltura;

- punto r):

superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione
degli aiuti;

- punto t):

periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono
le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della
presentazione.

Altre definizioni:

- controlli oggettivi: si tratta di controlli che completano la
procedura di verifica eseguita dall'AGEA; sono effettuati in
contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento
aereo o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente
alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la
superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto,
all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi
criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di
controlli sulle particelle. - CAA Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. - UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. - S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): II Reg. (CEE)
n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un
sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione
e controllo appropriati alla complessita' e numerosita' delle
domande di aiuto. - G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia
dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato
un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno
strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000. - Dupla: rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S..
E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa
catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per
la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli
appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:
..."Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita: "Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del presente decreto".

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Si rammenta che ai sensi della deliberazione commissariale dell'AGEA. n. 115 del 12 maggio 2003, concernente l'adozione del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in corso di pubblicazione, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5 DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA'

5.1 Superficie eleggibile

Le superfici che il produttore intende vincolare, nell'ambito del regime semplificato, dovevano essere superfici a seminativo alla data del 31/12/91, come previsto dall'art. 7 del Reg. CE 1251/99. Tuttavia, per tali superfici, il Regolamento CE 1/2002 non prevede per il produttore l'obbligo della coltivazione, ma quello del mantenimento dei terreni nel rispetto della buona pratica agronomica. Sono intese come non eleggibili tutte quelle superfici destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, o a colture forestali o usi non agricoli (art. 7 Reg. CE 1251/99). L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce e seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
seminate o naturali. Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte
le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per
altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.); - colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse
dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture
pluriennali; - colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da
legno; - usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

5.2 Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti animali

Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE 1/2002, l'AGEA determina il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2003-2005, in funzione delle quantita' riconosciute nel corso delle tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi del calcolo si fondano su due distinte modalita':

a) la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale
che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre
campagne precedenti l'anno della domanda; b) il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno
beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna
precedente l'anno della domanda.

Nel caso dei seminativi, il numero di ettari e' calcolato separatamente per ciascuna coltura per la quale e' stabilita in Italia una superficie di base a norma dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

5.3 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore

L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE 1/2002, determina gli importi massimi, al limite dei 1.250,00 euro per produttore. Il produttore puo' percepire nel quadro del regime semplificato un importo pari a quello piu' elevato degli importi calcolati in base a quanto di seguito indicato:

a) alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di
tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi,
ai bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti (2000 -
2001 - 2002) alla domanda di aiuto del regime semplificato; b) al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti
i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai
bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2002) che precede
la domanda di aiuto del regime semplificato.

L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2003 - 2005.
Se l'importo determinato e' superiore ai 1.250.00 euro, il produttore deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione prescelta sulla base del criteri di seguito indicati:

- se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di
superficie e conseguentemente alla quantita' di premio per animale; - se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di
premio per animale e conseguentemente alla quantita' di superficie.

In quest'ultimo caso il produttore puo' ulteriormente specificare, nell'ambito dei premi per animale, le modalita' per ridurre l'importo eccedente, assegnando delle priorita' aggiuntive. Nel caso in cui tali ulteriori priorita' non vengano specificate, l'AGEA provvede ad applicare, ai premi per animale, una riduzione proporzionale.
Vengono riportati di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo, relativi alle modalita' di determinazione dell'importo spettante, ai produttori aventi diritto, nel regime e' semplificato.
Caso a - produttore che per le campagne di riferimento (2000-2001- 2002) ha maturato il diritto al premio semplificato uguale o inferiore all'importo massimo di 1.250,00 euro.

===================================================================
2000 2001 2002 calcolo media =================================================================== grano duro (ha) 2,30 2,30 1,53 importo 975,50 1.126,68 700,73
- ------------------------------------------------------------------- Foraggi (ha) 1,45 0,48 Bovini importo 290,10 96,70 Capi 2 0,67 ------------------------------------------------------------------- Pecore importo 1.155,89 385,30 Capi 57 19,00 ------------------------------------------------------------------- TOTALE superficie 3,75 2,30 - 2,02 importo 1.265,60 1.126,68 1.155,89 1.182,72 capi 2 - 57 19,7 -------------------------------------------------------------------

Caso b - produttore che per le campagne di riferimento (2000 - 2001- 2002) ha maturato il diritto al premio semplificato maggiore all'importo massimo di 1.250,00 euro.

