Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318
Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito regolamento;
Considerata la necessita' di dare organica attuazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1 della legge 24 novembre 1977, n. 801;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visti gli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Settori di intervento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacita' e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.
2. Le tecnologie sensibili per le quali e' ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.
3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio
1999, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 25 maggio 1999), recante: «Norme in materia di
attivita' produttive», e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata
integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato
contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia
suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa',
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da
attuare anche secondo i criteri e le modalita' recati
dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base di parere espresso dal comitato di cui all'art. 2
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene
tempestivamente inviato per informazione alle competenti
commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della
partecipazione italiana in funzione della partecipazione
societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica
dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei
maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione
qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse
del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di
competitivita' delle industrie italiane in campo
internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici
complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998,
sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a
valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per
le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e
delle tecnologie produttive necessarie a consentire la
disponibilita' da parte del Ministero della difesa di
quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei
velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi
del presente comma verranno utilizzati mediante
assegnazione in comodato a qualificati operatori del
settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la
disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni caso di
emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui
al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno
1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.».
«Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
- 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1,
lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i
programmi idonei a favorire il rafforzamento della
competitivita' internazionale sia in settori sistemistici
che specialistici, la collaborazione tra industria e
comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle
piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la
partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni
internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione
europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso dalle commissioni
parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle
eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato
il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, il testo alle commissioni per il
parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere
emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di
nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti
esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione,
realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione
di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto
interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e
commerciale dei prodotti di cui alla lettera a),
intervenendo con contributi in conto interessi per un
massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di
credito alle imprese impegnate nella realizzazione di
progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a
porre le imprese italiane del settore spaziale e del
settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in
grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto
estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di
sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di
rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e
c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato,
l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite
l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente
articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente
concessi in relazione alle stesse attivita' in base a
normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli
organizzatori che consentano la rappresentanza delle
amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso
ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla
medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita'
con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di
consulenza con le imprese e le societa' operanti nei
medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli
esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Al relativo
onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
della presente legge sono soggetti alle procedure di
valutazione previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001.».
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30 ottobre 1941), reca:
«Norme relative al segreto militare».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7
novembre 1977), recante: «Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina
del segreto di Stato», e' il seguente:
«Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita'
politica generale e il coordinamento della politica
informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la
organizzazione ed il funzionamento delle attivita'
attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la
applicazione dei criteri relativi alla apposizione del
segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- Il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno
2001), convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 6 agosto 2001), reca: «modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del
Governo».
- Il testo degli articoli 7 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2001), recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive», e' il seguente:
«Art. 7 (Direzioni del Dipartimento per le
imprese). - 1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato
nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';
b) Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese;
c) Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il commercio, le
assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
la competitivita' svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche
riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed
elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la
competitivita' del sistema produttivo;
b) coordinamento della politica industriale, con
specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole
e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli
aspetti riguardanti i rapporti con le altre
amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con
gli altri organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore industriale, in collegamento con
la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese;
d) vigilanza sulle stazioni sperimentali per
l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve
alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da
fuoco portatili;
e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti
in materia di promozione industriale, vigilanza
sull'istituto per la promozione industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione
italiana al Patto Atlantico ed all'UEO; collaborazione
industriale internazionale nei settori aerospaziali e della
Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli
organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di materiale e prodotti di impiego militare e
duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la
regolazione delle crisi aziendali e delle procedure
conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di
gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di
riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle
competenze in materia di centri per lo sviluppo
dell'imprenditorialita', d'intesa con la Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i
centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al settore agroindustriale di
cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
j) analisi dello stato dei settori merceologici ed
elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli
stessi;
k) definizione delle iniziative normative e rapporti
con le autorita' internazionali e sovranazionali in materia
di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
l) attivita' di supporto e di segreteria della
Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71 del
regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni;
m) vigilanza sull'Agenzia per la proprieta'
industriale;
n) approvazione delle normative tecniche e degli
standard per la certificazione dei prodotti industriali;
elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i
controlli tecnici in materia di determinazione di
caratteristiche di macchine, impianti e prodotti
industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di
qualita' aziendale e dei prodotti per i profili di
competenza;
o) attivita' connesse alla promozione ed allo
sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor
impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale
ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in
materia di ecolabel ed ecoaudit;
p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica
e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con
particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore
delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della
Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto
valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita' opera il nucleo degli
esperti di politica industriale di cui all'art. 3 della
legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione degli effetti sul sistema delle
imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di
Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi
di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali
correttivi, in rapporto con le direzioni generali di
settore;
b) elaborazione dei dati e delle informazioni
relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese
conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per
l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi
inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti
minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali in materia di
agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore
distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i
mercati agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed
all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo sviluppo economico di aree
colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici per le attivita' produttive e per le rispettive
infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e
delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di
coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti
di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative per la promozione, il coordinamento e
l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle
imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte
dell'Unione europea;
k) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita'
di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle
imprese, rientranti nelle competenze della Direzione
generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti
pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni,
ferme le competenze degli altri Ministeri nei rispettivi
ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le
regioni, degli indirizzi generali delle politiche
turistiche e dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla
predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee
guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attivita'
statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione
del sistema turistico nazionale;
c) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni
internazionali multilaterali in materia turistica e
attivita' finalizzate alla realizzazione degli accordi
internazionali nella medesima materia;
d) rapporti con l'Unione europea in materia di
turismo, con particolare riferimento alla partecipazione
dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche
comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle
istituzioni comunitarie;
e) attivita' finalizzate alla promozione unitaria
dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del
mercato turistico nazionale e della promozione del turismo
sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati
e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico,
nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad
incrementare la competitivita' del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore turistico, in collegamento con
la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese;
h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI),
sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club
provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e promozione del turismo delle persone
con particolari esigenze connesse a disabilita', stato di
salute, eta' avanzata;
l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore
di pacchetti turistici;
m) applicazione delle leggi afferenti le competenze
statali nel settore turistico, anche con riferimento alla
promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore
turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti
turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le
assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del
commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche'
rapporti con le regioni per le materie di competenza delle
stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore
commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la
vendita di prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del
commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
c) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle
nuove forme di commercializzazione;
d) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento
delle manifestazioni fieristiche internazionali, la
formazione del calendario ufficiale fieristico ed i
rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore del commercio, in collegamento
con la Direzione generale coordinamento incentivi alle
imprese;
f) attuazione della normativa in materia di registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti
dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e
coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle
camere di commercio a seguito della soppressione degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
g) contenzioso ed attivita' di coordinamento e
supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di
commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge
relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri
esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione
delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i
predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della
stesura della relazione al Parlamento;
i) attivita' delle societa' fiduciarie e di
revisione;
j) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza
sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi
pubblici);
k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione
coatta amministrativa, nonche' provvedimenti di
applicazione delle sanzioni amministrative in materia
assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10,
del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.
7. La Direzione generale per gli enti cooperativi
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla
mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei
ed internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e
riscossione dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle
cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza sulle procedure derivanti dai
provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle
societa' cooperative;
e) rilevazione degli aspetti socio-economici della
cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta dello schedario generale della
cooperazione;
g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla
Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta dell'Albo nazionale delle societa'
cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo
in relazione all'attivita' di vigilanza ed al registro
prefettizio delle cooperative.».
«Art. 17 (Disposizioni finali). - 1. Il presente
regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto
di nomina di cui all'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a
funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni
comunque confluite nel Ministero delle attivita'
produttive, il riferimento si intende rispettivamente al
Ministro e al Ministero delle attivita' produttive ovvero
alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal
Ministro e dal Ministero delle attivita' produttive.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 11 maggio 1999,
n. 140, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Coordinamento degli interventi

