Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 5 maggio 2003
Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi del Sele - Serre Persano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato, altresi', che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990) e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, per altro, che l'art. 4 comma 1 della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolarmente attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Considerato l'eccezionale valore naturalistico del biotopo rappresentato dal medio corso del fiume Sele «Oasi del Sele-Serre Persano», costituito da parte del bacino fluviale a lento decorso che da' origine ad ampie zone meandriformi e, in seguito allo sbarramento del fiume affettuato negli anni '30, di un'area di lago di origine artificiale che si e' via via naturalizzata ricoprendosi di vasti canneti, zone paludose, prati umidi e naturali;
Considerato l'eccezionale valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, con fitocenosi a foresta alluvionale a pioppo bianco (populus alba), pioppo nero (populus nigra), ontano bianco (Alnus glutinosa) e salice bianco (salix alba), ampie zone di prato umido allagato a carici (carex sp. pl.), giunchi (juncus sp.), iris giallo (iris pseudacorus), menta d'acqua mentha acquatica), papavero cornuto (glaucium flavum), garofanino d'acqua (epilobium hirsutum), salcerella (lythrum salicaria), e sparganio (Sparganium ramosum), tratti a vegetazione prettamente acquatica con millefoglie d'acqua (myriophyllum spicatum), ceratofillo (ceratophyllum demersum) e potamogeti (potamogeton sp. pl.), e vasti canneti a cannuccia palustre (phragmites australis) e tife (typha sp. pl.);
Considerato altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla Convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»:
cormorano (phalacrocorax carbo), tarabusino (ixobrychus minutus), tarabuso (botaurus stellaris), nitticora (nycticorax nycticorax), sgarza ciuffetto (ardeola ralloides), airone bianco maggiore (egretta alba), airone rosso (ardea purpurea), spatola (platalea leucorodia), mignattaio (plegadis falcinellus), moretta tabaccata (aythya nyroca), nibbio bruno (milvus migrans), falco di palude (circus aeruginosus), albanella reale (circus cyaneus), falco pescatore (pandion haliaetus), gru (grus grus), cavaliere d'Italia (himantopus himantopus), occhione (burhhinus oecticremus), piro-piro boschereccio (tringa glareola), martin pescatore (alcedo atthis), ghiandaia marina (coracias garrulus), cannaiola (acrocephalus scirpaceus), cannareccione (acrocephalus arundinaceus), forapaglie castagnolo (acrocephalus melanopogon), balia dal collare (fecedula albicollis), averla piccola (lanius collurio); e tra le altre il fischione (anas penelope), la canapiglia (anas strepera), l'alzavola (ansa crecca), il germano reale (anas platyrhynchos), il mestolone (anas clypeata), il fistione turco (netta rufina), il moriglione (aythyua ferina), la moretta (aythya fuligula), la starna (perdix perdix), il porciglione (rallus aquaticus), la gallinella d'acqua (gallinula chloropus), la folaga (fulica atra), la favoncella (vanellus vanellus), il beccaccino (gallinago gallinago), la pittima reale (limosa limosa), il chiurlo (numeius arquata), il totano moro (tringa erythropus), la pantana (tringa nebularia), il gabbiano comune (larus ridibundus), il colombaccio (columba palumbus), la tortora selvatica (streptopelia turtur), il merlo (turdus merula), il tordo bottaccio (turdus philomelos), il tordo sassello (turdus iliacus) e l'allodola (alauda arvensis);
Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui, in particolare tra le molte specie elencate nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE, si segnalano, tra i mammiferi la lontra (lutra lutra), che qui ha una buona e vitale popolazione, il ferro di cavallo maggiore (rhinolophus ferrumequinum) ed il ferro di cavallo minore (rhinolophus hipposideros), tra gli anfibi l'ululone dal ventre giallo (bombina variegata), tra i rettili la testuggine d'acqua (emys orbicularis) ed il cervone (elaphe quatuorlineata), tra i pesci la lampreda di mare (petromizon marinus), la lampreda comune (pampetra planeri), la lampreda di fiume (lampetra fluviatilis), la rovella (rutilus rubilio), l'alborella meridionale (alburnus albidus) ed il barbo (barbus plebejus), e tra gli insetti il cervo volante (lucanus cervus), il cerambix cerdo, la melanargia arge e coenagrion mercuriale;
Considerato, altresi', che tra le altre specie animali significativo ve ne sono molte rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'Appendice 2/I della gia' citata direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i mammiferi il gatto selvatico (felis silvestris), tra i rettili il biacco (coluber viridiflavus), il ramarro (lacerta viridis), la lucertola campestre (lacerta sicula) e la natrice tessellata (natris tessellata), tra gli anfibi la raganella meridionale (hyla meridionalis), il rospo smeraldino (bufo viridis), la rana agile (rana dalmatina) ed il tritone crestato italiano (triturus carnifex), e tra gli insetti odonati ceriagrion tenellum, sympecma fusca, sympetron depressiusculum e coenagrion coerulescens;
Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;
Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che il consiglio regionale della Campania, nell'approvare la legge 1° settembre 1993 n. 33 «lstituzione dei parchi e riserve naturali in Campania», ha individuato, nell'elenco delle aree naturali protette da istituire, gli arenali di Foce Sele e Tanagro e che successivamente la Giunta Regionale della Campania ha istituito in via definitiva la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro, che ricomprende nel suo perimetro la zona umida Oasi del Sele-Serre Persano», con deliberazione di Giunta Regionale n. 64 del 12 febbraio 1999;
Considerato, ancora, che il «Consorzio di Bonifica in destra del Sele» di Salerno, che ha in esercizio la Traversa sul fiume Sele in localita' Persano del comune di Serre (costruita come opera pubblica di bonifica per uso irriguo) ed in consegna l'area dell'invaso artificiale a monte della Traversa (con i terreni prospicienti intestati catastalmente al Demanio dello Stato-Ramo bonifiche), attraverso la «Convenzione» n. 1624 del 18 marzo 1996 (in Atti dell'ufficio Registro AA.CC. di Salerno, Mod. 69, n. 627 del 4 aprile 1996), affida in gestione l'area demaniale a monte della Traversa, che viene denominata «Oasi di protezione faunistica di Persano», al WWF Italia;
Considerato, altresi', che l'area e' stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) il «Medio corso del Fiume Sele» (codice IT 8050021);
Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programnia triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che ha individuata la zona umida «2/CAM/D/86 Oasi di Serre Persano» tra i «Territori che per caratteristiche naturalistiche possono essere considerati quali zone umide ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar»;
Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;
Visto la richiesta di parere inviata alla regione Campania con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10679 del 27 giugno 2000;
Viste le note della Regione Campania testo unico 401 del 19 febbraio 2001 e n. 1017 20 aprile 2001 a la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 285 del 19 gennaio 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Oasi del Sele-Serre Persano» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;
Decreta:
Art. 1.
La zona umida denominata «Oasi del Sele-Serre Persano», ubicata nei comuni di Serre e di Campagna, in provincia di Salerno, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.
 
Art. 2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania, la Provincia di Salerno, i comuni di Serre e Campagna ed il WWF Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.
 
Art. 3.
La sorveglianza sul territorio individuato all'articolo 1 e' affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'Ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di Polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2003
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 147
 
Allegato

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