Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2003, n. 197
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge 15 dicembre 1998, n. 484, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1999, n. 10, S.O., reca:
«Ratifica ed esecuzione del tratto sulla messa al bando
totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e
annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 10 settembre 1996».



 
Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro".



Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 484, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento
dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per
l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il
quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il
bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i
collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati
Parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle
amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri
una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e
sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore
trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte
dall'Organizzazione.
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi',
alle spese di approvvigionamento, installazione e
manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi
necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la
trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato;
alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli
affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello
Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al
noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul
territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle
spese di locazione di locali e di impianti di traduzione
simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative
di convegni da tenere sul territorio nazionale in
esecuzione del trattato».



 
Art. 3.
1. All'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n.
484 e' riportato nelle note all'art. 3.



 
Art. 4.
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa".
 
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro".
 
Art. 6.
1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2732):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ed, ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi),
il 13 maggio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 5 giugno 2002 con pareri
delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione in sede referente, il
18, 23 luglio 2002 e 26 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato il
15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1926):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 ed approvato
il 15 luglio 2003.
 
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