Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 luglio 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Robbiani Tania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Robbiani Tania, nata a Sorengo (Svizzera) il 28 dicembre 1973, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Licence en Psychologie» conseguito presso l'Universita' di Ginevra il 7 agosto 1996; Vista l'autorizzazione al libero esercizio della professione di «psicologa» rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali, Ufficio di sanita', del Cantone Ticino il 20 aprile 1998; Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni delle conferenze di servizi del 29 novembre 2002, 25 febbraio 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Viste altresi' le determinzioni della conferenza di servizi del 18 giugno 2003, con cui viene modificata l'entita' della misura compensativa applicata nella seduta precedente, alla luce della nuova documentazione presentata; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi otto; Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Robbiani Tania, nata a Sorengo (Svizzera) il 28 dicembre 1973, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) psicologia dinamica, b) teoria e tecnica dei tests; c) deontologia e ordinamento professionale. Roma, 18 luglio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. b) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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