Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 luglio 2003 |
Accertamento del raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, sul capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Visto in particolare il comma 4 dell'art. 21 della citata legge n. 289 del 2002 che prevede l'ulteriore proroga al 30 giugno 2003 delle disposizioni in materia di agevolazioni con credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, gia' prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, com-ma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Visto che il limite di risorse complessivamente previste per il credito d'imposta di cui al predetto comma 4 dell'art. 21 ammonta a Euro 4.131.655 per l'anno 2003; Vista la comunicazione dell'Agenzia delle entrate n. 90754 del 9 giugno 2003 nella quale e' indicato che l'ammontare dei predetti crediti d'imposta fruiti nel corrente anno a tutto il mese di maggio e' superiore al predetto limite; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003; Considerato che in applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 21 della legge n. 289 del 2002 e' stato icritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di Euro 4.131.655; Decreta: Ai sensi dell'art. 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' accertato l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, iscritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - sul capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica di cui al comma 4 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2003 Il ragioniere generale: Grilli |
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