1. Il Ministro delle attivita' produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilita' con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 e' costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione del Ministero delle attivita' produttive, in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da tre esperti scelti tra personalita' di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico, elettronico. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive e dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.
3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonche' ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni.
4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 e' determinato con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalita' del suo funzionamento. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' provvede alla segreteria del Comitato.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 9 maggio 2001), recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e' il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'Autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
- Per il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n.
140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del
21 maggio 1999), recante: "Norme in materia di attivita'
produttive", e' il seguente:
"Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
- 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione
di esperti o societa' specializzate mediante appositi
contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica
industriale, dotato della necessaria struttura di supporto
e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione
dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10
della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la
dotazione organica del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e'
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal
1999.".



 
Art. 3.
Destinatari degli interventi
1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le imprese costituite ed operanti in Italia che:
a) sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalita' di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualita' azienda ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica;
c) hanno come attivita' principale la costruzione di:
1) aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
2) sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali;
3) sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e navali.
2. Sono considerate imprese con attivita' principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda e' dovuto per oltre il 50% alle attivita' di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilita' gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 e' verificata nell'ambito delle relative contabilita' gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.



Nota all'art. 3:
- Per il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e per
il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Attivita' ammesse agli interventi
del Ministero delle attivita' produttive
1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attivita' produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.
2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul campo della operativita' della pre-serie industrializzata.
3. Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attivita' sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attivita' di programma anche ad imprese che sono state gia' ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie.
4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attivita' sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea.
5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attivita' sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.
6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale.
7. Nel caso in cui le attivita' di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attivita' effettuate successivamente a tale data, purche' queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attivita' effettuate prima della data di presentazione purche' successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi.



