Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
DISPOSIZIONE 16 luglio 2003
Regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del personale di ricerca.

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 400 in data 10 dicembre 2002, relativa all'adozione del regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del personale di ricerca dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
Viste le note prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del Ministero della difesa e prot. n. N1 2213 del 1° luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 10 dicembre 2002;
Dispone:
E' emanato l'unito regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del personale di ricerca dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 16 luglio 2003
Il presidente: Pisi
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MOBILITA' CON LE UNIVERSITA' DEL
PERSONALE DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.
Art. 1.
Mobilita' del personale
1. II presente regolamento disciplina l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilita' temporanea del personale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, estese all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.
Art. 2.
Contratti d'insegnamento universitario
1. Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi della legislazione vigente, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento ai ricercatori e ai tecnologi dell'INSEAN. Gli statuti delle universita' determinano le modalita' attraverso le quali i predetti ricercatori e tecnologi partecipano, per Ia durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
Art. 3.
Convenzioni con le universita'
1. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca e tecnologica presso l'INSEAN.
2. I ricercatori e i tecnologi dell'INSEAN possono essere autorizzati per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca e tecnologica presso gli istituti scientifici delle universita'.
3. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari presso l'INSEAN, nonche' l'associazione di ricercatori e tecnologi dell'INSEAN presso gli istituti scientifici delle universita', di cui ai commi 1 e 2, l'INSEAN stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con le singole universita'.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilita' di una retribuzione a carico del bilancio dell'INSEAN, anche in corrispondenza dell'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici che gli organi delle universita' dispongano per tali ricercatori e professori, nonche' di una retribuzione a carico dell'universita' per i ricercatori e tecnologi dell'INSEAN. I compensi di cui al presente comma sono disposti nel rispetto della disciplina delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal direttore generale nel rispetto delle convenzioni. Tali atti definiscono l'attivita' di ricerca e tecnologica da svolgere, la durata della associazione e il relativo impegno di tempo, nonche' la retribuzione del personale di cui al comma 1, ove prevista.
Art. 4.
Convenzioni con altri enti
1. Al fine di disciplinare la associazione di ricercatori e tecnologi dipendenti da altri enti di ricerca, pubblici e privati, l'INSEAN stipula, con atto del presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati.
2. Alla associazione di ricercatori e tecnologi di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 3.
 
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