===================================================================
2000 2001 2002 calcolo media =================================================================== grano duro (ha) 2,30 2,30 1,53 importo 1.129,50 1.326,68 818,73
- ------------------------------------------------------------------- Foraggi (ha) 1,45 0,48 Bovini importo 290,10 96,70 Capi 2 0,67 ------------------------------------------------------------------- Pecore importo 1.355,89 451,96 Capi 57 19,00 ------------------------------------------------------------------- TOTALE superficie 3,75 2,30 - 2,02 importo 1.419,60 1.326,68 1.355,89 1.367,39 capi 2 - 57 19,67 -------------------------------------------------------------------

Ipotesi 1 Riduzione per superfici

euro 1367,30 (media degli anni 2000 - 2001 - 2002 piu' favorevole
rispetto all'ultimo anno - 2002)

euro 117,39 (eccedenza rispetto al letto massimo di 1.250,00
euro)

grano duro (euro) 818,73 701,34 (- 117,39) Bovini (euro) 96,70 96,70 Ovicaprini (euro) 451,96 451,96
1.367,39 1.250,00

Ipotesi 2 Riduzione per animali

euro 1367,39 (media degli anni 2000 - 2001 - 2002 piu'
favorevole rispetto all'ultimo anno -
2002)

euro 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di
1.250,00 euro)

grano duro (euro) 818,73 818,73 Bovini (euro) 96,70 76,01 (in questa ipotesi e' stato Ovicaprini (euro) 451,96 355,26 utilizzato il criterio
1.367,39 1.250,00 proporzionale per la riduzione
dell'importo per animali)

La determinazione degli importi viene effettuata con le modalita' sopraindicate sulla base degli importi concessi entro il 30 giugno 2003.

5.4 Incompatibilita' con il Regime semplificato

L'art. 8 del Reg. CE 1/2002 prevede che "per una superficie o per una produzione per la quale sia presentata una domanda di aiuto semplificata non possono essere presentate domande relative ad altri aiuti diretti elencati nell'allegato del Reg. CE 1259/99". A tale proposito si riporta di seguito un elenco dettagliato degli aiuti non compatibili con le superfici oggetto di vincolo:

Seminativi - Reg. CE 1251/99; Fecola di patate - Reg. CEE 1766/92; Cereali - Reg. CEE 3653/90; Olio di Oliva - Reg. CEE 136/66; Legumi da granella - Reg. CE 1577/96; Lino - Reg CEE 1308/70; Canapa - Reg CEE 1308/70; Bachi da seta - Reg CEE 845/72; Banane - Reg CEE 404/93; Uve secche - Reg CE 2201/96; Tabacco - Reg CEE 2075/92; Luppolo- Reg CEE 1696/71, Reg CEE 1098/98; Riso - Reg CE 3072/95; Latte e prodotti - Reg CE 1256/99; Ovini e caprini - Reg CE 2467/98.

Il produttore che aderisce al regime semplificato ha facolta' di trasferire a disponibilita' delle quantita' eccedenti le superfici e/o la quota da vincolare, ovvero ha facolta' di utilizzare le eccedenze di superficie e/o di quote per presentare domanda in altri regimi di intervento, purche' non si tratti di misure di intervento previste nell'ambito del regime semplificato (seminativi, risone, lino, canapa, legumi da granello, bovini e ovicaprini)

5.5 Comunicazioni dell'AGEA

L'AGEA, ai sensi dell'articolo 4 par. 1 del Reg. CE 1/2002 della Commissione, comunica sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, entro il 30 luglio ai fini del rispetto della data di scadenza per la presentazione della domanda di adesione, direttamente al produttore o per tramite dei CAA riconosciuti, e informazioni di seguito riportate, utili per la compilazione della domanda di aiuto, per il regime semplificato, nel limite di 1.250,00 euro:

- il numero di ettari arrotondato a due decimali, corrispondente a
ciascun tipo di aiuto per superficie compreso nell'importo da
concedere nel quadro del regime semplificato;u' - il numero di animali e/o degli eventuali diritti al premio relativi
alla parte di premio per animale. Il numero di diritti per i
bovini, e' arrotondato ad un decimale e per gli ovini e caprini si
applica l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 2550/2001 della
Commissione; - per l'imprenditore che abbia beneficiato di un pagamento per
l'estensivizzazione, il numero di ettari, arrotondato a due
decimali, corrispondente alla parte del pagamento per
estensivizzazione; - l'importo massimo, cui ha diritto il produttore a norma dell'art. 2
bis del Reg. 1259/2001, distinto ai sensi di' ciascuno e/o di tutti
i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai
bovini, agli ovicaprini.

Se il produttore non dispone, per gli anni 2003-2005, di superfici o di un numero di diritti/capi pari alle quantita' comunicate dall'AGEA, e' autorizzato a vincolare le quantita' di cui effettivamente dispone, fermo restando che non e' ammessa alcuna forma di compensazione tra i diversi regimi. In questo caso l'AGEA procede alla riduzione proporzionale dell'importo e provvede a comunicare il nuovo importo ai produttori interessati.

