Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 luglio 2003
Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Viste le direttive europee 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1998, n. 277, con particolare riferimento all'art. 7, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 146;
Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;
Visto il decreto del Ministro 21 marzo 2000, n. 43/T, concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8, comma 1 e all'art. 5, comma 2;
Viste le direttive europee 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Ministro 11 aprile 2003, n. 12/T, relativo all'aggiornamento degli allegati economici e tecnici del citato decreto ministeriale 43T/2000;
Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002;
Vista la relazione previsionale e programmatica 2003;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 dicembre 2000, n. 138/T, concernente il rilascio alle Ferrovie dello Stato S.p.a. della concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
Vista la proposta di aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura presentata dal gestore dell'infrastruttura presentata in data 8 aprile 2003 (RFI-AD/A0011/P/2003/0000476);
Considerato che ai sensi dell'art. 7, punti 1 e 6 del richiamato 277/1998 per l'utilizzo dell'infrastruttura deve essere corrisposto un canone di utilizzo applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura e che detto canone e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato;
Considerato che per l'anno 2003 il tasso di inflazione programmato fissato dal governo nel citato DPEF e' pari al T 1,4%;
Considerato che il canone per ciascuna traccia oraria si compone della somma della parte a tratta/nodo, della parte a chilometro/minuto e della parte per consumo energetico di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n. 43/T;
Considerato che il previsto aggiornamento non e' da applicarsi alla parte relativa al consumo energetico, in quanto detto costo e' legato al prezzo medio di vendita per kWh praticato al gestore dell'infrastruttura cosi' come previsto dall'articolo 6 comma 7 del decreto ministeriale n. 43/T;
Decreta:
Art. 1.
Al canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle componenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T, art. 5, comma 2, lettera a) (tratta nodo) e lettera b) (chilometro minuto), viene applicata una maggiorazione nella misura del +1,4% pari al tasso di inflazione programmata per l'anno 2003.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
 
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