Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127 (Delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali):
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d),
e), i), l), n) ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il
31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai
principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti legislativi qualora il parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo, al fine di consentire il previo
recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi
dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del
testo unico qualora il parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee .(legge comunitaria
2002):
"Art. 26 (Modifica all'art. l della legge 24 marzo
2001, n. 127). - 1. All'art. 1, comma 4, della legge
24 marzo 2001, n. 127 le parole: "Il Governo emana, entro
dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo,
al fine di consentire il previo recepimento della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
emana, entro diciotto mesi".".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676. abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: "Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, reca disposizioni relative
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, reca disposizioni relative
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.



 
Art. 2
(Finalita)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
 
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
 
Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti):
«Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili) L. - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico Ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice
di procedura penale;
i) provvedimenti giudiziari di conversione delle pene
pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato
fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di
riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale:
«Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1.
Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di
giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo.
2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e
grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna.
3. La qualita' di imputato si riassume in caso di
revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora
sia disposta la revisione del processo.».
«Art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie
dell'imputato). - 1. I diritti e le garanzie dell'imputato
si estendono alla persona sottoposta alle indagini
preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra
disposizione relativa all'imputato, salvo che sia
diversamente stabilito.».



 
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
 
Art. 6
(Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
 
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 
Art. 8
(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.



Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 reca:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio».
- Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1
992, n. 172 reca: «Istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive».
- La legge 7 dicembre 2000, n. 397 reca: «Disposizioni
in materia di indagini difensive».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».



 
Art. 9
(Modalita' di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
 
Art. 10
(Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
 
Art. 11
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
 
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
 
Art. 13
(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.



Nota all'art. 13:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.



 
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
 
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2050 del codice civile:
«Art. 2050 (Responsabilita' per l'esercizio di
attivita' pericolose). - Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di una attivita' pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.»



 
Art. 16
(Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali e' priva di effetti.
 
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
 
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
 
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
 
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
 
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
 
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
 
Art. 23
(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
 
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.



Note all'art. 24:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. l della legge 8 ottobre 1997,
n. 352):
«Art. 6 (Dichiarazione)., - 1. Salvo quanto disposto
dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».



 
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
 
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
 
Art. 28
(Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
 
Art. 29
(Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
 
Art. 30
(Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.
 
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
 
Art. 32
(Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 33
(Misure minime)

1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
 
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
 
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
 
Art. 36
(Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
 
Art. 37
Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita',
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 38
(Modalita' di notificazione)

1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
 
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
 
Art. 40
(Autorizzazioni generali)

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
 
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
 
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.



Note all'art. 43:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, vedi in nota all'art. 24.



 
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.



Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati:
"Art. 25 (Principi). - 1. Gli Stati membri dispongono
che il trasferimento verso un Paese terzo di dati personali
oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di
un trattamento dopo il trasferimento puo' aver luogo
soltanto se il Paese terzo di cui trattasi garantisce un
livello di protezione adeguato, fatte salve le misure
nazionali di attuazione delle altre disposizioni della
presente direttiva.
2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da
un Paese terzo e' valutata con riguardo a tutte le
circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria
di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in
considerazione la natura dei dati, le finalita' del o dei
trattamenti previsti, il Paese d'origine e il Paese di
destinazione finale, le norme di diritto, generali o
settoriali, vigenti nel Paese terzo di cui trattasi,
nonche' le regole professionali e le misure di sicurezza
ivi osservate.
3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a
vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2.
4. Qualora la Commissione constati, secondo la
procedura dell'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per impedire ogni
trasferimento di dati della stessa natura verso il Paese
terzo in questione.
5. La Commissione avvia, al momento opportuno,
negoziati per porre rimedio alla situazione risultante
dalla constatazione di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione puo' constatare, secondo la procedura
di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della
sua legislazione nazionale o dei suoi impegni
internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito
ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela
della vita privata o delle liberta' e dei diritti
fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione.".
"Art. 26 (Deroghe). - 1. In deroga all'art. 25 e fatte
salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione
nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono
che un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo
che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'art.
25, paragrafo 2 puo' avvenire a condizione che:
a) la persona interessata abbia manifestato il
proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento
previsto, oppure
b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione
di un contratto tra la persona interessata ed il
responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure
precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione
o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere
nell'interesse della persona interessata, tra il
responsabile del trattamento e un terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla
legge per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un
diritto per via giudiziaria, oppure
e) il trasferimento sia necessario per la
salvaguardia dell'interesse vitale della persona
interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro
pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o
regolamentari, sia predisposto per l'informazione del
pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di
chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella
misura in cui nel caso specifico siano rispettate le
condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro
puo' autorizzare un trasferimento o una categoria di
trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che
non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi
dell'art. 25, paragrafo 2, qualora il respon-sabile del
trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela
della vita privata e dei diritti e delle liberta'
fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei
diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente
risultare da clausole contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri
Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma
del paragrafo 2. In caso di opposizione notificata da un
altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente
motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e
dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, la
Commissione adotta le misure appropriate secondo la
procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conformarsi alla
decisione della Commissione.
4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura
di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole
contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al
paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conformarsi alla decisione della Commissione.".



 
Art. 45
(Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
 
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolart. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
 
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
 
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
 
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.



Nota all'art. 49:
- Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale.».



 
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.



Nota all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni):
«Art. 13 (Divieto di pubblicazione e di divulgazione).
- 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con
qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel
procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo
l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in
udienza pubblica.».



 
Art. 51
(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
 
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.



Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 734-bis del codice
penale:
«Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o
dell'immagine di persona offesa da atti di violenza
sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa,
le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il
suo consenso, e punito con l'arresto da tre a sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 825 del codice di
procedura civile:
«Art. 825 (Deposito del lodo). Gli arbitri redigono il
lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno
comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un
originale, anche con spedizione in plico raccomandato,
entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in
originale o in copia conforme, insieme con l'atto di
compromesso o con l'atto contenente la clausola
compromissoria o con documento equipollente, in originale o
in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarita' formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso
esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei
quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
nell'art. 133, secondo comma del codice di procedura
civile.
Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e'
ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione,
mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale,
del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile.»
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici):
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui
all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2.».



 
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolart.
 
Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.



Nota all'art. 54:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1
4 novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti.».



 
Art. 55
(Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
 
Art. 56
(Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.



Nota all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento. la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.».



 
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.



Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, reca: «Approvazione del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione
dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- La Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, reca disposizioni sulla disciplina
dell'uso di dati personali nell'ambito della pubblica
sicurezza.



 
Art. 58
(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.



Note all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato):
«Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
«Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
«Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene sua attivita'.».
«Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita'
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.».



 
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.



Nota all'art. 59:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.»



 
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
 
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.



Nota all'art. 61:
- La Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa
reca disposizioni sulla comunicazione a terzi di dati
personali detenuti da organismi pubblici.



 
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.
 
Art. 63
(Consultazione di atti)

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Nota all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352):
«Art. 107 (Accesso agli archivi di Stato). - 1. I
documenti conservati negli archivi di Stato sono
liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati
di carattere riservato a norma dell'art. 110 relativi alla
politica estera o interna dello Stato, che diventano
consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli
riservati relativi a situazioni puramente private di
persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti
dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la
data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero, puo' permettere, per motivi di studio, la
consultazione di documenti di carattere riservato anche
prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai
fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha
facolta' di avvalersi del parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei
documenti riservati dei quali sia stata richiesta la
consultazione.
3. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi
depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono
assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o
lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di
Stato possono tuttavia pone la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure
quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di
qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione
e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei
depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti
di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali
siano interessati per il titolo di acquisto.».



 
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
 
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
 
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliart.
 
Art. 67
(Attivita' di controllo e ispettive)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
 
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
 
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
 
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.



Nota all'art. 70:
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza.».



 
Art. 71
(Attivita' sanzionatorie e di tutela)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.



Nota all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'art. 391-quater del codice
di procedura penale:
«Art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla
pubblica amministrazione). - 1. Ai fini delle indagini
difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in
possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia
a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica
amministrazione si applicano le disposizioni degli
articoli 367 e 368.».



 
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose.
 
Art. 73
(Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
 
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.



Nota all'art. 74:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
1999, n. 250 reca: «Regolamento recante norme per
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma
dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.
127.».



 
Art. 75
(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
 
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
 
Art. 77
(Casi di semplificazione)

1. Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
 
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
 
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalita' semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
 
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
 
Art. 81
(Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di piu' professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
 
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e' fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo e' necessario.



Nota all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'art. l 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.».



 
Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie
o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa; b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere; c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute; d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali
prescelti; e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati; f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che,
ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso; g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita'
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti,
informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali
loro contrarie manifestazioni legittime di volonta'; h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute; i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge
al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
 
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.
 
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.



Nota all'art. 85:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107 reca: «Disciplina per
le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.».



 
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
 
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.