6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il produttore che aderisce al regime di premio semplificato per la prima volta nell'anno 2003, deve presentare una domanda di premio, redatta secondo il modello predisposto dall'AGEA (fac-simile allegato).
Le domande devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA - Ufficio P.A.C, seminativi e foraggi - Regime semplificato - via Palestro, 81 - 00185 Roma, a partire dalla data di' pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 1 settembre 2003, alle ore 17,00.
I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
L'AGEA provvede a ricalcolare l'aiuto da attribuire al produttore, comunque nei limiti di 1.250,00 euro, qualora siano state apportate variazioni, in termini di superfici e/o di capi/diritti ai dati comunicati dall' AGEA.
Inoltre, l'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del produttore, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo a cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Per autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/2000, riguardante la semplificazione del procedimenti amministrativi, fermo restando la perdita dei benefici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7 DOMANDE Dl VARIAZIONE

I produttori che hanno aderito al regime semplificato nella campagna 2002 che abbiano l'esigenza di comunicare all'Amministrazione variazioni relative ai dati di residenza, alle modalita' di pagamento, al rappresentante legale o al piano di utilizzazione delle particelle devono utilizzare il modello di domanda 2003. Nel caso in cui tali variazioni riguardino una domanda di adesione presentata da produttori che non abbiano conferito mandato ad uno del CAA riconosciuti, i produttori interessati sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvedera', dopo opportune valutazioni, a trasmettere il modello all'indirizzo del produttore. Tali domande di variazione devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA - Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi - Domande di variazione Regime semplificato - via Palestra, 81 - 00185 Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 1 settembre, alle ore 17,00.
I produttori che presentano domanda di variazione devono barrare, come finalita' della domanda, la casella "domanda di variazione", avendo cura di compilare esclusivamente ed integralmente la sezione o il riquadro riferito ai dati aggiornati. In ogni caso la sezione I del quadro A (dati identificativi dell'azienda) deve essere compilata e non puo' essere oggetto di nessuna variazione.
Nel caso di variazione di domicilio o sede legale, deve essere compilato il secondo riquadro della sezione I del quadro A.
Nel caso di variazione dei dati riferiti al rappresentante legale, il produttore e' tenuto ricompilare integralmente la sezione II del quadro A.
Per quanto concerne la variazione delle modalita' di pagamento, il produttore e' tenuto a barrare e compilare le caselle previste. Qualora la modalita' di pagamento prescelta sia l'accredito su c/c bancario o su conto banco posta, e' necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I produttori possono sostituire le particelle inizialmente vincolate in quanto, ad esempio, interessate da scadenza del contratto di locazione, con altre particelle anche se in numero non corrispondente rispettando, tuttavia, la quantita' di superficie oggetto di vincolo dichiarato in domanda.
A tale proposito il produttore e' tenuto a compilare integralmente le sezioni V e VI: "Piano di utilizzazione delle superfici aziendali da vincolare" indicando la nuova situazione aziendale, comprese le particelle che non sono state oggetto di variazione. Il nuovo piano di utilizzazione deve rispettare la quantita' di superficie vincolata nella domanda di adesione.
Le domande di variazione devono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione della domanda iniziale del regime semplificato - raccolto 2003. Le variazioni intervenute successivamente a tale termine vengono accolte dall'Amministrazione dopo avere effettuato opportune valutazioni.

8 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volto; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i propri utenti e l'Amministrazione.
I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono: a livello aziendale

a) persone fisiche:

1. copia di un documento d'identita' in corso di validita'; 2. copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia
del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche
rilasciata per via telematica); 3. in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione
dell'esonero; 4. mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
mandato);

b) per le persone giuridiche sono, inoltre, richiesti:

1. copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
rappresentante legale; 2. copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o
certificazione CCIAA;

Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per il regime semplificato.

- a livello di particella catastale:

a) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in
originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla
data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in
cui la data sia anteriore, occorre presentare anche
un'autocertificazione che comprovi la validita' dei dati contenuti
nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in
merito alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale; b) nel caso il titolo di conduzione non sia di proprieta' o il
produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo
titolare della particella stessa, devono essere presentati
documenti giustificativi della conduzione, come di seguito
indicato:

proprietario:

- visura catastale aggiornata, se intestata al richiedente l'aiuto
(se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della
richiesta di voltura);

ovvero:

- atto di proprieta' (contratto di acquisto, atto di divisione
ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o
scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per
l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente
alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del
contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura
catastale; - se l'affitto e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della
dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario
del fondo o dall'affittuario; - in caso di enfiteusi e' necessario produrre l'atto costitutivo,
unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione
dell'enfiteusi contestata dal proprietario e' necessario esibire il
provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta
dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto o, se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno
concluso I contratto, con indicazione del bestiame oggetto di
allevamento o sfruttamento.

N.B. la normativa vigente esclude espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.
Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art.
15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria
giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei
giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel
rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n.
303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del
citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se il comodato e' concluso per iscritto, contratto con estremi
dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura
catastale; - per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della
Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non
occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la qualita' di comodatario,
gli estremi del fondo e le generalita' del proprietario comodante,
unitamente alla corrispondente visura catastale. Nel caso di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessaria la
sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore
del fondo.

Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario.

usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri
usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre
interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice.

