Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. 34 |
Aiuto sementi certificate - Applicazione circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati delle province autonome di Trento e di Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All'Ente nazionale risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti All'Ente nazionale sementi elette La circolare Mipaf n. 2 prot. q/1088 del 29 maggio 2003 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore sementi certificate al 31 luglio 2003. Con circolare n. 23 del 24 aprile 2003 questa amministrazione aveva impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa l'obbligatorieta' di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57. Visti i termini fissati dalla circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003, questa amministrazione, in aderenza al contenuto della citata circolare Mipaf n. 2, ritiene di modificare il testo della circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 al paragrafo 6.4 come di seguito riportato: il secondo capoverso del paragrafo e' sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 31 luglio 2003, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57)»; l'ultimo capoverso del paragrafo e' sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, ma limitatamente alle superfici investite a sementi certificate (codice 57) entro e non oltre il 31 luglio 2003». Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le foraggere, nella domanda precedentemente presentata. Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati. Roma, 11 luglio 2003 Il titolare: Gulinelli |
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