Nota all'art. 87:
Il decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988,
n. 350 (Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario
nazionale del ricettario standardizzato a lettura
automatica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 agosto 1998, n. 192.
- Si riporta il paragrafo 2.2.2. del capitolo 2
(Istruzioni per la compilazione e l'impiego del modulo) del
disciplinare tecnico del predetto decreto Ministeriale:
«2.2.2. (Generalita' e indirizzo dell'assistito). - La
indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito
nonche' del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla
legge costituisce un adempimento necessario per la
validita' dell'atto prescrittivo, anche in presenza della
indicazione del codice sanitario.
A seguito della introduzione delle misure indicate al
successivo punto 2.3.1, la trascrizione delle generalita'
dell'assistito potra' essere effettuata con le modalita'
semplificate ivi illustrate.».



 
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.
 
Art. 89
Casi particolari

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.



Note all'art. 89:
- Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 reca:
"Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.".



 
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.



Nota all'art. 90:
- La legge 6 marzo 2001, n. 52 reca: «Riconoscimento
del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo
osseo.».



 
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte e' consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
 
Art. 92
(Cartelle cliniche)

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
 
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.



Nota all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 30 (Dichiarazione di nascita). - 1. La
dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o
da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la
dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e'
corredata da una attestazione di avvenuta nascita
contenente le generalita' della puerpera, nonche' le
indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro
luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora
della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non e' stata assistita da personale
sanitario, il dichiarante che non e' neppure in grado di
esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto,
produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci
giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio
e' avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la
dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento
contestuale di figlio naturale e, unitamente
all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della
trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello
stato civile del comune nel cui territorio e' situato il
centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune
di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci
giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di
sistemi di comunicazione telematici tali da garantire
l'autenticita' della documentazione inviata secondo la
normativa in vigore.
5. La dichiarazione non puo' essere ricevuta dal
direttore sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se
e' morto prima che e' stata resa la dichiarazione stessa.
In tal caso la dichiarazione deve essere resa
esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune
dove e' avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro
rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita
presenti sul proprio territorio, si attengono alle
modalita' di coordinamento e di collegamento previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono
avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel
proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune
nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso
il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo
quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la
nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre
deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato
e gli estremi dell'atto ricevuto.».



 
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.



Note all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle
modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma
asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del
decreto legislativo n. 277 del 1991):
«Art. 1 (Registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati). - 1. E' istituito presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed
al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'art. 5
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai
casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del
pericardio e della tunica vaginale del testicolo,
diagnosticati in Italia, con lo scopo di:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in
Italia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa
esposizione ad amianto dei casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti,
dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al
riconoscimento delle fonti di contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione
dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad
amianto.».
- Il decreto del Ministro della salute in data
21 dicembre 2001 reca: «Sorveglianza obbligatoria della
malattia di Creutzfeldt-Jakob.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279
(Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124):
«Art. 3 (Registro nazionale). - 1. Al fine di
consentire la programmazione nazionale e regionale degli
interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da
malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse e'
istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il
Registro nazionale delle malattie rare.
2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici,
clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori
di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da
malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in
campo epidemiologico, medico e biomedico.
3. Il Registro nazionale e' funzionalmente collegato
con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali.
4. La raccolta dei dati e il loro trattamento,
consistente nelle operazioni di validazione, analisi
statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni
tra fattori di rischio e stili di vita correlati
all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento,
rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione,
sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di
sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1 999, n. 318. L'accesso ai dati e' consentito
anche agli operatori dei Centri di riferimento
appositamente autorizzati, per le finalita' di cui all'art.
2, comma 3.
6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei
e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale
e sono trattati con tecniche di cifratura o codici
identificativi che consentano di identificare gli
interessati solo in caso di necessita'.
7. La comunicazione e la diffusione dei dati del
Registro nazionale e' consentita per le finalita' e nei
limiti di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
8. Il trasferimento all'estero dei dati del Registro
nazionale e' consentito ai sensi dell'art. 28, comma 4,
lettera g-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento
di cui all'art. 2, comma 3.»
- Per la legge 6 marzo 2001, n. 52, vedi in nota
all'art. 90.
- Si riporta l'art. 15 del decreto del Ministro della
sanita' in data 26 gennaio 2001 (Protocolli per
l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di
emocomponenti):
«Art. 15 (Tracciabilita' della donazione). - 1. Presso
ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un
sistema di registrazione e di archiviazione dati che
consenta di ricostruire il percorso di ogni unita' di
sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla
sua destinazione finale.
2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono
essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori
gestito in modo automatizzato o manuale. Detto schedario
deve essere tenuto in modo da:
a) contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di
nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza,
recapito telefonico, associazione o federazione di
volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente
anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice
fiscale e sanitario);
b) garantire l'identificazione univoca, proteggere
l'identita' del donatore, con particolare riferimento alla
disciplina sulla tutela dei dati, quanto a riservatezza e
sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilita'
della donazione;
c) consentire l'introduzione di informazioni
riguardanti eventuali reazioni avverse del donatore alla
donazione, i motivi che ne sconsigliano l'effettuazione,
temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto
della riservatezza.
3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate
immediatamente dopo che sia stata ultimata ogni singola
fase di lavoro, devono essere leggibili e consentire
l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni
singola fase eseguita, compresa quella relativa alla
conservazione delle registrazioni.
4. Nel caso di reazioni avverse correlate alla
trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso
il precitato schedario risalire al donatore e verificare i
risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo
giudizio finale.».



 
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
 
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.



Nota all'art. 96:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria):
«Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle
idee. La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso una adeguata informazione, la possibilita' di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra
i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi
e con le stesse modalita' possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla liberta' di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attivita' curricolari integrative e tra le
attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attivita' didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita' che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali.
8. La scuola si impegna a pone progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona e un servizio educativo-didattico di
qualita';
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrita' e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con
handicap;
e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni
garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di
locali da parte di studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.».



 
Art. 97
(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
 
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.



Note all'art. 98:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».



 
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici e' considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.
 
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziart.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.



Nota all'art. 100:
- Sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi in nota
all'art. 59.



 
Art. 101
(Modalita' di trattamento)

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
 
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
 
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e' disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.



Nota all'art. 103:
- Sul decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 vedi
in nota all'art. 98.



 
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
 
Art. 105
(Modalita' di trattamento)

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non e' dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dai codici di cui all'articolo 106.



Nota all'art. 105:
- Si riporta l'art. 6-bis del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400):
«Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I
soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema
statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente
trattare i dati personali necessari per perseguire gli
scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di
dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate
le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente
decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il
programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24
della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati
sono trattati e le modalita' di trattamento. Il programma
e' adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati
personali possono essere ulteriormente trattati per scopi
statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno
scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di
cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse
pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi
ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.
Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo
comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al
momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e'
resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta
o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per
iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che
l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri
trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei
dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora
il risultato di tali operazioni non produca effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici.».



 
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
 
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
 
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.



Nota all'art. 108:
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400):
«Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di
rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono
essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a
persone identificabili, e possono essere utilizzati solo
per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. l 7,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».



 
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.



Nota all'art. 109:
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001,
n. 349 reca: «Modificazioni al certificato di assistenza al
parto, per la rilevazione dei dati di sanita' pubblica e
statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla
nati-mortalita' ed ai nati affetti da malformazioni».



 
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non e' possibile informare gli interessati e il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed e' autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.



Nota all'art. 110:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto Ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto Ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei Comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
Ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a' medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.».



 
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita' di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
 
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.



Nota all'art. 112:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804 reca: «Riconoscimento
giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza
sociale».



 
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Nota all'art. 113:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
«Art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni). - E'
fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.».



 
Art. 114
(Controllo a distanza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Nota all'art. 114:
- Si riporta l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
«Art. 4 (Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilita' di controllo a distanza
dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali
impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalita' di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di
cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.».



 
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
 
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
 
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
 
Art. 118
(Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
 
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.
 
Art. 120
(Sinistri)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.



Nota all'art. 120:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legge
28 marzo 2000, n. 70 («Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche»), convertito,
con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. l 37,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
«Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
settore assicurativo). - 1. (Omissis).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
assicurazione non possono applicare nessun aumento di
tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino
nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti, Per i contratti stipulati entro un anno da tale
data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si
applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nonche' al contratti offerti per telefono o per via
telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare
il numero delle classi di merito, i coefficienti di
determinazione del premio, nonche' le relative regole
evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. (Omissis).
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi
quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
stipulata la polizza. In questo caso non si applica a
favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto
dall'art. l 90 l, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini
dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione,
di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. (Omissis).
5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal
1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta
a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri
dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati
sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP.
5-quater 1. Le procedure e le modalita' di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater
sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a)
da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato
invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in
caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le
predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci
per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
dei suddetti obblighi.».



 
Art. 121
(Servizi interessati)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
 
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.
 
Art. 123
(Dati relativi al traffico)

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e' revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
 
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
 
Art. 125
(Identificazione della linea)

1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
 
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, e' consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
 
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
 
Art. 129
(Elenchi di abbonati)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
 
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
 
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
 
Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
 
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu' ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
 
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
 
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge.



Nota all'art. 135:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397 vedi in nota
all'art. 8.



 
Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.



