Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 luglio 2003
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Marino» e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini D.O.C. Marino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lazio del 27 luglio 2001;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» formulati dal Comitato stesso nella seduta del 26-27 giugno 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002;
Viste le contro deduzioni al sopraccitato parere fatte pervenire dalla Societa' studio enologico agrario e altri;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 9 luglio 2003, ha ritenuto di dover accogliere parzialmente le contro deduzioni avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Marino» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per i vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Marino» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968 e successive modifiche valgono le disposizioni contenute all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Marino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MARINO»
Art. 1.
Denominazioni e vini
1.1. La denominazione d'origine controllata «Marino» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Marino» anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
«Marino» superiore anche nei tipi secco, abboccato,amabile o dolce;
«Marino» frizzante anche nei tipi abboccato o amabile;
«Marino» spumante secco o amabile;
«Marino» vendemmia tardiva amabile o dolce;
«Marino» passito anche nei tipi amabile o dolce;
«Marino» Malvasia del Lazio;
«Marino» Trebbiano verde (Verdicchio bianco)
«Marino» Greco;
«Marino» Bellone;
«Marino» Bombino.
1.2. La specificazione «Classico» e' consentita per i vini della zona di origine piu' antica e solo per le seguenti tipologie:
«Marino» classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
«Marino» classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
«Marino» classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce;
«Marino» classico passito anche nei tipi amabile o dolce.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1. Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:
Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente fino al massimo del 50%, con esclusione dei vitigni aromatici.
2.2. La denominazione di origine controllata «Marino», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco) Bellone, Greco e Bombino, e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Roma, con esclusione dei vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Marino», con esclusione delle tipologie con indicazione di vitigno, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione. E' inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza indicata nel presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo della D.O.C. «Marino» potranno usufruire della D.O.C. «Marino».
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui al presente articolo, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.
Art. 3.
Zona di produzione
3.1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine «Marino» comprende l'intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a) partendo dall'Osteria le Capanne di Marino la linea di delimitazione segue, verso nord, la via Appia fino all'ingresso ovest dell'aeroporto di Ciampino; piega a sinistra per la via di Fiorano per raggiungere, all'altezza del colle Fioranello, la linea ferroviaria Roma-Napoli, che segue, verso sud, fino al fosso di Casale Abbruciato.
Si sale il fosso di Casale Abbruciato e quello dei Preti, ed a 500 m prima della sua intersezione con il confine comunale di Marino, piega verso sud ed in linea retta raggiunge il punto di confluenza tra fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale e da qui in direzione sud-est, seguendo una linea retta che passa per il Casale della Certosa, raggiunge, in localita' Cancello, la strada per Albano. Segue tale strada in direzione di Albano fino ad incontrare il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada statale Nettunense (localita' Pavona); segue detta strada verso nord fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre tale confine verso est per raggiungere la via Appia che segue in direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del km 23+250. Da tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota 426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano. Segue la riva del lago verso nord fino alla localita' Montanaccio da dove prosegue verso nord-ovest fino a raggiungere il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (localita' Pascolato) e 337 (localita' Montanaccio). Percorre il confine tra Castelgandolfo e Marino inizialmente verso est e seguendo sempre il confine di Marino raggiunge Osteria le Capanne di Marino, punto di partenza della delimitazione;
b) le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» designabile con la menzione classico anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passivo» devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica come appresso delimitata: partendo da Marino, piazza Garibaldi, si attraversa il centro abitato in linea retta fino a raggiungere l'incrocio tra via Garibaldi e via S. Anna. Percorrendo tale strada, fino al confine con il comune di Grottaferrata, si arriva all'incrocio di via Castel de Paolis dal quale, seguendo i confini dei comuni di Ciampino con Grottaferrata, si raggiunge il km 1.300 di vicolo della Mola.
Da tale punto si prosegue in linea retta fino a via Vicinale della Mola, km 0,800 percorrendo quest'ultima fino all'incrocio di via della Mola si gira a sinistra in via Romana, all'altezza della scuola «Michele Amari» si percorre fino al crocevia con via dei Laghi in localita' Pantanella; proseguendo per 400 metri in linea retta fino al km 0,400 di via Torre Messer Paoli e si prosegue fino alla fine della strada al km 0,650, che coincide con il km 0,500 di via Costa Rotonda percorrendo la quale, fino a raggiungere via del Sassone. Girando a sinistra ci si immette sulla via Appia in direzione di Albano, si prosegue per 200 metri girando a destra, per via Nettunense Vecchia, si arriva all'incrocio di via Nettunense Nuova e da qui fino al confine con Castelgandolfo si raggiunge via Appia Nuova; costeggiando il confine di Castelgandolfo fino all'intersezione con la strada statale 140 e proseguendo per 300 metri fino allo svincolo con la strada statale Lago Olimpico; 50 metri prima di raggiungere il tunnel si gira a sinistra per via Galileo Galilei che deve essere percorsa fino a via Spinabella, km 1,650. Da via Spinabella si raggiunge l'incrocio di via dei Laghi, quindi proseguendo in linea retta, si attraversa il centro abitato di Marino fino a ricongiungersi con il punto di partenza di piazza Garibaldi.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Marino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
4.2. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed i sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per la produzione del vino «Marino» classico, anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passito», non e' ammesso il sistema di allevamento a tendone.
