Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 luglio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Bruera Lorena Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998 a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Bruera Lorena Guadalupe, nata a Esperanza (Argentina) il 2 gennaio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso dall'11 agosto 1997, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicologos» della provincia di Santa Fe, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Nacional» di Rosario (Argentina) il 25 marzo 1997, il titolo accademico di licenciada en psicologia;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Milano in data 2 maggio 2002 valido fino al 16 maggio 2007;
Decreta:
Alla sig.ra Bruera Lorena Guadalupe, nata a Esperanza (Argentina) il 2 gennaio 1973, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 18 luglio 2003
Il direttore generale: Mele
 
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