Nota all'art. 136:
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
di giornalista):
«Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio
dell'ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo
dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e'
ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra
dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza
fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma.».
«Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei
praticanti possono essere iscritti coloro che intendono
avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano
compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve
essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore
comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui
all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e'
necessario altresi' avere superato un esame di cultura
generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio
della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una
Commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da
nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale,
e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci
anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le
funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra
gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e
nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede
il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui
sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non
inferiore alla licenza di scuola media superiore.».
Nata all'art. 150:
- Si riporta il testo degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata
non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titolo esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse
contenute.».
«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le
sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva,
salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi
soltanto alla parte a favore della quale ti pronunciato il
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi
successori, con indicazione in calce della persona alla
quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste
nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della
legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali
della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti».».



 
Art. 137
(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
 
Art. 138
(Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
 
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
 
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
 
Art. 141
(Forme di tutela)

1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
 
Art. 142
(Proposizione dei reclami)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
 
Art. 143
(Procedimento per i reclami)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
 
Art. 144
(Segnalazioni)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
 
Art. 145
(Ricorsi)

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
 
Art. 146
(Interpello preventivo)

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che e' stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e' di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
 
Art. 147
(Presentazione del ricorso)

1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
 
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)

1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.
 
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonche' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu' perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
 
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)

1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
 
Art. 151
(Opposizione)

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
 
Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.



Note all'art. 152:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo),
allegato E:
«Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un
diritto che si pretende leso da un atto dell'autorita'
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potra' essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorita'
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».
- Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, vedi in nota all'art. 56.



 
Art. 153
(Il Garante)

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.



Nota all'art. 153:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501
(Regolamento recante nonne per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675):
"Art. 6 (Indennita' e rimborsi). - 1. Al presidente
compete un'indennita' di funzione pari alla retribuzione
(segue la parola "complessiva", non ammessa al "Visto"
della Corte dei conti) in godimento al primo presidente
della Corte di cassazione. L'indennita' per i componenti e'
pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
2. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non
siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio
e soggiorno.".



 
Art. 154
Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
in caso di loro cessazione; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare: a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione; b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol); c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale; d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino; e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita'
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.



Note all'art. 154:
- La legge 30 settembre 1993, n. 388 reca: "Ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno
1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale,
con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli
articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2
e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
a Parigi il 27 novembre 1990.".
- La legge 23 marzo 1998, n. 93 reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione basata sull'art. K.3 del
trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio
europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente
l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima
convenzione, da parte della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il
24 luglio 1996.".
- Il regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio del
13 marzo 1997 reca disposizioni sulla mutua assistenza tra
le autorita' amministrative degli Stati membri e alla
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare
la corretta applicazione delle normative doganale e
agricola.
- La legge 30 luglio 1998, n. 291 reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione elaborata in base all'art. K.3
del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica
nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio
1995.".
- Il regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio
dell'11 dicembre 2000 istituisce l'"Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino.
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98 reca: "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del capitolo IV
(Assistenza reciproca) della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale:
"Art. 13 (Cooperazione tra le parti). - 1. Le Parti si
impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per
l'attuazione della presente convenzione.
2. A tal fine:
a) ogni Parte designa una o piu' autorita' di cui
comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa;
b) ogni Parte che abbia designato piu' autorita'
indica nella comunicazione di cui al comma precedente la
competenza di ciascuna di esse.
3. Una autorita' designata da una Parte, su domanda di
una autorita' designata da un'altra Parte:
a) fornira' le informazioni sul suo diritto e la sua
pratica amministrativa in materia di protezione dati;
b) adottera', conformemente al suo diritto interno ed
ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le
misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative
ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad
eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto
di tale elaborazione.".



 
Art. 155
(Principi applicabili)

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.



Nota all'art. 155:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi in nota
all'art. 59.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.».



 
Art. 156
(Ruolo organico e personale)

1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.



Note all'art. 156:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze annate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure e' subordinato alla previa deliberazione del
Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo, Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
l 2-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.».
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato possono, a domanda, essere
collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali
provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta
ferma la disciplina vigente in materia di collocamento
fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in
sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non
disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalita' di inserimento e l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico
delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«Art. 6 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante
utilizzo delle risorse finanziarie gia' destinate al
funzionamento dell'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita'
di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi
successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito,
ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano
conto dei costi dell'attivita', un corrispettivo per i
servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di
legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4)
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6)
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle nonne vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai
numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di
cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre
1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale fra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.».



 
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
 
Art. 158
(Accertamenti)

1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.
 
Art. 159
(Modalita)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Note all'art. 159:
- Per il testo degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile, vedi in nota all'art. 150.
- Si riporta il testo dell'art. 220 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 220 (Attivita' ispettive e di vigilanza). - 1.
Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle
disposizioni del codice.».



 
Art. 160
(Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
 
Art. 161
Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
 
Art. 162
Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
 
Art. 162-bis (14)
(( Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico ))

(( 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che puo' essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. ))
 
Art. 163
Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
 
Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.
 
Art. 164-bis (16)
(( Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate ))

(( 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. ))
 
Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
 
Art. 166
(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.



Nota all'art. 166:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al
sistema penale.».



 
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
 
Art. 168
(Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Art. 169
Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.



Nota all'art. 169:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro):
"Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico Ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
Ministero e al contrav-ventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
"Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
vigilanza). - 1. Se il pubblico Ministero prende notizia di
una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da
immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda
necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
informa il pubblico Ministero delle proprie determinazioni
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto
comunicazione della notizia di reato dal pubblico
Ministero.".
"Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
in cui il pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo di
vigilanza informa il pubblico Ministero che non ritiene di
dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico Ministero delle
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il
pubblico Ministero d'aver impartito una prescrizione, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli
atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del
codice di procedura penale.".
"Art. 24 (Estinzione del reato). 1. La contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione
impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato
e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico Ministero richiede l'archiviazione se la
contrav-venzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.".



 
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
Art. 171
(Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Nota all'art. 171:
- Il testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
e' il seguente:
«Art. 38 (Disposizioni penali). Le violazioni degli
articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con
l'arresto da quindici giorni ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita'
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.».



 
Art. 172
(Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
 
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 e' abrogato.



Note all'art. 173:
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge 30 settembre
1993, n. 388, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. L'autorita' che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema d'informazione
Schengen, di cui all'art. 108 della Convenzione, e' il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Essa e' altresi' competente per le attivita' di
cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46,
paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di
trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle
autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti
contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli
articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione,
sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.».
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge
30 settembre 1993, n. 388, come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema
d'informazione Schengen si applicano direttamente le
disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche'
quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione
stessa per quanto concerne le categorie di dati, le
specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che
possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli
stessi.
2. (Soppresso).



 
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignita'".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ".

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".



Note all'art. 174:
- Il testo vigente dell'art. 137 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte e su richiesta del
pubblico Ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
- Il testo vigente dell'art. 138 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 138 (Notificazione in mani proprie). -
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio'
non e' possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della
circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e'
addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,
l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie.».
- Il testo vigente dell'art. 139 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora
o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'ano a
una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia e' consegnata al portiere dello
stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta
e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una
nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano
o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la
notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche
questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto e' possibile le disposizioni precedenti.».
- Il testo vigente dell'art. 140 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 140 (Irreperibilita' e rifiuto di ricevere la
copia). - Se non e' possibile eseguire la consegna per
irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito
in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da'
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.».
- Il testo vigente dell'art. 142 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne'
dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica). - Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non
ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che
ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri
per la consegna alla persona alla quale e' diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano
soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la
notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni
internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.».
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora
e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la
residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non
vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di
copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza
o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario.
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una
copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui
sono compiute le formalita' prescritte.».
- Il testo vigente dell'art. 151 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal
giudice). - Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio,
con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione
sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla
legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze
particolari o esigenze di maggiore celerita', di
riservatezza o di tutela della dignita'.».
- Il testo vigente dell'art. 250 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima
ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono
essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.».
- Il testo vigente dell'art. 490 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati
ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore.».
- Il testo vigente dell'art. 570 del codice di
procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di
vendita e' dato dal cancelliere, a nonna dell'art. 490,
pubblico avviso contenente l'indicazione degli esterni
previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile
determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che
maggiori informazioni, anche relative alle generalita' del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
iI termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.».
- Il testo vigente dell'art. 148 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice puo'
disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo.
2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di
aver trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il
riesame il giudice puo' dispone che, in caso di urgenza, le
notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le
medesime modalita' di cui al comma 2.
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli
interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie.».
- Il testo vigente dell'art. 157 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non
detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
162, la prima notificazione all'imputato non detenuto e'
eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e'
possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita'
lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi
ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore
degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita'
di intendere o di volere.
5. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione
della notificazione quando la copia e' stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a
chi ne fa le veci e' effettuata in plico chiuso e la
relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti
dall'art. 148, comma 3.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la
notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune
dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla
porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua
attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.».
- Il testo vigente dell'art. 80 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
«Art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali). - 1. Se
la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.
2. Se non si puo' provvedere a norma dell'art. 250
comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione
e' depositata presso la cancelleria o la segreteria
dell'autorita' giudiziaria che procede, e di tale deposito
e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e' stata
eseguita la perquisizione.».
- Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 2 e 8
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari), come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Gli ufficiali giudiziari, per la
notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per
le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse,
con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di
speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento,
entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria
cura e spese, conformi al modello prestabilito
dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.
«Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali
puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,
l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento
indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi,
la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che
e' subito restituito al mittente in raccomandazione,
unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data
suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo
del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il
registro di consegna, ovvero se l'agente postale non puo'
recapitano per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra
menzionate, il piego e' depositato subito nell'ufficio
postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa,
del deposito al destinatario mediante affissione alla porta
d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. Di tutte le formalita' eseguite e del
deposito nonche' dei motivi che li hanno determinati e'
fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e
sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e'
stato depositato nell'ufficio postale senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
il piego stesso e' datato e sottoscritto dall'impiegato
postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente
all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione
«non ritirato».
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data del deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego
presso l'ufficio postale il destinatario o un suo
incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo
dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato
dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al
mittente, in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del
ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalita' manchi
sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la
notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal
bollo di spedizione dell'avviso stesso.».



