Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 21, cosi' recita:
«Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale
attuazione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel
termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge,
un decreto legislativo recante le modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai
principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001,
nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola:
"puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d).».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
del lavoratori durante il lavoro». Il testo dell'art. 2,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto,
che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e
degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi'
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e
delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui all'art. 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrita' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute;
i) unita' produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
626/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art.
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art.
8-bis previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di
lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione,
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento
dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a
favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere
le capacita' e i requisiti professionali di cui all'art.
8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, puo' individuare
specifici requisiti, modalita' e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla
propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e'
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;
c) il curriculum professionale.».



 
Art. 2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».
 
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997
reca: «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza
della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente.».
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».



 
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