Nota all'art. 4:
- Per il titolo della legge n. 140 del 1999 si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Criteri di preminenza
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:
a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;
b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
c) l'incremento delle capacita' di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;
d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;
e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese;
f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;
g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;
h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza.
2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 6.
Contenuti, misura e modalita' degli interventi
1. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento e' elevata rispettivamente al 75% e 65%.
2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresi' considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attivita' comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attivita' subcommesse all'estero.
3. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, puo' assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.
4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attivita' produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3, puo' concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.
 
Art. 7.
Procedura
1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all'articolo 1, presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in particolare:
a) l'oggetto del progetto o programma;
b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti;
c) i prevedibili impieghi anche duali;
d) il fabbisogno finanziario;
e) la localizzazione delle attivita', gli effetti sui livelli e la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), gli eventuali effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con particolare riferimento alle attivita' oggetto del programma destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese;
f) i tempi di attuazione;
g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione internazionale;
h) gli eventuali benefici concessi gia' in relazione alle stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
i) gli interventi richiesti.
2. La domanda deve, altresi', comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attivita' produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalita' alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facolta' di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.
3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformita' ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.
4. La Direzione generale ha facolta' di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonche' una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonche' convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, puo' frazionare il periodo di riferimento delle attivita' da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.
5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio» dello stesso progetto o programma.
6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.
7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma valutato di livello «elevato» o «medio», definendo in particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita' delle erogazioni.
8. Il provvedimento e' comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.
9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attivita' produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.
10. Nei casi in cui il Ministero delle attivita' produttive intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa e' invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.



Nota all'art. 7:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990) reca: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».



 
Art. 8.
Erogazioni
1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguardera' le attivita' e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.
2. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformita' al modello riportato nell'allegato D, corredati da un rapporto dettagliato sulle attivita' svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facolta' di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresi' corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa.
3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% e' disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi.
4. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa.
5. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.
 
Art. 9.
Accertamenti
1. Con decreto del direttore della Direzione generale e' nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attivita' produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999,
n. 140, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 10.
Variazioni e misure di garanzia
1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validita' complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.
2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello «elevato» o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi e' confermato con le modifiche necessarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attivita' del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il direttore generale puo' revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravita' dell'inadempienza riscontrata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale puo' cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.
5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
30 aprile 1998), recante: «Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di
restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma
2.».



 
Art. 11.
Acquisizione del progetto
o programma da parte dell'Amministrazione
1. Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il Ministro delle attivita' produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, puo' promuovere, sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprieta' del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. In tale caso l'indennita' spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennita'.
2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parita' di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma.
3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto e' definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.



Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 61 e 63 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939), recante: «Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali», e' il seguente:
«Art. 61 (Art. 51 del regio decreto 13 settembre 1934,
n. 1602). - L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze,
sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento
interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri
casi, la commissione dei ricorsi. Il decreto di
espropriazione dell'interesse della difesa militare del
Paese, quando venga emanato prima della stampa prevista
nell'art. 38, potra' contenere l'obbligo e stabilire la
durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La
violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del
codice penale.».
«Art. 63 (Art. 52, comma secondo, del regio decreto 13
settembre 1934, n. 1602). - Nei casi di espropriazione
nell'interesse della difesa militare del Paese,
l'indennita' e' fissata, in mancanza di accordo fra le
parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le
parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro,
l'indennita' sara' determinata da un collegio arbitrale,
composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno
dal Ministero proponente e terzo, con funzioni di
Presidente, dai due nominati, o in caso di disaccordo, dal
Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di
quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno
essere scelti fra gli iscritti negli albi dei
professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire
nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite
nel regolamento.».
Le competenze del Ministero delle corporazioni in
materia di brevetti, per effetti del regio decreto 9 agosto
1943, n. 718; del decreto legislativo 21 giugno 1945, n.
377; decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, sono
attribuite attualmente al Ministero delle attivita'
produttive.



 
Art. 12.
Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi
1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso.
2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione e' anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.
 
Art. 13.
Interventi relativi all'utilizzo industriale
e commerciale dei progetti o programmi
1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale puo' concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.
2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione e' elevata rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi e' individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non puo' comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potra' essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.
3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai modelli di cui all'allegato B e corredata della documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10.
 
Art. 14.
Partecipazione a societa' di realizzazione
ed esercizio di sistemi applicativi
1. La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, puo' concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilita', finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di societa' finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali societa' possono essere anche di diritto estero purche' costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attivita' produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.
2. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale puo' assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai modelli di cui all'allegato C e corredata della documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 372



Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile
1997), reca: «Attuazione del regolamento C.E. n. 3381/94 e
della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a
duplice uso».