 
Art. 175
(Forze di polizia)

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne e' verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".



Nota all'art. 175:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 marzo
2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini):
«Art. 21. - 1. Ai fini di cui all'art. 6 della legge
10 aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono
senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento
della pubblica sicurezza, istituito dall'art. 8 della
medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel
corso delle attivita' di prevenzione e repressione dei
reati e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
stabilisce, ad integrazione di quanto gia' disposto dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1 982, n. 378, e successive
modificazioni, le modalita' tecniche con le quali deve
essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del
Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative
e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati
essenziali delle altre notizie qualificate di reato. II
regolamento stabilisce altresi' le modalita' con le quali
assicurare che, fermo restando il disposto dell'art. 326
del codice penale e dell'art. 12 della legge 10 aprile
1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle
informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalita'
tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme
digitali e chiavi biometriche, le identita' di coloro che
hanno originato l'atto, che hanno provveduto
all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza puo' attivare connessioni con altri
centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali
sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed
esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati
contrattuali utili per la completa identificazione dei
titolari di rapporti con enti e societa' di gestione di
pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali
sulla tipologia di servizio prestato.
4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati
immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114
e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del
contenuto delle informazioni e dei documenti secretati e'
riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati,
con decreto del Ministro dell'interno su proposta del
Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo
forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di
polizia giudiziaria di cui all'art. 56 del codice di
procedura penale o che prestino servizio presso la
Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale
per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali
della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che
svolgono istituzionalmente attivita' investigativa per il
contrasto dell'eversione e del terrorismo.
5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria
autorizzati ad accedere ai dati secretati sono
tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali
territorialmente competenti.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai
precedenti commi si osservano le disposizioni di cui
all'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».



 
Art. 176
(Soggetti pubblici)

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".



Note all'art. 176:
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive. modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni nonche' nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informati, fuori dei casi
di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di
cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
legge 10 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge.».
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
«Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi
di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subor-dinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.».
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. E 'istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa delibe-razione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autore-volezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate
dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' da corrispondere al presidente,
ai quattro membri ed al direttore generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 6. - 1. Nella fase di prima attuazione del
presente decreto, l'Autorita' si avvale, per lo svolgimento
dei propri compiti, di personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici, da societa' od organismi a
prevalente partecipazione pubblica, in posizione di
comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente
previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, nonche' di personale con contratti a tempo
determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato,
fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. L'Autorita' puo' avvalersi di consulenti o di
societa' di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorita'
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del
presente decreto e formula proposte al Presidente del
Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un
apposito ruolo del personale dell'Autorita'.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Il Centro nazionale propone al Presidente
del Consiglio dei Ministri l adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione
dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei
limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro
del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti.».



 
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".



Note all'art. 177:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente):
«Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente e di dati
anagrafici per fini statistici e di ricerca). - 1. Alle
amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata
richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita',
l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente,
elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione
residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature,
l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi
anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano
richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso
spese per il materiale fornito.».
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
«Art. 28. - 1. Il minore adottato e' informato di tale
sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei
modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e
dell'annotazione di cui all'art. 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe
e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o
pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali
possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'
necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se
sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi,
quali esercenti la potesta' dei genitori, su autorizzazione
del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere
fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera
o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti
della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo
per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni,
puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine
e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo
anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione
delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume
tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico,
al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al
comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il
tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso
alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore
di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 107 (Estratti per copia integrale). - 1. Gli
estratti degli atti dello stato civile possono essere
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia
integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da
chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla
legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi
negli archivi di cui all'art. 10, compresi il numero e le
firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto
originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia
l'estratto, che la copia e' conforme all'originale.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 5. - Le liste elettorali, distinte per uomini e
donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio
esemplare, e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o
vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita,
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di
nascita;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale le liste elettorali devono essere autenticate,
mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario.».
- Il testo vigente dell'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 51. - Gli atti relativi alla revisione semestrale
delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun comune,
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e'
conservata negli archivi della Commissione stessa.
Le liste generali del comune devono essere riunite in
uno o piu' registri debitamente numerati e conservate
nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del
numero di protocollo dell'incartamento relativo alla
iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia
per finalita' di applicazione della disciplina in materia
di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.».



 
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della relativa dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, e' inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".



Note all'art. 178:
- Il testo vigente dell'art. 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unita' sanitarie
locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito
esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo art. 33. L'unita'
sanitaria locale provvede alla compilazione ed
all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui
dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta
dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati
a cura della sanita' militare gli accertamenti e le cure
praticate durante il servizio di leva.
Il libretto e' custodito dall'interessato o da chi
esercita la potesta' o la tutela e puo' essere richiesto
solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione
della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni
relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione
alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le
modalita' per la graduale distribuzione a tutti i cittadini
del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanita', sentiti il
Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la
protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente
rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro,
vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le
modalita' di adozione e di gestione previste dalla
contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri
dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di
pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio
nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti
informativi, facendo comunque salvo il segreto
professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di sanita' oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attivita'
sanitaria da parte delle unita' sanitarie locali, delle
regioni e del Ministero della sanita'.»
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 5 giugno
1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS), come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 5 (Accertamento dell'infezione). - 1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di
un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV
anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a
prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura
o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della
relativa dignita'.
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza
epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le
garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della
infezione da HIV deve essere comunque effettuata con
modalita' che non consentano l'identificazione della
persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e
statistiche e' emanata con decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, che dovra' prevedere modalita' differenziate per
i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'.
3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo
consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da
HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo
interesse. Sono consentite analisi di accertamento di
infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici,
soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi
anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla
identificazione delle persone interessate.
4. La comunicazione di risultati di accertamenti
diagnostici diretti o indiretti per infezione da UIV puo'
essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire
motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione
alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per
l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539 (Attuazione della direttiva
92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura
dei medicinali per uso umano), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta). - 1. Sono soggetti a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta i
medicinali che, presentando una o piu' delle
caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1, possono
determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono
comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la
salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
condizionamento primario la frase «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
comma 1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse
devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a
conservarle per sei mesi, qualora non le consegni
all'autorita' competente o a carico del Servizio sanitario
nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi
ai dati in esse contenuti.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta
relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:
a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui
disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza
dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle
iniziali del nome e del cognome.
5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4,
ovvero priva della data e della firma del medico, non ha
validita'.
6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato
dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica
o su presentazione di ricetta priva di validita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 3.000.000. L'autorita' amministrativa competente puo'
ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo
da quindici a trenta giorni. [In caso di reiterazione del
comportamento irregolare del farmacista, la stessa
autorita' puo' disporre la decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio della farmacia].
7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al
comma 1 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a
lire 1.800.000.».
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro
della sanita' in data 11 febbraio 1997 (Modalita' di
importazione di specialita' medicinali registrate
all'estero), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Qualora il medico curante ritenga
opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento
terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in
un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in
commercio in Italia, e' tenuto ad inviare al Ministero
della sanita' - Ufficio di sanita' marittima, aerea, di
confine e di dogana interna, nonche' al corrispondente
ufficio doganale, ove sono espletate le formalita' di
importazione, la seguente documentazione ai fini
dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione e'
regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel
territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso
corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a
trenta giorni;
f) (soppressa);
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso
al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida
alternativa terapeutica;
h) (soppressa);
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale
sotto la propria diretta responsabilita'.».
- Il testo vigente dell'art. 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure
in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 5-bis (Consenso al trattamento dei dati
personali). 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi
dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 5, comma 2, acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali. A tal fine il medico e' tenuto a informare il
paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e
quelli ad essi strettamente correlati potranno essere
utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il
Ministero della sanita' a fini di verifiche amministrative
e per scopi epidemiologici e di ricerca.
2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza
dei dati ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il Ministero della sanita' e le aziende
sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad
assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal
personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal
comma 1.».



 
Art. 179
(Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e' inserito il seguente:

"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".



