IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Skinner Sven Eric, nato a Poole (Gran Bretagna) il 4 maggio 1964, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di biologe conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo; Rilevato che il richiedente ha conseguito il diplom in anthropologie presso l'Universita' di Zurigo in data 6 maggio 1993 e il titolo di doktor der naturwissenschaften» presso il Politecnico federale di Zurigo in data 20 aprile 1998; Considerato che il richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel settore; Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 10 gennaio 2003 e del 31 marzo 2003; Visti i pareri del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi espressi nelle note in atti datate 9 gennaio 2003 e 28 marzo 2003; Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sopra citato; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Skinner Sven Eric, nato a Poole (Gran Bretagna) il 4 maggio 1964, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 18 luglio 2003 Il direttore generale: Mele |