IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento a obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Pezzoli Lorenzo, nato a Milano il 25 aprile 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo»; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «dottore in psicologia» conseguito presso l'Universita' degli studi di Torino il 6 luglio 1998; Vista l'autorizzazione al libero esercizio della professione di psicologo rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali, ufficio di sanita', del Cantone Ticino (Svizzera) il 7 ottobre 1999; Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 18 giugno 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Pezzoli Lorenzo, nato a Milano il 25 aprile 1972, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 18 luglio 2003 Il direttore generale: Mele |