Note all'art. 179:
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 2 aprile
1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro
domestico), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 6 (Diritti e doveri). - Il lavoratore e' tenuto
a:
prestare la propria opera con la dovuta diligenza
secondo le necessita' e gli interessi della famiglia per la
quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di
lavoro;
Il datore di lavoro e' tenuto a:
corrispondere puntualmente al lavoratore la
remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a
periodi di tempo non superiori al mese;
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia
l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non
sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore
stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano
in famiglia fonti di infezione;
[garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalita' e della sua liberta' morale;]
lasciare al lavoratore il tempo necessario per
adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del
suo culto.».
- Per il testo vigente dell'art. 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), vedi in nota all'art. 171.
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatta salva l'applicazione
della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il
fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore secondo le modalita' di cui all'art.
5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
17 della legge 24 novembre 19981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza
o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al
Garante per la protezione dei dati personali.».



 
Art. 180
Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.



Nota all'art. 180:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318 recante "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. l5, comma
2, della legge 31 dicembre 1 996, n. 675" e' abrogato
dall'art. 138 del presente decreto legislativo.



 
Art. 181
Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre
2004; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e'
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004; e) le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli
organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto
con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004; f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e'
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.



Note all'art. 181:
- Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675 si veda nelle
nota alle premesse.



 
Art. 182
(Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilita' di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilita' di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
 
Art. 183
(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresi', abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.



Note all'art. 183:
- Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle
nota alle premesse.
- La legge 3 novembre 2000, n. 325, abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675».
- Il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
integrative e correttive della legge 3 l dicembre 1996, n.
675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati
personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della
legge 31 dicembre 1996, n. 676».
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui
il presente decreto ha abrogato l'art. 1, reca
«Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari
da parte di soggetti pubblici».
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in
materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giornalistica».
- Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in
materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.
675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
per finalita' storiche, statistiche e di ricerca
scientifica), e' stato abrogato dal presente decreto, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo
vigente si riporta:
«Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. Nell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero
dell'interno in materia di documenti archivistici non
ammessi alla libera consultabilita» e' inserito, in ultimo,
il seguente comma. «con decreto del Ministro dell'interno
e' istituita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilita' degli atti di archivio riservati. La
Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi
comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti
e la tutela della riservatezza individuale. Nella
composizione della Commissione e' assicurata la
partecipazione di un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.».
«Art. 11 (Disposizioni sul sistema statistico
nazionale). - 1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400», e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I
soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema
statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente
trattare i dati personali necessari per perseguire gli
scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di
dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate
le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente
decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il
programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24
della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati
sono trattati e le modalita' di trattamento. Il programma
e' adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati
personali possono essere ulteriormente trattati per scopi
statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. L dati personali raccolti specificamente per uno
scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di
cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse
pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi
ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.
Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo
comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al
momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e'
resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta
o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per
iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che
l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri
trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei
dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora
il risultato di tali operazioni non produca effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici.».
«Art. 12 (Modifiche a disposizioni vigenti). - 1. Il
comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400», e' sostituito dal seguente:
«2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.».
2. Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se
ne possa trarre alcun riferimento individuale» sono
sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa
trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili».
3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
«2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.».
4. Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici
registri» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque».
5. Nell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e
sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle
seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle
norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti:
«, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati
personali i casi di inosservanza delle medesime norme o
assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura
tecnica dei problemi lo richieda».
6. Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti
parole: «, ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema
statistico nazionale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per
garantire la riservatezza dei dati personali in ambito
sanitario.».
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
correttive ed integrative della normativa in materia di
protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della
legge 24 marzo 2001, n. 127.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, abrogato dal presente decreto legislativo,
recava: «Regolamento recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501 reca: «Regolamento recante norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali, a norma
dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.
675.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro
della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di
istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124), come modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
«Art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del
diritto all'esenzione). - 1. L'assistito per il quale sia
stato formulato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia
rara inclusa nell'allegato 1 e' indirizzato dallo stesso
medico, in base alle informazioni del competente Centro
interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in
grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o
del gruppo di malattie.
2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in
regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie
ai fini della diagnosi di malattia rara di origine
ereditaria, le indagini genetiche sui familiari
dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico
dell'azienda unita' sanitaria locale di residenza
dell'assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di
malattia rara accertato al Centro di riferimento
competente, secondo le modalita' stabilite in appositi
disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di
sanita'.
4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio
della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 puo'
chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione
all'azienda unita' sanitaria locale di residenza, allegando
la certificazione rilasciata dal presidio stesso.
5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione
l'azienda unita' sanitaria locale fornisce all'interessato
l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e
acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da
parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici,
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione
delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente
nelle operazioni di registrazione, validazione,
aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale
cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
agli operatori delle aziende unita' sanitarie locali
appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela di dati personali e con
l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il
riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo
delle esenzioni rilasciate, per finalita'
amministrativo-contabili, per il controllo della relativa
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonche'
della qualita' e appropriatezza dell'assistenza erogata.
8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei
e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale
e sono trattati con tecniche di cifratura o codici
identificativi che consentano di identificare gli
interessati solo in caso di necessita'.
9. (Abrogato).
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale».
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge 6 marzo
2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo), come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione
di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini
maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano
stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un
prelievo di sangue periferico per la definizione del
sistema genetico HLA.
3. (Abrogato).
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei
documenti trasmessi). - 1. Al fine di tutelare la
riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e
24 della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed
i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da
regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalita' per le quali vengono acquisiti.
2. - 3. (Abrogati).
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro
della sanita' 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante
norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del
flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero
pubblici e privati), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17,
comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il
titolare del trattamento garantisce all'interessato
l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la
scheda di dimissione ospedaliera.
2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanita', la
scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte
integrante della cartella clinica, di cui assume le
medesime valenze di carattere medico-legale, la
compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la
codifica delle informazioni in essa contenute sono
effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate
nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del
presente decreto.
3. La responsabilita' della corretta compilazione della
scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni
riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al
medico responsabile della dimissione, individuato dal
responsabile dell'unita' operativa dalla quale il paziente
e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello
stesso medico responsabile della dimissione. La codifica
delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di
dimissione ospedaliera e' effettuata dallo stesso medico
responsabile della dimissione di cui al presente comma
ovvero da altro personale sanitario, individuato dal
direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i
casi, il personale che effettua la codifica deve essere
opportunamente formato ed addestrato.
4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura e'
responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione
delle schede di dimissione, nonche' dei controlli sulla
completezza e la congruita' delle informazioni in esse
riportate.
5. (Abrogato).
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120.
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi
decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai
sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono
gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni. Le norme del presente
decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente
nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre
istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni
finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve,
per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti
degli enti di cui al presente comma.
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, m carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti
limiti, possono terminare il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli
enti di cui al comma l, la relativa competenza e'
trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento,
vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni
determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il
sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 1 989, n. 322.
4. (Abrogato).
5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera
r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti
nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo
comma, della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Il decreto legislativo 1 6 aprile 1994, n. 297 reca
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 8 e 9
della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come
modificati dal presente decreto:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per
l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui
al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del
personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'art. precedente
e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di
polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,
agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei
servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia
giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati
ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».



 
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.



Note all'art. 184:
- La direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 reca norme sulla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002 reca norme sul trattamento dei
dati personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche.



 
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
 
Art. 186
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
FRATFINI, Ministro degli affari esteri
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
 
CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A)

A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice e' applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

IL PRESIDENTE

ORDINE DEI GIORNALISTI

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.

Art. 1
(Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli scopi propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.

Art. 3
(Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4
(Rettifica)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6
(Essenzialita' dell'informazione)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7
(Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)

1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e' tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10
(Tutela della dignita' delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5
aprile 2001, n.80)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla redazione del codice e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilita' degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Societa' per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa' per gli studi di storia delle istituzioni, della Societa' italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE

IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI*.

preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita' dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalita' e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI
TRATTAMENTI

Art. 3
(Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4
(Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5 (Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in
particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6
(Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone
decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8
(Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una
informativa semplificata che renda nota almeno l'identita' e
l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita' della
raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta
comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del
relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9
(Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune
per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e
della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.

Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.
675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di
Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli
atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le
modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di
presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i
diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione e' prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere
facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11
(Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il
principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere
i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se
gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.

Art. 12
(Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono
essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16
agosto 1999, n. 191)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche
e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6,
comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6,
del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba
essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di
deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati
personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in
base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla
redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,
da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e
delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati
partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del
Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo
stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.
6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve
disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione
statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli
approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento
dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h)
della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del
decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi
e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE

IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.

Preambolo

Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte
dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio
della collettivita', si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,
in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si
applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle
finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18
dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice
sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di
non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici
di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici
o sulla base di finanziamenti pubblici.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al
sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione
statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i
relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e
loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente
codice.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di
seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione
del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un
fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.

Art. 3
(Identificabilita' dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego
di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle modalita'
delle variabili relative ad una unita' statistica e i dati
identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o
diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un
soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo'
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in
termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso
tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far
ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto
altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.

Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene
conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle
quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta
soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non
sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel
caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove
cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze
conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di
regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli
interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo
e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i
dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati
o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
nazionale.

