AVVERTENZE L'art. 81 della Costituzione della Repubblica dispone, fra l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, soggiungendo che ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, dispone che con decreti del Presidente della Repubblica possono iscriversi in bilancio somme occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od altre analoghe, per integrare assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto capitale nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento n 2891/77 del Consiglio delle Comunita' europee del 10 dicembre 1977 e successivi nodificazioni. Inoltre, l'art. 11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, stabilisco che la legge finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si presuppone siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono ai progetti di legge gia' aprovati da un ramo del Parlamento, di quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno od entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono isritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Infine, l'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999 dispone che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le somme versate in entrata dopo il 31 ottobre di ciascun anno finanziario e comunque entro la chiusura dell'esercizio, siano rassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo. Cio' premesso, ai fini della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista alla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fa' presente quanto segue: a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per magroaggregati, a secondo della tipologia di spesa; b) nella parte relativa alla gestione di cassa e' esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni; c) infine, le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa. Gli effettivi incassi o pagamenti avvenuti dall'inizio dell'esercizio a tutto il mese di dicembre distintamente per competenza nell'anno finanziario 2002 e residui degli esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
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