Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 5 maggio 2003
Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi di Castelvolturno o Varicosi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta convenzione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato, altresi', che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in guanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Considerato l'eccezionale valore naturalistico del biotopo rappresentato dall'ultimo lembo di una ben piu' ampia zona paludosa, bonificata tra il XVII ed il XVIII secolo, e che comprendeva un'ampia parte dei territori che andavano dal basso corso del flume Volturno ai Campi Flegrei, con caratteristiche morfologico-ecologiche tipiche delle foci fluviali e caratterizzata da terreni alluvionali sabbiosi ed argillosi;
Considerato l'eccezionale valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare: tra la vegetazione idroigrofitica si riscontrano la ruppia (ruppia cirrhosa), chara sp., cannuccia palustre (phragmites australis), lisca maggiore (typha latifolia) e lisca marittima (bolboschoenus maritimus); tra le idro-igrofile samolus valerandi, baldellia ranuncoloides ed orchis laxiflora, le specie della componente alofila sono date da soda (salsola soda), spergularia marina, astro delle paludi (aster tripolium), giunchi (juncus sp.pl.) e limonio (limonium serotinum); rare per la campania sono polygonium rurivagum, ranuncolo d'acqua (ranunculus trichophyllus) e schoenoplectus litoralis;
Considerato altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: tarabusino (ixobrychus minutus), tarabuso (botaurus stellaris), nitticora (nycticorax nycticorax), sgarza ciuffetto (ardeola ralloides) airone bianco maggiore (egretta alba), garzetta (egretta garzetta), airone rosso (ardea purpurea), spatola (platalea leucorodia), mignattaio (plegadis falcinellus), cicogna nera (ciconia nigra), cicogna bianca (ciconia ciconia), fenicottero (phoenicopterus ruber), moretta tabaccata (aythya nyroca), nibbio bruno (milvus migrans), falco di palude (circus aeruginosus), albanella reale (circus cyaneus), albanella minore (circus pygargus), falco pescatore (pandion haliaetus), smeriglio (falco colombarius), gru (grus grus), gabbiano corallino (larus melanocephalus), rondine di mare (sterna hirundo), sterna zampenere (gelochelidon nilotica), sterna maggiore (sterna caspia), fraticello (sterna albifrons), beccapesci (sterna sandvicencis), mignattino (chlidonias niger), mignattino piombato (chlidonias hybridus), pernice di mare (glareola pratincola), avocetta (recurvirostra avosetta), cavaliere d'italia (himantopus himantopus), combattente (philomachus pugnax), piviere dorato (pluvialis apricaria), occhione (burhhinus oedicremus), piro-piro boschereccio (tringa glareola), gufo di palude (asio flammeus), martin pescatore (alcedo atthis), cannaiola (acrocephalus scirpaceus), cannareccione (acrocephalus arundinaceus), forapaglie castagnolo (acrocephalus melanopogon), pettazzurro (luscinia suecica), averla piccola (lanius collurio), calabdra (melanocorypha calandra); tra gli uccelli l'oca lombardella (anser albifrons), il fischione (anas penelope), la canapiglia (anas strepera), l'alzavola (anas crecca), il germano reale (anas platyrhynchos), il mestolone (anas clypeata), il fistione turco (netta rufina), il moriglione (aythyua ferina), la moretta (aythya fuligula), la folaga (fulica atra), il porciglione (rallus aquaticus), la gallinella d'acqua (gallinula chloropus), la beccaccia di mare (haemtopus ostralegus), la pavoncella (vanellus vanellus), il frullino (lymnocryptes minimus), il beccaccino (gallinago gallinago), la pivieressa (pluvialis squatarola), il piovanello maggiore (calidris canutus), la pittima reale (limosa limosa), la pittima minore (limosa lapponica), il chiurlo (numeius arquata), il totano moro (tringa erythropus), la pantana (tringa nebularia), la pettegola (tringa totanus), il gabbiano reale (larus argentatus), la gavina (larus canus), il gabbiano zafferano (larus fuscus), il mugnaiaccio (larus marinus), il gabbiano comune (larus ridibundus), il merlo (turdus merula), il tordo bottaccio (turdus philomelos) e l'allodola (alauda arvensis);
Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui, in particolare, i mammiferi ferro di cavallo maggiore (rhinolophus ferrumequinum) e ferro di cavallo minore (rhinolophus hipposideros), e tra gli invertebrati il raro lepidottero melanargia arge, elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e molte rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della gia' citata direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i rettili il biacco (coluber viridiflavus), il ramarro (lacerta viridis) e la lucertola campestre (lacerta sicula), e tra gli insetti gli odonati sympecma fusca, e lester dryas ed il carabide scarites buparius;
Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;
Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane - Australia, 1996);
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che il consiglio regionale della Campania nell'approvare la legge 1° settembre 1993, n. 33 «Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania» ha individuato nell'elenco delle aree naturali protette da istituire gli arenali di Foce Volturno e che successivamente la giunta regionale della Campania ha istituito in via definitiva la Riserva naturale Foce Volturno-Costa di Licola, che ricomprende nel suo perimetro la zona umida Oasi di Castelvolturno-Variconi, con deliberazione di giunta regionale n. 65 del 12 febbraio 1999;
Considerato altresi' che l'area e' stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della citata direttiva 92/43/CEE;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) le «Paludi costiere del Variconi» (codice IT8010018);
Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che ha individuato la zona umida «1/CAM/D/Oasi di protezione di Castelvolturno o Variconi» tra i «Territori che per caratteristiche naturalistiche possono essere considerati quali zone umide ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar»;
Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;
Visto la richiesta di parere inviata alla regione Campania con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10679 del 27 giugno 2000;
Viste le note della regione Campania n. 401 del 19 febbraio 2001 e n. 1017 del 20 aprile 2001 e la deliberazione della giunta regionale della Campanla n. 285 del 19 gennaio 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Oasi di Castelvolturno o Variconi» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;
Decreta:
Art. 1.
La zona umida denominata «Oasi di Castelvolturno o Variconi», ubicata nel comune di Castelvolturno, provincia di Caserta, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.
 
Art. 2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania, la provincia di Caserta ed il comune di Castelvolturno assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.
 
Art. 3.
La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 e' affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale della Stato, nonche' alle altre Forze di polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2003
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 144
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 48 <----
 
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