3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6
(Informativa)

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e'
rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della
Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e'
incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di
pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al
Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalita', le
modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della
stessa - e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In
tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti un
impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento -
successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione
della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano
i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le
specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le
modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venute
meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.

Art. 7 (Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico
nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a
cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di
cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da
soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla
base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che
utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti
per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi
aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto
delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al
progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali contenute anche nel presente codice.

4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente
i dati a terzi.

Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico
nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al
perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non
eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel
rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le
sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
(Autorita' di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del
presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10

(Raccolta dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione,
in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela
dei diritti degli interessati, procedendo altresi' alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita'
di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene
alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni
ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di
cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento
che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e
consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo
espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

Art. 11
(Conservazione dei dati)

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita'
all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,
in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino
a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile
in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato.

Art. 12.
(Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento
alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti
nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non
risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformita' alle norme internazionali
comunitarie e nazionali.

Art. 14
(Regole di condotta)

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai
dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla
legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non
possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,
anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio
o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le
misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni
da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al
responsabile o al titolare del trattamento.



* In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. * In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. * In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.



 
ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e'
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre
mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e'
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita'
di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per
classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e'
almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita'
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la
disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita'; 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23; 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita',
delle responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione e' programmata gia' al momento dell'ingresso in
servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali; 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
struttura del titolare; 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
 
ALLEGATO C)

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER
FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

==================================================================== ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE ====================================================================
Parte I Disposizioni generali

Titolo I
Principi generali -------------------------------------------------------------------- Art. 1 (Diritto alla protezione ---
dei dati personali) -------------------------------------------------------------------- Art. 2 (Finalita' cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; comma 1 art. 1. comma 1,
l. 31 dicembre 1996 n. 675 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 3 (Principio di necessita' ---
del trattamento dei dati) comma 1 -------------------------------------------------------------------- Art. 4 (Definizioni) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; comma 1, lett. a) art. 1, comma 2, lett. b),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. c) art. 10, comma 5, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281 -------------------------------------------------------------------- lett. d) cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. e) cfr. art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. f) art. 1, comma 2, lett. d),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. g) art. 1, comma 2, lett. e),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. i) art. 1, comma 2, lett. f),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. l) art. 1, comma 2, lett. g),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. m) art. 1, comma 2, lett. h),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. n) art. 1, comma 2, lett. i),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. o) art. 1, comma 2, lett. 1),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. p) art. 1, comma 2, lett. a),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. q) art. 1, comma 2, lett. m),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d),
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/58/Ce -------------------------------------------------------------------- lett. b) cfr. art. 2, lett. e),
direttiva n. 2002/58/Ce -------------------------------------------------------------------- lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a,
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/21/Ce -------------------------------------------------------------------- lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE -------------------------------------------------------------------- lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE -------------------------------------------------------------------- lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE -------------------------------------------------------------------- lett. g) cfr. art. 2, par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- lett. h) cfr. art. 2, par. 2, lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002758/CE -------------------------------------------------------------------- comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 28 luglio 1999,
n. 318 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R.
n. 318/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. c) --- -------------------------------------------------------------------- lett. d) --- -------------------------------------------------------------------- lett. e) --- -------------------------------------------------------------------- lett. f) --- -------------------------------------------------------------------- lett. g) --- -------------------------------------------------------------------- comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a),
d. lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
d. lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. c) art. 1, comma 2, lett. b),
d. lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 5 (Oggetto ed ambito di cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
applicazione) comma 1 artt. 2, comma 1, e 6,
comma 1, 1. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 cfr. art. 3, par. 2 (secondo
periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 6 (Disciplina del trattamento) --- --------------------------------------------------------------------
Titolo II
Diritti dell'interessato -------------------------------------------------------------------- Art. 7 (Diritto di accesso ai dati cfr. art. 12, dir. 95/46;
personali ed altri diritti) art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) comma 1 l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e
c), punto 1 (seconda parte)
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 13, comma 1, lett. c),
punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed
e), l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 8 (Esercito dei diritti) comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998. -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 14, comma 1, lett. a),
b), c), d), e) ed e-bis)
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 9 (Modalita' di esercizio) comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 13, comma 4, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 13, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1
(secondo periodo),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 10 (Riscontro all'interessato) comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R.
31 marzo 1998, n. 501. -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 17, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- comma 7 art. 13, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 7,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R.
n. 501/1998 --------------------------------------------------------------------
Titolo III
Regole generali per il trattamento
dei dati

Capo I
Regole per tutti i trattamenti -------------------------------------------------------------------- Art. 11 (Modalita' del trattamento cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
e requisiti dei dati) art. 9, comma 1, l. n.675/1996 comma 1 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 12 (Codici di deontologia e cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
di buona condotta) art. 31, comma 1,lett. h), comma 1 l. n. 675/1996; -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 20, comma 4, d. lg.
28 dicembre 2001, n. 467. -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 20, comma 3, d.lg.
n. 467/2001 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 13 (Informativa) cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE; comma 1 art. 10, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 10, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 10, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 10, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 14 (Definizione di profili e cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;
della personalita'
dell'interessato) Comma 1 art. 17, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Comma 2 art. 17, comma 2,
l. n. 615/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 15 (Danni cagionati per cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;
effetto del trattamento comma 1 art. 18, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 29, comma 9,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 16 (Cessazione del trattamento) cfr. Art. 19, par. 2,
dir. 95/46/CE comma 1 art. 16, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 17 (Trattamento che presenta cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;
rischi specifici comma 1 art. 24-bis, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 24-bis. comma 2,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Regole ulteriori per i
soggetti pubblici -------------------------------------------------------------------- Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e
giudiziari) comma 1 art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE;
art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 27, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili) comma 1 cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996; art. 5, comma 5,
d. lg. N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 22, comma 3, secondo
periodo l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 21 (Principi applicabili al cfr. Art. 8, par. 5,
trattamento di dati dir. 95/46/CE;
giudiziari) comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996; -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 5, comma 5-bis, d.lg.
11 maggio 1999, n. 135 -------------------------------------------------------------------- Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili
e giudiziari) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 3, comma 1, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 3, comma 2, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 3, comma 3, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 3, comma 4, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 7 art. 3, comma 5, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 8 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 9 art. 4, comma 1, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 10 art. 4, comma 2, d.lg.
N. 135/1999; art. 3, comma 6,
d. lg. N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 11 art. 4, comma 3, d.lg.
N. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 12 art. 1, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 135/1999 --------------------------------------------------------------------
Capo III
Regole ulteriori per i privati
ed enti pubblici economici -------------------------------------------------------------------- Art. 23 (Consenso) comma 1 cfr. art. 7, par. 1, lett. A),
dir. 95/46/CE;
art. 11, comma 1 e 20,
comma 1, lett. a)
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 11, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 673/ 1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 24 (Casi nei quali puo' essere
effettuato il trattamento
senza il consenso) cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE; comma 1, lett. a) artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e
20, comma 1, lett. a-bis),.
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e
20, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e
20, comma 1, lett. e), l.
n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. e) art. 7, par. 1, lett. d),
dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1,
lett. f), l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e
20, comma 1, lett. g), l.
n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-
bis) e 20, comma 1, lett. h)
ed h-bis), l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. h) --- -------------------------------------------------------------------- lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d)
e 21, comma 4, lett. a),
l. n. 675/1996; art. 7,
comma 4, d.lgs n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 25 (Divieti di comunicazione
e diffusione) comma 1 art. 21 commi 1 e 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 21, comma 4, lett. b),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili) comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 22, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 22, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 27 (Garanzie per i dati cfr. art. 8, par. 5,
giudiziari) dir. 95/46/CE comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento -------------------------------------------------------------------- Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 29 (Responsabile del
trattamento) cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; comma 1 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 8, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 8, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 8, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1 cfr. art. 17, par. 3,
dir. 95/46/CE;
artt. 8, comma 5, e 19,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 19, l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza cfr. art. 17, dir. 95/46/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 32 (Particolari titolari) comma 1 art. 2, comma 1, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 2, comma 3, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Misure minime -------------------------------------------------------------------- Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 34 (Trattamenti con strumenti ---
elettronici) -------------------------------------------------------------------- Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio ---
di strumenti elettronici) -------------------------------------------------------------------- Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Adempimenti -------------------------------------------------------------------- Art. 37 (Notificazione del art. 18, dir. 95/46/CE;
trattamento) comma 1 cfr. art. 7, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 28, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 38 (Modalita' di notificazione) art. 19, dir. 95/46/CE comma 1 art. 7, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 12, comma 1, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 12, comma 1, secondo
periodo, d.P.R n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 7, comma 2, secondo
periodo e art. 16, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 39 (Obblighi di comunicazione) art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE comma 1, lett. a) art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 40 (Autorizzazioni generali) art. 41, comma 7,
l. n. 675/1996; comma 1 art. 14, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 41 (Richieste di autorizzazione) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998 --------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero cfr. Artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi) alinea del comma 1 art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la
lett. g), e 26, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 7, comma 4,
d.lg n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Parte II
Disposizioni relative a
specifici settori --------------------------------------------------------------------
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 46 (Titolari dei trattamenti) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 47 (Trattamenti per ragioni art. 3, par. 2, (primo
di giustizia) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. c) e d)
e comma 2, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 48 (Banche di dati di uffici
giudiziari) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 49 (Disposizioni di attuazione) --- --------------------------------------------------------------------
Capo II
Minori -------------------------------------------------------------------- Art. 50 (Notizie o immagini relative ---
ai minori) --------------------------------------------------------------------
Capo III
Informatica giuridica -------------------------------------------------------------------- Art. 51 (Principi generali) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 52 (Dati identificativi degli ---
interessati) --------------------------------------------------------------------
Titolo II cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Trattamenti da parte di
forze di polizia

Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 53 (Ambito applicativo e art. 3, par. 2, (primo trattamenti) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. a) ed
e) e comma 2, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 54 (Modalita' di trattamento e ---
flussi di dati) *** -------------------------------------------------------------------- Art. 55 (Particolari tecnologie) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 56 (Tutela dell'interessato) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 57 (Disposizioni di attuazione) --- --------------------------------------------------------------------
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato art. 3, dir. 95/46/CE;
Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Att. 58 (Disposizioni applicabili) comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e
2, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 15, comma 4, l.
n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- --------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico

Capo I
Accesso a documenti amministrativi -------------------------------------------------------------------- Art. 59 (Accesso a documenti art. 43, comma 2,
amministrativi) l. n. 675/1996; art. 16,
comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo art. 16, comma 2, d.lg.
stato di salute e la vita n. 135/1999
sessuale) --------------------------------------------------------------------
Capo II
Registri pubblici e
albi professionali -------------------------------------------------------------------- Art. 61 (Utilizzazione di dati
pubblici) comma 1 art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- --------------------------------------------------------------------
Capo III
Stato civile, anagrafi
e liste elettorali -------------------------------------------------------------------- Art. 62 (Dati sensibili e art. 6 d.lg. n. 135/1999
giudiziari) -------------------------------------------------------------------- Art. 63 (Consultazione di atti) --- --------------------------------------------------------------------
Capo IV
Finalita' di rilevante
interesse pubblico -------------------------------------------------------------------- Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione art. 7, comma 1, d.lg.
e condizione dello straniero) n. 135/1999 comma 1 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 7, comma 3, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 7, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 65 (Diritti politici e
pubblicita' dell'attivita'
di organi) comma 1 art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 8, comma 3, d.lg.
n. 135/3999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 8, comma 4, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 8, comma 5, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 8, comma 6, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 66 (Materia tributaria
e doganale) comma 1 art. 10, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 10, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 67 (Attivita' di controllo
e ispettive) comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 11, comma 3, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 68 (Benefici economici
ed abilitazioni) comma 1 art. 13, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 13, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 13, comma 3, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 69 (Onorificenze, ricompense e art. 14, d.lg. n. 135/1999
riconoscimenti) -------------------------------------------------------------------- Art. 70 (Volontariato e obiezione di
coscienza) comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 15, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
e di tutela) comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e
b), d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 16, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 73 (Altre finalita' in ambito Provv. Garante n. 1/P/2000
amministrativo e sociale) 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000 --------------------------------------------------------------------
Capo V
Particolari contrassegni -------------------------------------------------------------------- Art. 74 (Contrassegni su veicoli ---
e accessi a centri storici) --------------------------------------------------------------------
Titolo V
Trattamento di dati
personali in ambito sanitario

Capo I
Principi generali cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1, d.lg. N. 282/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 76 (Esercenti professioni
sanitarie e organismi
sanitari pubblici) comma 1 Art. 23, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 Art. 23, comma 3, (primo
periodo), l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Modalita' semplificate per
informativa e consenso -------------------------------------------------------------------- Art. 77 (Casi di semplificazione) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 78 (Informativa del medico di ---
medicina generale o del
pediatra) -------------------------------------------------------------------- Art. 79 (Informativa da parte di ---
organismi sanitari) -------------------------------------------------------------------- Art. 80 (Informativa da parte di ---
altri soggetti pubblici) -------------------------------------------------------------------- Art. 81 (Prestazione del consenso) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 82 (Emergenze e tutela della
salute e dell'incolumita'
fisica) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 Art. 23, comma 1-quater,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 83 (Altre misure per il ---
rispetto dei diritti degli
interessati) -------------------------------------------------------------------- Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato) comma 1 art. 23, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- --------------------------------------------------------------------
Capo III
Finalita' di rilevante
interesse pubblico -------------------------------------------------------------------- Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale) comma 1 art. 17, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 17, comma 2, d.lg.
n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 86 (Altre finalita' di
rilevante interesse pubblico) comma 1 -------------------------------------------------------------------- lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999 --------------------------------------------------------------------
Capo IV
Prescrizioni mediche -------------------------------------------------------------------- Art. 87 (Medicinali a carico del art. 4, comma 2, d.lg.
Servizio sanitario nazionale) n. 282/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 88 (Medicinali non a carico art. 4, comma 1, d.lg.
del Servizio sanitario n. 282/1999
nazionale) -------------------------------------------------------------------- Art. 89 (Casi particolari) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 4, comma 4, d.lg.
n. 282/1999 --------------------------------------------------------------------
Capo V
Dati genetici -------------------------------------------------------------------- Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) art. 17, comma 5, d.lg.
n. 135/1999 comma 1 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del
6 marzo 2001 --------------------------------------------------------------------
Capo VI
Disposizioni varie -------------------------------------------------------------------- Art. 91 (Dati trattati mediante carte) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 92 (Cartelle cliniche) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto) comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 94 (Banche di dati, registri ---
e schedari in ambito
sanitario) --------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Istruzione

Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 96 (Trattamento di dati art. 330-bis, (primo e secondo
relativi a studenti periodo) d.lg. n. 297 del
16 aprile 1994 comma 1 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 330-bis. (terzo periodo),
d.lg. n. 297/1994 --------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici

Capo I
Profili generali Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,
par. 2, dir. 95/46/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 97 (Ambito applicativo) -------------------------------------------------------------------- Art. 98 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico) artt. 22 e 23.
d.lg n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 99 (Compatibilita' tra scopi
e durata del trattamento) Comma 1 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 16, comma 2,
lett. c-bis), l. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 100 (Dati relativi ad attivita'
di studio e di ricerca) art. 6, comma 4,
d.lg. n. 204/1998 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Trattamento per scopi storici -------------------------------------------------------------------- Art. 101 (Modalita' di trattamento) comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 102 (Codice di deontologia
e di buona condotta) comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 7, comma 5,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 103 (Consultazione di documenti
conservati in archivi) --------------------------------------------------------------------
Capo III
Trattamento per scopi statistici
o scientifici -------------------------------------------------------------------- Art. 104 (Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi
statistici o scientifici) comma 1 art. 10, comma 1,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 10, comma 5,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 105 (Modalita' di trattamento) comma 1 art. 10, comma 3,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 10, comma 2,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- camma 4 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 106 (Codici di deontologia
e di buona condotta) comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 10, comma 6,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili) comma 1 art. 10, comma 4,
d.lg. n. 281/1999 -------------------------------------------------------------------- Art. 108 (Sistema statistico nazionale) ---- -------------------------------------------------------------------- Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita) ---- -------------------------------------------------------------------- Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica) comma 1 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 282/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 282/1999 --------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale

Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 111 (Codice di deontologia
e di buona condotta) comma 1 art. 20, comma 2, lett. b),
d.lg. n. 467/2001 -------------------------------------------------------------------- Art. 112 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico) comma 1 art. 9, comma 1,
d.lg. n. 135/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 9, comma 2,
d.lg. n. 135/1999 --------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 9, comma 4,
d.lg. n. 135/1999 --------------------------------------------------------------------
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro -------------------------------------------------------------------- Art. 113 (Raccolta di dati e
pertinenza) cfr. art. 8,
l. 20 maggio 1970, n. 300 --------------------------------------------------------------------
Capo III
Divieto di controllo a distanza
e telelavoro -------------------------------------------------------------------- Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1,
l. 20 maggio 1970, n. 300 -------------------------------------------------------------------- Art. 115 (Telelavoro e lavoro
a domicilio) art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339 comma 1 e 2 --------------------------------------------------------------------
Capo IV
Istituti di patronato
e di assistenza sociale -------------------------------------------------------------------- Art. 116 (Conoscibilita' di dati
su mandato dell'interessato) commi 1 e 2 art. 12, l. 30 marzo 2001,
n. 152 --------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario
ed assicurativo

Capo I
Sistemi informativi -------------------------------------------------------------------- Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'
nei pagamenti) comma 1 art. 20, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 467/2001 -------------------------------------------------------------------- Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1 art. 20, comma 1, lett. d),
d.lg. n. 467/2001 -------------------------------------------------------------------- Art. 119 (Dati relativi al ---
comportamento debitorio) -------------------------------------------------------------------- Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1,
d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
conv. Da l. 26 maggio 2000,
n. 137 --------------------------------------------------------------------
Titolo X
Comunicazioni elettroniche