Irreperibilita' (circostanze eccezionali)
In caso di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, e' necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale. In caso di non comproprieta' e' necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante le data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non e' piu' residente nel Comune e la non reperibilita' dello stesso.

usi civici

- e' sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente
nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le
quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura
catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di
competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e
indicazione del canone.

comproprieta' e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti
espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno.
Simile a quest'ultimo caso e' quello in cui l'aiuto sia richiesto
soltanto da uno dei coniugi in comunione legale del beni.

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilita' all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.
In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprieta' indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.
La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarita' di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e del controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Qualora la documentazione probante la titolarita' di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalita' calcolate con le modalita' riportare nel successivo paragrafo 16.
I produttori che, nell'ambito del regime semplificato, vincolano il premio per a zootecnia ai fin del fascicolo aziendale sono tenuti a fornire:

- premio ai produttori di carni ovi-caprine:

a) copia del registro aziendale. - premio speciale bovini maschi e mantenimento vacche nutrici: b) copia del registro aziendale. - nel caso di richiesta di premio per le vacche nutrici: c) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda.

9 DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI

Il produttore con la presentazione della domanda si impegna a:

- dichiarare in modo analitico le particelle, riferite alla quantita'
di superficie oggetto del vincolo per il periodo 2003 - 2005,
accertate come seminabili dall'Amministrazione e rispondenti ai
criteri di ammissibilita' ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1251/99; - adottare la buona pratica agronomica, di cui al decreto MIPAF del 4
aprile 2000 per le superfici vincolate; - aderire in modo esclusivo al regime semplificato, per il periodo
2003 - 2005, con conseguente decadenza dai benefici nel caso in cui
siano state presentate domande di premio al regime ordinario di cui
all'art. 8 par. 1 del Reg. CE 1/2002. Resta esclusa dalla
incompatibilita', la presentazione di domande di aiuto nei regimi
elencati all'art. 8 par. 2 del Reg. CE 1/2002; - nel caso di estensivizzazione a non detenere, durante ogni anno
civile, in media, piu' bovini di quanto previsto all'art. 12 comma
3 del Reg. CE 1/2002 ed a garantire la corretta tenuta del registro
di stalla; - non trasferire le superfici e/o il numero di diritti a premio,
determinati sulla base del paragrafo 5.2; - comunicare all'AGEA, in caso di recesso dall'adesione al regime
semplificato, tale intendimento. Il recesso entra in vigore, a
tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio dell'anno civile
successivo a quello in cui il produttore ha effettuato la
comunicazione. Il produttore, tuttavia, non puo' recedere dalla
partecipazione al regime semplificato, nell'anno civile successivo,
se e' stata riscontrata dall'AGEA l'inosservanza degli obblighi
assunti nonche', la mancata conformita' alle disposizioni del
regime semplificato, per motivi imputabili al produttore medesimo.

10 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA EROGARE

Sulla base della quantita' di superficie e/o numero di capi che il produttore ha inteso vincolare per il periodo 2003 - 2005, nonche' sulla base del controlli amministrativi e del controlli in loco, l'AGEA provvede a determinare l'importo da corrispondere per ciascuna annualita', fino ad un importo massimo di 1.250,00 euro.
Le eventuali riduzioni o esclusioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze naturali di cui all'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, sono determinate sulla base di quanto stabilito all'art. 15 del Reg. CE 1/2002 e verranno comunicate dall'AGEA ai produttori interessati.
Il pagamento del premio e' effettuato dall'AGEA a partire dal 1 novembre di ogni anno civile ed entro il 30 giugno dell'anno successivo.

11 CONTROLLI FORMALI

L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8. par. 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di aiuto al regime semplificato, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici e/o dei capi vincolati garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima quantita'.
In particolare, l'AGEA provvede ad accertare che a domanda di aiuto presentata sia:

- debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della
documentazione richiesta; - firmata dal titolare della domanda; - pervenuta all'AGEA entro i termini previsti; - ritenuta ammissibile; - rispondente ai criteri di ammissibilita' all'aiuto per il regime
semplificato.

Al termine dei controlli, l'AGEA provvede a comunicare, entro il 28 febbraio 2004, ai produttori interessati, direttamente o per il tramite dei CAA, cui hanno conferito mandato di rappresentanza, le irregolarita', rilevate che pregiudicano la corresponsione dell'aiuto. La eventuale documentazione individuata come occorrente per risolvere le comunicate irregolarita' dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora il produttore non produca la suddetta documentazione entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.

11.1 Sottoscrizione della domanda

La Sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda.

11.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nei frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto. L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti del CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

11.3 Controlli anagrafici

Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono, inoltre, dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda, pertanto, di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

11.3.1 Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verra' considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

11.3.2 Rappresentante legale .bsp; Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza del dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

11.4 Finalita' di presentazione della domanda

Il produttore deve presentare una sola domanda ai sensi dell'art. 2 bis del Reg. CE 1/2002.
Se la finalita' della domanda non e' indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.
Se non e' indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico; in particolare:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della
domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia
presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale; - se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla
stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione
della domanda iniziale nella domanda di modifica e' assente o
errata, si procede automaticamente a modificare la domanda
iniziale.

