Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 luglio 2003
Istituzione di nuove tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «riordino dei ruoli», modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero dei trasporti e della navigazione assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 10 marzo 1995 i modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sono determinati, per ufficiali, per marescialli, per sergenti e per sottocapi e comuni delle capitanerie di porto, rispettivamente come segue: di colore rosso per gli ufficiali, di colore marrone per i marescialli, di colore azzurro per i sergenti e di colore verde per i sottocapi e comuni, conformi agli allegati A, B, C, D, E da stampare con sistema Kinegramma.
 
Art. 2.
Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido e a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del comando.
 
Art. 3.
Il documento rilasciato al personale militare in servizio permanente ha validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio e deve essere ritirato all'atto della cessazione dal servizio.
La validita' del documento rilasciato al personale militare di leva coincide con la prevista cessazione dal servizio dell'intestatario, la cui data di scadenza va indicata sul margine destro del documento (frontespizio).
Sul retro delle tessere rilasciate ai predetti militari di leva e' omessa la dicitura: «validita' sei anni dalla data del rilascio» e va indicata sul frontespizio della medesima la qualifica di «leva», dopo il grado.
 
Art. 4.
La tessera di riconoscimento e' rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dai comandi periferici autorizzati con determinazione del comandante generale delle Capitanerie di porto.
 
Art. 5.
La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverra' alla naturale scadenza (sessennale) per il ruolo degli ufficiali e sottocapi e comuni, mentre avverra' gradualmente per i ruoli marescialli e sergenti.
A decorrere dal 1° giugno 2004 cessera' a tutti gli effetti la validita' dei documenti per i ruoli sopra indicati.
 
Art. 6.
Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 29 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato di pag. 30 <----
 
Allegato C

----> Vedere allegato di pag. 31 <----
 
Allegato D

----> Vedere allegato di pag. 32 <----
 
Allegato E

----> Vedere allegato di pag. 33 <----
 
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