Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 5 maggio 2003
Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Pantano di Pignola».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato, altresi', che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Considerato che la zona umida, localizzata in una conca dell'alto bacino del fiume Basento, e' il risultato dell'ampliamento e progressiva naturalizzazione di un bacino creato per sbarramento artificiale su di una preesistente zona palustre che ha contribuito ad irradiare ed ampliare la sua componente floro-faunistica originaria, successivamente arricchita da nuove entita' che vi si sono insediate;
Considerato il valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi, con cinture vegetazionali di sponda a phragmitetum communis, typhetum angustifoliae e scirpetum lacustris; comunita' a idrofite radicate del tipo potamogetoretum lucentis (potamogeton coloratus, potamogeton crispus, potamogeton lucens, potamogeton natans, potamogeton pectinatus e potamogeton pectinatus), zone di cintura esterna ad elofite [con popolamenti arboreo-arbustivi di salice bianco (salix alba), salice fragile (salix fragilis), salice purpureo (salix purpurea, ontano napoletano (alnus cordata) e pioppi (populus sp.)], da comunita' erbacee dei prati umidi o allagati a carici (carex otrubae e carex pseudocyperus) giunchi (juncus bufonius, juncus conglomeratus, e juncus subnodulosus); e da altre specie rare o localizzate legate alle zone umide, come alisma lanceolatum, alisma plantagoaguatica, cyperus glaber, eleocharis palustris, helodea canadensis, salcerella (lythrum salicaria), myriophyllum spicatum, polygonum amphibium, schoenoplectus lacustris, sparganium erectum, veronica anagallis-aquatica e veronica beccabunga;
Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: marangone minore (phalacrocorax pygmaeus), tarabusino (ixobrychus minutus, tarabuso (sotaurus stellaris), nitticora (nycticorax nycticorax), sgarza ciuffetto (ardeola ralloides), airone bianco maggiore (egretta alba), garzetta (egretta garzetta), airone rosso (ardea purpurea), spatola (platalea leucorodia), mignattaio (plegadis falcinellus), cicogna bianca (ciconia ciconia), moretta tabaccata (aythya nyroca), nibbio reale (milvus milvus), nibbio bruno (milvus migrans), falco di palude (circus aeruginosus), albanella reale (circus cyaneus), albanella minore (circus pygargus), schiribilla (porzana porzana), gru (grus grus), mignattino (chlidonias niger), mignattino piombato (chlidonias hybridus), croccolone (gallinago media), avocetta (recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (himantopus himantopus), combattente (philomachus pugnax), martin pescatore (alcedo atthis), calandro (antbus campestris), tottavilla (lullula arborea) e calandra (melanocorypha calandra); e tra le altre il cormorano (phalacrocorax carbo sinensis), il fischione (anas penelope), la canapiglia (anas strepera), l'alzavola (anas crecca), il germano reale (anas platyrhynchos), il mestolone (anas clypeata), il moriglione (aythyua ferina), la volpoca (tadorna tadorna), la folaga (fulica atra) ed il cannareccione (acrocephalus arundinaceus);
Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare l'ululone dal ventre giallo (bombina variegata) ed il tritone crestato meridionale (triturus carnifex), e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i rettili la testuggine d'acqua (emys orbicularis), la lucertola degli arbusti (lacerta aqilis), il ramarro (lacerta viridis), la lucertola muraiola (podarcis muralis), la lucertola campestre (lacerta sicula), il biacco (coluber viridiflavus), il cervone (elaphe quatuorlineata) e la natrice dal collare (natrix natrix); tra gli anfibi il tritone punteggiato (triturus vulgaris), il tritone italico (triturus italicus), il rospo comune (bufo bufo), il rospo smeraldino (buffo viridis), la rana esculenta (rana esculenta), la rana verde maggiore (rana ridibunda), la rana rossa (rana temporaria), la raganella comune (hyla arborea) e la raganella maggiore (hyla intermedia);
Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;
Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che la regione Basilicata, con la legge regionale n. 42 del 22 maggio 1980, ha dichiarato l'area del Pantano di Pignola quale area protetta gestita dalla provincia di Potenza;
Considerato, inoltre, che con D.P.C.R. n. 795 del 19 giugno 1984 la regione Basilicata ha creato una Riserva naturale regionale su un'area di 155 ha;
Considerato, ancora, che il «Consorzio per lo sviluppo industriale» di Potenza, che ha in esercizio la diga e le opere idrauliche del Lago Pantano di Pignola, costruite come opere pubbliche di bonifica per l'approvvigionamento idrico industriale e che risulta proprietario dell'area dell'omonimo invaso, con proprio atto del 9 gennaio 1987 (verbale n. 2, approvato nella Seduta del comitato del 30 agosto 1988 deliberava di affidare al WWF Italia la gestione della Riserva naturale del Lago Pantano di Pignola;
Considerato, altresi', che l'area e' stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) il «Lago pantano di Pignola» (codice IT 9210142);
Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;
Visto la richiesta di parere inviata alla Regione Basilicata con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10686 del 27 giugno 2000;
Vista la nota della regione Basilicata n. 8650/7SE del 10 aprile 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Pantano di Pignola» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;
Decreta:
Art. 1.
La zona umida «Pantano di Pignola», ubicata nel comune di Pignola, provincia di Potenza, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come Allegato I.
 
Art. 2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, il Comune di Pignola ed il WWF Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.
 
Art. 3.
La sorveglianza sul territorio individuato all'articolo 1 e' affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di Polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2003
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 146
 
Allegato

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