 
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 3) SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo
e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attivita' di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi ed industrializzazione (specificare) riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 140 del 1999.
(Eventuale) - Si esprime la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso regolamento.
(Eventuale) - Si richiedono, in luogo degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento.
Si assume l'impegno ad astenersi dalla commercializzazione dei risultati del progetto o programma, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2 del citato regolamento.
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette attivita' richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' del progetto o programma;
c) previsioni dei costi delle attivita'.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax). Firma a) Notizie sull'azienda.
Ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, estremi di iscrizione alla C.C.I.A., capitale sociale (e sua ripartizione).
Cenni sulle principali vicende dell'azienda, principali attivita', organizzazione e struttura, insediamenti produttivi, organici (degli ultimi tre esercizi), principali partecipazioni, fatturato ed esportazioni (degli ultimi tre anni), investimenti (degli ultimi tre anni).
Notizie del settore, previsioni di attivita' aziendali.
Bilanci degli ultimi tre esercizi. b) Descrizione delle attivita' di programma.
Finalita' ed oggetto del programma, con specificazione delle tecnologie interessate al progetto o programma e risultati tecnologici attesi.
Impieghi previsti.
Condizioni e modalita' dell'eventuale partecipazione a collaborazione internazionale.
Descrizione delle attivita'.
Luoghi di svolgimento delle attivita'.
Previsioni della tempistica di attuazione.
Previsione degli impatti sull'occupazione e sull'indotto. c) Previsioni dei costi delle attivita' di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, prove ed industrializzazione (a valori correnti).
c.1) Costi delle attivita' per tipo di costo:
costo del lavoro;
materiali;
attrezzature specifiche;
altri costi;
attivita' e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.
c.2) Costi delle attivita' per tipo di attivita':
definizione sviluppo e prove;
prototipi e industrializzazione;
attivita' e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.
Con dettaglio per ciascuna tipologia di attivita' delle previsioni di costo per tipo di costo.
 
Allegato B
(previsto dall'art. 13, comma 3) SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attivita' per utilizzo industriale e commerciale riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della legge n. 140 del 1999.
Si precisa che in funzione delle dette attivita' e' stata ottenuta la delibera da parte di (indicare l'istituto o gli istituti bancari) di un finanziamento finalizzato per un ammontare di , pari al ........... % del circolante massimo previsto per il programma di produzione e commercializzazione, che avra' durata di
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie sull'azienda;
b) descrizione delle attivita' di utilizzo industriale e commerciale;
c) previsioni del fabbisogno finanziario per le attivita' di utilizzo industriale e commerciale di programma;
d) copia della delibera dello (o degli) istituti di credito.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax). Firma
Per la documentazione si utilizzano, ove possibile gli schemi di cui all'allegato A.
 
Allegato C
(previsto dall'art. 14, comma 3) SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 3, LETTERA C), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le operazioni di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio della societa' , siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c), della legge n. 140 del 1999.
(Eventuale) - Si esprime la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dello stesso regolamento.
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' della societa' interessata e delle operazioni di investimento finanziario;
c) previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax). Firma a) Notizie sull'azienda.
Si utilizza lo schema di cui all'allegato A. b) Descrizione delle attivita'.
Descrizione delle attivita' della societa' e delle relative previsioni di risultati.
Descrizione dei riflessi industriali della societa' sull'azienda richiedente.
Descrizione delle operazioni di investimento finanziario.
| | Contenuti e tempistica delle operazioni
| | Previsioni di ritorno finanziario delle operazioni c) Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario (a valori correnti).
 
Allegato D
(previsto dall'art. 8, comma 2) SCHEMA DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'Art.
6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), con riferimento al progetto o programma ammesso con provvedimento del ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 140 del 1999, chiede l'erogazione del finanziamento relativo alle attivita' effettuate nel periodo dal al
Si allega la seguente documentazione:
1) consuntivo relativo al periodo , costituito da:
1.a) prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale (qualora esista);
1.b) dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante della societa', illustrativa delle attivita' svolte e dello stato di avanzamento del progetto o programma con particolare riferimento agli obiettivi anche parziali conseguiti, che evidenzia, indicandone le motivazioni, gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o programma ammesso ai benefici;
1.c) elenchi delle fatture ed altri titoli di spesa, evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del legale rappresentante della societa' attestante la conformita' ai documenti originali;
2) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni;
3) indicazione delle coordinate bancarie per l'effettuazione degli accrediti:
4) (eventuale in relazione a quanto previsto dall'art. 8, com;ma 2, del regolamento applicativo) - relazione tecnica di esperto qualificato, esterno alla societa', che attesta gli obiettivi conseguiti e la pertinenza, l'ammissibilita' e la congruita' delle attivita' svolte e dei costi del progetto o programma nel periodo di riferimento, posti a confronto con il progetto o programma ammesso ai benefici. Firma
 
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