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione e' stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda.

11.5 Modalita' di pagamento

Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento.
Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta.
E' necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile".

11.6 Controlli sulle particelle

Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per il regime semplificato e' l'utilizzo di superfici ad uso agricolo. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando la superficie vincolata, se a premio o per estensivizzazione, della particella catastale (o porzione di essa) impiegata. I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione delle superfici, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del Reg. CE n. 2419/2001) e quindi la corretta attribuzione degli importi da corrispondere. Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarita' su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata. L'assenza del piano delle superfici vincolate costituisce una irregolarita' non sanabile e, pertanto, l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto.
E' prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purche' il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno.
In assenza di coltivazione, i controlli sulle particelle sono volti a verificare la buona pratica agronomica adottata per le superfici vincolate che dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione come la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime puo' essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.

11.6.1 Tipo di conduzione

E' obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

11.6.2 Ubicazione

L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.
Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 = riordino fondiario - 2 = zona coperta da segreto militare - 3 = uso civico - 4 = zona demaniale - 5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.98 - 6 = ex - particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7 = stato estero) e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa.
Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi della circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare, uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici.
Nel caso si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali o appezzamenti coperti da segreto militare non censiti dal Catasto Nazionale, per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovra' comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti i riferimenti catastali in proprio possesso ed impostando a zero il numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento. Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA.
Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Va precisato che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalita'.
Qualora una particella vincolata nell'ambito del regime semplificato risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento di tale regime verra' esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste.

11.6.3 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate

Su richiesta della Commissione U.E., e' stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:

- usi non agricoli; - colture forestali; - colture permanenti; - pascoli permanenti.

Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 2000, e' coperto dalla verifica di non seminabilita'.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
seminate o naturali; - Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e
tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per
altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.); - colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse
dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture
pluriennali; - colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da
legno; - usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

Qualora la somma della superficie a premio ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.
Qualora tale irregolarita' si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.

11.6.4 Superi

La superficie richiesta a premio (superficie vincolata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richiesta a premio supera la superficie catastale.
Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.
Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da piu' produttori e, qualora le parti non siano concordi, a risoluzione del supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere puo' essere posto in capo all'AGEA.

11.6.4.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'.

11.6.4.2 Supero tra domande presentate da piu' produttori

Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
La superficie ammissibile e' la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'.

11.6.4.3 Supero rispetto alla superficie accertata

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
Per risolvere tale anomalia e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.

11.6.4.4 Supero con altri regimi di aiuto

Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano i seminativi, il tabacco e lo sviluppo rurale (cfr. par. seguenti).

11.6.4.4.1 Seminativi (Reg. CE 1251/1999)

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie indicata nelle dichiarazioni dei "Seminativi". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento e l'applicazione delle penalita' previste. Non vengono considerate le superfici dichiarate a "foraggi da essiccare" e/o a "sementi" nella domanda di aiuto per superfici.

11.6.4.4.2 Tabacco

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie indicata nelle dichiarazioni di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.

11.6.4.5 Sviluppo Rurale

Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto e' riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.

12 CONTROLLI SUI DIRITTI ZOOTECNICI

Il controllo effettuato sulle quote, consiste nel verificare l'esistenza di una quota assegnata al produttore. Successivamente, in caso positivo, viene verificata la congruenza tra le quantita' di diritti che il produttore ha vincolato nella domanda del semplificato e quanto risultante dalla quota assegnata.

13 CONTROLLI OGGETTIVI

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato in parte su criterio casuale ed in parte su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001 ). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli indicati nel paragrafo, della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni".
Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verra' sottoposto alle sanzioni gia' descritte al paragrafo, della presente circolare, "inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
E' prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purche' il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno.
Si precisa, in ordine ai controlli relativi alle superfici, che sara' oggetto di verifica la buona pratica agronomica adottata per le superfici bloccate. Tali superfici dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime puo' essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.
Per i controlli relativi agli animali, oltre ai controlli amministrativi previsti per la tenuta corretta del registro di stalla, sara' oggetto di verifica il controllo fisico degli animali compresa l'identificazione e la registrazione nel caso in cui l'azienda abbia beneficiato del premio all'estensivizzazione nel corso del periodo di riferimento, in considerazione che il produttore si impegna a non detenere un numero maggiore di bovini in ogni anno civile rispetto al numero dei diritti notificati dall'AGEA. Nel caso in cui un'azienda non abbia ricevuto il premio all'estensivizzazione, il solo obbligo e' quello di vincolare il numero dei diritti animali - sulla base del quale il premio e' calcolato - alle quote individuali. Tuttavia, gli animali eventualmente presenti in occasione di un controllo in loco devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legislazione comunitaria.

