Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 10 settembre 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64339;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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