Capo I Servizi di comunicazione elettronica -------------------------------------------------------------------- Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3,
direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 122 (Informazioni raccolte cfr. art. 5, par. 3,
nei riguardi, dell'abbonato direttiva n. 2002/58/CE
e dell'utente) -------------------------------------------------------------------- Art. 123 (Dati relativi al traffico) cfr. art. 6,
direttiva n. 2002/58/CE comma 1 art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171; -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 4, comma 2,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 4, comma 3,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 ---- -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 4, comma 4,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 4, comma 5,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 124 (Fatturazione dettagliata) ctr. art. 7,
direttiva n. 2002/58/CE comma 1 art. 5, comma 3 (primo
periodo), d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 5, comma 3 (secondo
periodo), d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 125 (Identificazione cfr. art. 8,
della linea) direttiva n. 2002/58/CE comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 6, comma 2,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 6, comma 3,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 6, comma 4,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 6, comma 5,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 6, comma 6,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- Art. 126 (Dati relativi cfr. art. 9,
all'ubicazione) direttiva n. 2002/58/CE -------------------------------------------------------------------- Art. 127 (Chiamate di disturbo cfr. art. 10,
e di emergenza) direttiva n. 2002/58/CE comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 7, comma 2-bis,
d.lg. n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 128 (Trasferimento automatico cfr. art 11,
della chiamata) direttiva n. 2002/58/CE comma 1 art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998; -------------------------------------------------------------------- Art. 131 (Informazioni ad abbonati art. 3, d.lg. 171/1998
e utenti) -------------------------------------------------------------------- Art. 132 (Conservazione di dati di cfr. art. 15,
traffico per altre direttiva n. 2002/58/CE
finalita') --------------------------------------------------------------------
Capo II Internet e reti telematiche -------------------------------------------------------------------- Art. 133 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. a),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001 --------------------------------------------------------------------
Capo III
Videosorveglianza -------------------------------------------------------------------- Art. 134 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. g),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001 --------------------------------------------------------------------
Titolo XI
Libere professioni
e investigazione privata

Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 135 (Codice di deontologia art. 22, comma 4, lett. c),
e di buona condotta) secondo periodo, l. n.675/1996 --------------------------------------------------------------------
Titolo XII Giornalismo ed espressione
letteraria ed artistica
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 136 (Finalita' giornalistiche
ed altre manifestazioni
del pensiero) comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. c) art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 12, comma 1, lett. e),
l. n. 675/1996; art. 25,
comma 1, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 20, comma 1, lett. d),
e art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Codice di deontologia -------------------------------------------------------------------- Art. 139 (Codice di deontologia art. 25, commi 2, 3 e 4,
relativo ad attivita' l. n. 675/1996
giornalistiche) --------------------------------------------------------------------
Titolo XIII
Marketing diretto

Capo I
Profili generali -------------------------------------------------------------------- Art. 140 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. c),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001 --------------------------------------------------------------------
Parte III
Tutela dell'interessato
e sanzioni --------------------------------------------------------------------
Titolo I
Tutela amministrativa
e giurisdizionale

Capo I
Tutela dinanzi al Garante Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

Sezione I
Principi generali -------------------------------------------------------------------- Art. 141 (Forme di tutela) --- --------------------------------------------------------------------
Sezione II
Tutela amministrativa -------------------------------------------------------------------- Art. 142 (Proposizione dei reclami) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 31,
comma 1, lett. c) e l),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 144 (Segnalazioni) --- --------------------------------------------------------------------
Sezione III Tutela alternativa a quella
giurisdizionale -------------------------------------------------------------------- Art. 145 (Ricorsi) comma 1 art. 29, comma 1, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 29, comma 1, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 29, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 18, comma 1, lett. c),
- seconda parte -
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- lett. c) art. 18, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- lett. d) art. 18, comma 1, lett. c),
- prima parte -
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- lett. e) art. 18, comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- lett. a), b) e c) art. 18, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 18, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 18, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 18, alinea del comma 1,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso) comma 1 art. 19, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 18, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 149 (Procedimento relativo al
ricorso) comma 1 art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 20, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 Art. 29, comma 3,
l. n. 675/1996;
art. 20, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 20, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 20, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 7 art. 20, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 8 Art. 29, comma 6-bis,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso) comma 1 art. 29, comma 5,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 29, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 20, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 20, comma 11,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 151 (Opposizione) comma 1 art. 29, comma 6,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- --------------------------------------------------------------------
Capo II
Tutela giurisdizionale -------------------------------------------------------------------- Art. 152 (Autorita' giudiziaria
ordinaria) comma 1 art. 29, comma 8,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- comma 7 --- -------------------------------------------------------------------- comma 8 --- -------------------------------------------------------------------- comma 9 --- -------------------------------------------------------------------- comma 10 --- -------------------------------------------------------------------- comma 11 --- -------------------------------------------------------------------- comma 12 art. 29, comma 7, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 13 art. 29, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Comma 14 --- --------------------------------------------------------------------
Titolo II
L'Autorita'

Capo I cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE Il Garante per la protezione
dei dati personali -------------------------------------------------------------------- Art. 153 (Il Garante) comma 1 art. 30, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 30, comma 3, primo e
terzo periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 30, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 30, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 30, comma 5,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 30, comma 6,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 7 art. 33, (prima fase),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 154 (Compiti) alinea del comma 1 art. 31, alinea,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. a) art. 31, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. b) art. 31, comma 1, lett. d),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. C) art. 31, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. D) art. 31, comma 1, lett. e)
ed l), l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. e) art. 31, comma 1, lett. h),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. f) art. 31, comma 1, lett. m),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. G) --- -------------------------------------------------------------------- lett. H) art. 31, comma 1, lett. i),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. i) art. 31, comma 1, lett. g),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. l) art. 31, comma 1, lett. a),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- lett. m) art. 31, comma 1, lett. n),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 31, comma 1, lett. o),
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 31, commi 5 e 6,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 31, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 40, l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------

********DA QUI *******

Capo II
L'Ufficio del Garante -------------------------------------------------------------------- Art. 155 (Principi applicabili) comma 1 art. 33, comma 1-sexies,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1 art. 33, comma 1, ultimo
periodo l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 33, commi 1-bis e
1-quater, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 33, comma 1-ter,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 33, comma 1-quinquies,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- comma 7 art. 33, comma 4,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 8 art. 33, comma 6,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 9 art. 33, comma 6 bis,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 10 art. 33, comma 2,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Capo III
Accertamenti e controlli -------------------------------------------------------------------- Art. 157 (Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti) comma 1 art. 32, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 158 (Accertamenti) comma 1 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 32, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 15,
comma 1, d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- Art. 159 (Modalita') comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo
periodo, d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 32, comma 4,
l. n. 675/1996;
art. 15, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 15, commi 4,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 5 art. 15, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 6 art. 32, comma 5,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1 art. 32, comma 6, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 32, comma 6, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 32, comma 7, primo e
secondo periodo,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 32, comma 7, terzo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- --------------------------------------------------------------------
Titolo III
Sanzioni

Capo I cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative -------------------------------------------------------------------- Art. 161 (Omessa o inidonea
informativa all'interessato) comma 1 art. 39, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 162 (Altre fattispecie) comma 1 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 39, comma 2, secondo
periodo l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione) comma 1 art. 34, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 164 (Omessa informazione o
esibizione al Garante) comma 1 art. 39, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 165 (Pubblicazione del
provvedimento del
Garante) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1 art. 39, comma 3,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Capo II
Illeciti penali -------------------------------------------------------------------- Art. 167 (Trattamento illecito di art. 35, comma 1,
dati l. n. 675/1996; art. 11, d.lg. comma 1 n. 171/1998 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 35,comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni
e notificazioni al Garante) comma 1 art. 37-bis, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 169 (Misure di sicurezza) comma 1 art. 36, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- comma 2 art. 36, comma 2,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del
Garante) comma 1 art. 37, comma 1,
l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 171 (Altre fattispecie) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 172 (Pene accessorie) comma 1 art. 38, comma 1,
l. n. 675/1996 --------------------------------------------------------------------
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali

Capo I
Disposizioni di modifica -------------------------------------------------------------------- Art. 173 (Convenzione di applicazione ---
dell'Accordo di Schengen) -------------------------------------------------------------------- Art. 174 (Notifiche di atti e vendite ---
giudiziarie) -------------------------------------------------------------------- Art. 175 (Forze di Polizia) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 176 (Soggetti pubblici) --- -------------------------------------------------------------------- Art. 177 (Disciplina anagrafica,
dello stato civile e
delle liste elettorali) -------------------------------------------------------------------- Art. 178 (Disposizioni in materia
sanitaria) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 4, comma 5, d.lg.
N. 282/1999 -------------------------------------------------------------------- comma 4 --- -------------------------------------------------------------------- comma 5 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 179 (Altre modifiche) --- --------------------------------------------------------------------
Capo II
Disposizioni transitorie -------------------------------------------------------------------- Art. 180 (Misure di sicurezza) -------------------------------------------------------------------- Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 --- -------------------------------------------------------------------- comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998 -------------------------------------------------------------------- comma5 --- -------------------------------------------------------------------- comma 6 --- -------------------------------------------------------------------- Art. 182 (Ufficio del Garante) --- --------------------------------------------------------------------
Capo III
Abrogazioni -------------------------------------------------------------------- Art. 183 (Norme abrogate) --- --------------------------------------------------------------------
Capo IV
Norme finali -------------------------------------------------------------------- Art. 184 (Attuazione di direttive
europee) comma 1 --- -------------------------------------------------------------------- comma 2 --- -------------------------------------------------------------------- comma 3 art. 43, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996 -------------------------------------------------------------------- Art. 185 (Allegazione dei codici ---
di deontologia e di
buona condotta) -------------------------------------------------------------------- Art. 186 (Entrata in vigore) ---
 
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