13.1 Controlli sulle superfici

La totalita' delle particelle da controllare, vincolate e a foraggere, viene verificata in campo in contraddittorio con il rappresentante aziendale.
Gli aiuti al regime semplificato consistono in contributi alle superfici destinate ai seminativi e contributi alle superfici destinate all'estensivizzazione.
Quindi non saranno controllate le singole colture, ma la "seminabilita'" dei terreni, e la tenuta in condizioni "normali" di questi, intendendo per normali le condizioni agronomiche comuni nella zona.
Il controllo e' finalizzato a rilevare e descrivere per ogni singola particella catastale da controllare:

- le superfici, verificando la buona pratica agronomica; - la superfici "non elegibili", cioe' quelle superfici destinate al
pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad
usi non agricoli (art. 7 Reg. CE 1251/99 - Allegato I al Reg. CE
2316/99).

13.1.1 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria "in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata".
Sulle particelle dichiarate a premio nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo, e' necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro e' inferiore
a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non e' mai
inferiore a m 6; - "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro e'
superiore a 100.

13.1.2 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalita' di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma Se all'interno di un
appezzamento coltivato sono presenti piante sparse la cui area di
proiezione della chioma risulta non coltivata, e' necessario
sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente
a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante
grandi 10 mq).
b) Superfici coltivate sottochioma Nel caso in cui l'area della
proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non e'
necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno
valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha Tara in are da A
1 50 0 "tara non rilevante" 51 100 1 "tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara' detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

13.1.3 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovra' sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq, per le piante grandi.
In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovra' essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

13.1.4 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come "non seminabile", associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.
Nel caso di colture arboree specializzate, non sono da considerare utili ai fini del calcolo delle UBA e del premio di estensivizzazione tutte quelle superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitari o utilizzate per colture permanenti o colture orticole (Reg. CE 1254/99 art. 12), non potranno quindi essere riconosciuti ammissibili le superfici vincolate per l'estensivizzazione.

13.1.5 Tare

Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq = 1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del Reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.

13.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione

In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, e' stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorita'.
Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioe' il telerilevamento aereo.
Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella cosi' calcolata: Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella e' inferiore al ± 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sara' accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sara' accettata la superficie oggettiva.

13.2 Controlli zootecnia

Nell'ambito del Regime semplificato non esiste obbligo di detenzione dei capi in azienda. Resta inteso, tuttavia, che gli imprenditori che continuano ad allevare bestiame sono soggetti agli adempimenti di carattere sanitario e veterinario nonche' all'obbligo di identificazione e di registrazione istituito dal Reg. CE 1760/2000.
I produttori sono, altresi', tenuti a rispettare le normative che regolano la diminuzione dei capi ai sensi di quanto previsto dal Reg. CE 2419/2001.

13.2.1 Controlli nelle aziende

I controlli presso le aziende, sono finalizzati a verificare che il numero di animali presenti in azienda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali notificati alla banca dati elettronica dell'Anagrafe zooteonica nazionale. A tale proposito, i produttori interessati dai controlli oggettivi sono tenuti a garantire:

a. l'identificazione, mediante marchi auricolari, di tutti i bovini
presenti in azienda; b. per tutti i Capi bovini e ovicaprini l'esattezza e la consistenza
dei dati contenuti nel registro e, per i bovini, nella banca dati
dell'anagrafe zootecnica, mediante confronto con un campione di
documenti giustificativi (come ad esempio fatture di acquisto e di
vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari,
passaporti, ecc.) ai sensi dell'art. 25, par. 2, punto b del Reg.
CE 2419/2001; c. la corretta identificazione dell'unita' epidemiologica
nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero
della Salute.

13.2.2 Il registro aziendale

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.). In tal caso, il produttore tenuto a sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.
Nel caso invece in cui si accerti l'assenza assoluta ed immotivata del registro, viene determinata l'esclusione dell'azienda in questione da tutti i premi per i bovini. L'Autorita' sanitaria adottera', sulla base di tale rilievo gli eventuali provvedimenti di propria competenza.
Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di identificazione e registrazione degli animali (es. mancata notifica all'Anagrafe, mancata marchiatura del capi, mancata annotazione del movimenti sul registro di stalla, ecc.), l'azienda viene segnalata all'Autorita' sanitaria per i provvedimenti di competenza ai sensi del Reg. CE n. 2630/1997.
Per gli ovicaprini nel Registro aziendale devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendita). E' fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con le annotazioni relative alla consistenza di tutti i capi presenti in azienda ed eventualmente ammissibili nel rispetto del D.P.R. 317/97.

13.2.3 Constatazione degli animali

La constatazione degli animali prevede il conteggio di tutti i capi presenti in azienda.
In particolare, per gli imprenditori che hanno percepito pagamenti per l'estensivizzazione, devono essere conteggiati i capi bovini suddivisi per fascia di eta' (6-24 mesi e maggiori di 24 mesi) ai fini della verifica del rispetto della densita' massima comunicata da AGEA al momento della determinazione dell'importo del premio.
I produttori che hanno fatto richiesta del premio per l'estensivizzazione, sono tenuti, ai sensi dell'art. 12 par. 3 del Reg. CE 1/2002, a non detenere in media, durante ogni campagna, piu' bovini adulti rispetto al numero dei capi comunicati dall'Amministrazione al momento dell'adesione al regime semplificato.
Il calcolo del rispetto del coefficiente di densita' viene effettuato facendo la media del carico dei capi bovini presenti in allevamento alle seguenti date: 1 aprile, 1 giugno, 1 agosto, 1 ottobre e 1 dicembre.

