IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Mattioni Marco, nato a Roma (Italia) il 23 agosto 1973, cittadino italo-svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in psicologia - psicologia clinica e di comunita' presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 dicembre 2000; Considerato che il sig. Mattioni e' autorizzato al libero esercizio della professione di psicologo nel Cantone Ticino (Svizzera) dal 29 agosto 2002 e che risulta iscritto all'Albo degli operatori sanitari del medesimo Cantone, come attestato dal Dipartimento delle opere sociali della Repubblica e Cantone del Ticino (Svizzera) nella nota del 15 gennaio 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 maggio 2003; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Mattioni Marco, nato a Roma (Italia) il 23 agosto 1973, cittadino italo-svizzero, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 18 luglio 2003 Il direttore generale: Mele |