4.3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' non inferiore a:
3.000 ceppi per ettaro per il «Marino»;
3.500 ceppi per ettaro, per il «Marino» classico anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passito».
4.4. E' vietata ogni pratica di forzatura salvo l'irrigazione di soccorso.
4.5. Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcol. vol.
Tipologia |Produzione Uva tonn/Ha|naturale minimo % vol. ===================================================================== Marino.... | 15 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Superiore.... | 15 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Frizzante.... | 15 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Spumante.... | 15 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Marino Vendemmia | | tardiva.... | 13 | 13,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Passito.... | 15 | 15,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Classico.... | 14 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Marino Classico | | superiore.... | 14 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Classico | | vendemmia tardiva.... | 13 | 13,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Classico | | passito.... | 14 | 15,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Malvasia del | | Lazio.... | 15 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Marino Trebbiano verde| | (Verdicchio bianco) | 15 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Marino Greco.... | 15 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Marino Bellone.... | 15 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Marino Bombino.... | 15 | 11,00

4.6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.
4.7. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio. Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
5.2. Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
5.3. L'arricchimento e' ammesso con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Marino», oppure con mosti concentrati rettificati nonche' tutte quelle pratiche consentite dalla normativa CE e nazionali vigenti.
5.4. La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Marino» e «Marino classico», con esclusione delle tipologie «vendemmia tardiva» e «passito» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ma puo' essere destinata alla produzione di vini ad IGT Lazio qualora ne abbia le caratteristiche. Quando la resa supera il 75% l'intera partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.
La resa dell'uva in vino finito non deve superare il 50% per la tipologia «Marino» vendemmia tardiva, «Marino» classico vendemmia tardiva e il 45% per la tipologia «Marino» passito e «Marino» classico passito.
5.5. Le uve destinate a produrre vino a denominazione di origine controllata «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva devono essere sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,0% vol ed essere raccolte all'inizio di novembre. Per le uve destinate alla produzione delle tipologie «Marino» passito e «Marino» classico passito il metodo tradizionale di vinificazione prevede che:
le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento naturale e non possono essere ammostate prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; l'appassimento puo' altresi' avvenire su pianta, sotto tettoia e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,0% vol;
il periodo di invecchiamento e' di almeno di 8 mesi, di cui almeno 6 in botte, a decorrere dal primo marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre successivo;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,0% vol.
5.6. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Marino», o mosto concentrato rettificato.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Marino»:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso delicato con sentore di fruttato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole delicato con sentore di fruttato;
sapore: frizzante, vinoso, morbido talvolta abboccato o amabile;
spuma: vivace evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» spumante:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: sapido, vivace e armonico;
spuma: vivace fine persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonioso;
titolo alcolometrico totale minimo: 15,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; «Marino» passito:
colore: ambrato con riflessi dorati;
odore: vinoso, gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile talvolta dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol di cui svolto almeno 12,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; «Marino» Malvasia del Lazio:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; «Marino» Trebbiano verde:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, aroma di mandorla amara;
sapore: secco, di buona acidita', di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» Greco:
colore: giallo dorato;
odore: gradevole, profumo intenso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» Bellone:
colore: giallo intenso;
odore: profumo vinoso, intenso, persistente, tipico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» Bombino:
colore: giallo paglierino;
odore: profumo delicato, di buona persistenza, tipico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» classico:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» classico superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Marino» classico vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: ampio, fine, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; «Marino» classico passito:
colore: dorato con riflessi dorati;
odore: vinoso, gradevole, ampio, caratteristico;
sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 15,0% vol di cui svolto almeno 12,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
6.2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» e' consentito, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni o localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nonche' indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Marino» superiore, «Marino» classico superiore, «Marino» passito, «Marino» classico passito, «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve mentre, per la tipologia «Marino» e «Marino» classico l'indicazione dell'annata e' facoltativa.
7.3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento, comunque conforme alla normativa vigente per i vini di qualita'.
Art. 8.
Confezionamento
8.1. I vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a 2 litri.
8.2. I vini appartenenti alle tipologie «Marino» classico, «Marino» classico superiore e «Marino» classico vendemmia tardiva, devono essere immessi al consumo in recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri 1,5.
8.3. I vini «Marino» passito e «Marino» classico passito devono essere immessi al consumo solo in recipienti da litri 0,375 o litri 0,750, chiusi con tappo di sughero raso bocca.
8.4. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e, comunque, consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o di altro materiale eventualmente ammesso dalla normativa vigente per i vini di qualita'.
 
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