14 IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (G.I.S.) AGEA

Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici Reg. (CE) n. 1593/2000.
Il G.I.S. realizzato dall'AGEA e' basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., e' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2003 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.06.2001.

15 INCONTRO AZIENDE CAMPIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Saranno oggetto di incontro in contraddittorio presso l'azienda del produttore tutte le aziende selezionate a campione. Il produttore, riceve una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (Allegata alla presente circolare).
Durante il sopralluogo si procedera' alla verifica congiunta dei dati dichiarati in domanda.
In particolare il confronto in contraddittorio con il produttore/delegato avviene effettuando:

- la verifica della presenza e della idoneita' della documentazione
richiesta nella lettera di incontro; - il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle
dichiarate nella domanda; - il riconoscimento sugli ingrandimenti
fotografici o duple dei limiti naturali di coltivazione; - la verifica della buona pratica agronomica delle particelle
dichiarate; - la misurazione delle superfici dichiarate; - le foto di campo; - verificando la presenza dei capi in azienda e la corretta
compilazione della documentazione prevista (registro di stalla,
passaporti e notifica all'anagrafe zootecnica).

Al termine dell'incontro e' prevista la stesura di un "verbale di incontro" - Relazione di controllo prevista dall'Art. 20 del Reg. 2419/01 - (Allegato alla presente circolare), nonche' il rilascio della "mappetta" aziendale costituita dalla stampa, in formato A4 dalla porzione di territorio comprovante il controllo effettuato.
Sono presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore.
I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto e' necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti.
Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, e' possibile inoltrare presso l'AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorita'.
La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti del controlli in campo.
La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici.
Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI

L'art. 15 del Reg. CE 1/2002 prevede che, salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, qualora emerga, da un controllo amministrativo o da un controllo in loco, il mancato rispetto di una o piu' delle condizioni connesse all'erogazione dell'aiuto per superfici, ai sensi dell'art. 2/bis par. 6 del Reg. CE 1259/99 o degli artt. 5 e 11 del Reg. CE 1/2002, l'Amministrazione provvede a ricalcolare l'aiuto.
Se lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta non superiore al 3%, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, senza applicare sanzioni. Qualora, lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% ma non supera il 30% di scostamento, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, diminuita del doppio della differenza riscontrata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.
Tuttavia, se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, risulta superiore al 30% di scostamento, non viene riconosciuto alcun aiuto per superfici, per la campagna in corso.
Qualora non siano rispettate le condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 12 par. 3 del Reg. CE 1/2002, ovvero l'impegno dell'imprenditore a non detenere nel corso della campagna un numero medio di capi superiore a quello fissato rispetto all'ultima annualita' o alla media delle tre annualita' di riferimento, non viene corrisposto il premio all'estensivizzazione nel quadro del regime semplificato.
Se la superficie vincolata ai sensi dell'art. 4 par. 2 del Reg. CE 1/2002, risulta dichiarata in eccesso con uno scostamento superiore al 10% della constatata, la parte di pagamento del premio per l'estensivizzazione nel quadro del semplificato, non viene corrisposta. Inoltre, il premio previsto per l'aiuto agli animali viene ridotto di un importo pari al 50% del premi per l'estensivizzazione non erogato (art. 15, par. 2 del Reg. 1/2002).
L'art. 15, par. 3 del Reg. CE 1/2002 dispone che "Se da un controllo in loco emerge che non sono rispettati gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento CEE n. 3508/92, si applica l'art. 39 del Regolamento CE n. 2419/2001 alla parte premio per animale dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato nell'anno in questione". Cio' significa che, se l'importo globale pagato nell'ambito del regime semplificato comprende una parte basata sugli aiuti per i bovini percepiti nel corso del periodo di riferimento, a questa parte dell'importo globale si applichera' la formula per la sanzione contenuta nell'art. 39 del Regolamento CE n. 2419/2001.
Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per le quantita' che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

17 RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI (SCOLINE E SOLCHI ACQUAI TEMPORANEI)

Il Regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

- manutenzione delle scaline e canali collettori permanenti;
- attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

Per la zootecnia le condizioni previste si intendono rispettate qualora le delezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del DM 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.
La circolare attuativa AGEA n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalita' di controllo relative al rispetto del requisiti previsti in materia di protezione ambientale.

18 DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

L'AGEA, trattandosi del secondo anno di applicazione del Reg. CE 1259/99, provvede ad estrarre un campione di domande per l'effettuazione del controlli oggettivi, pari ad almeno il 3%, sulla base dei criteri di selezione previsti dagli artt. 18 e 19 del Reg. CE 2419/2001.

19 COMUNICAZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI DI COMPILAZIONE (art. 44 Reg. CE 2419/2001)

Ai sensi della normativa comunitaria, richiamata al presente punto, e' data facolta' al produttore, entro l'8 settembre 2003, di comunicare gli eventuali errori di compilazione mediante la presentazione di una domanda di modifica. La domanda di modifica deve essere presentata secondo le modalita' descritte al par. 6 e redatta secondo le seguenti disposizioni operative:

- Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica; - la domanda di modifica non puo' in nessun caso comportare l'aumento
dell'importo calcolato a fronte degli impegni assunti nella domanda
iniziale; - In presenza di errore materiale, e' possibile cambiare un solo
identificativo catastale ferma restando la superficie da vincolare; - nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve
essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e,
mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune,
si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la
superficie vincolata.

20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE (art. 48 Reg. CE 2419/2001)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione.
Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 Reg. (CE) 2419/2001", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - Ufficio Seminativi - Regime semplificato - Cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Req. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2004.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:
Il comma 1 dell'art, 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorita' competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria,
unitamente a: - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a

- documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario

oppure:

- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identita' in corso di validita'.

b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlato alla specifica attivita' professionale.

c) calamita' naturale:

1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

eventualmente accompagnata da:

- perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
Relativamente al caso di cui al punto a) l'art. 7, par. 3 del Reg. 1/2002 dispone quanto segue: "In caso di decesso dell'imprenditore dopo la presentazione della domanda nel quadro del regime semplificato, l'importo cui egli avrebbe avuto diritto nel quadro di tale regime spetta ai suoi successori in possesso dei requisiti necessari per aderire al regime semplificato. Se non possiedono tali requisiti, essi hanno il diritto di percepire l'importo cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto nel quadro del regime semplificato soltanto per l'anno civile della morte dell'imprenditore".
La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamita'.
Per cio' che concerne gli aiuti zootecnici, la diminuzione dei capi per cause di forza maggiore, se notificata all'AGEA nei termini prescritti (dieci giorni lavorativi dal riscontro dell'evento), non determina alcuna sanzione.
Il Regolamento CE n. 2419/2001 all'art. 48 punto 2 riconosce i seguenti casi di forza maggiore:

a. decesso dell'imprenditore; b. incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore; c. calamita' naturale grave, che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola aziendale; d. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti
all'allevamento; e. epizoozia che colpisce la totalita' o una parte del patrimonio
zootecnico dell'imprenditore.

Nel caso, invece, in cui la diminuzione non sia stata notificata all'AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati come tali.

21 DIVIETO DI TRASFERIMENTO (ART. 5 REG. CE 1/2002)

L'art. 5 del Reg. CE 2419/2001 in merito al divieto di trasferimento dispone "Salvo il caso di successione per causa di morte (cfr. par. precedente), e' comunque vietato trasferire, le superfici e/o il numero di diritti al premio corrispondenti al numero di ettari e/o di diritti al premio per animale stabilito in conformita' dell'art. 4, sia totalmente che parzialmente, sia temporaneamente, sia con trasferimento di proprieta' dell'azienda".

22 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

23 RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.
La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri
pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.
L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni.

24 INADEMPIENZE INTENZIONALI

Qualora l'Amministrazione rilevi che, il mancato rispetto delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto, derivi da irregolarita' commesse intenzionalmente, provvede, ai sensi dell'art. 15 par. 4 del Reg. CE 1/2002, ad applicare le riduzioni o le esclusioni calcolate nella campagna in cui si sono state rilevate, anche ai pagamenti dovuti per la campagna successiva, ferme restando le eventuali altre riduzioni o esclusioni applicabili nella stessa campagna.
Le riduzioni o le esclusioni previste nei par. da 1 a 4 del Reg. CE 1/2002, non sono applicate dall'Amministrazione, nel caso in cui il produttore ha fornito informazioni corrette, ovvero quando puo' dimostrare in modo diverso la regolarita' della sua posizione (art. 15 par. 5 del Reg. CE 1/2002).

25 SOSPENSIONI

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001 provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

26 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

26.1 Partecipazione al procedimento

AGEA provvedera' ad inviare, entro il 28 febbraio 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, in via telematica o su supporto magnetico, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande 2003 di adesione al regime semplificato, presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.
La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE 2419/2001.

26.2 Provvedimento definitivo

L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 30.06.2004.

27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il rinvio, indicato in domanda, delle eventuali controversie, agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

28 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di regime semplificato.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 luglio 2003

Il titolare: GULINELLI
 
29 ALLEGATI

29.1 Fac simile della domanda

- fac simile del modulo di domanda regime semplificato 2003; - note esplicative per la compilazione della domanda regime
semplificato 2003; - note esplicative per la compilazione della domanda di variazione
regime semplificato 2003.

----> Vedere ALLEGATO da pag. 37 a pag. 54 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone