Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2003
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Marche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Moie di Maiolati il 25 gennaio 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivincole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» formulati dal Comitato stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003;
Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere per gli interessati la possibilita' di commercializzare la tipologia «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, proveniente dalle annate 2002 e precedenti, secondo i parametri previsti dall'allegato disciplinare di produzione;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» provenenti da vigneti non ancora scritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso competenti organi territorali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», che alla data di pubblicazione dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia o in altri recipienti della capacita' non superiore a 5 litri, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito.
Art. 2.
Vitigni ammessi
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per le province di Ancona e Macerata, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ricade nelle province di Ancona di Macerata ed e' cosi' delimitata: parte dal punto di incontro dei confini dei comuni dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla localita' Annunziata quindi imbocca la strada che, dalla localita' Annunziata, percorre la zona S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimita' di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al Cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le localita' Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castellone di Suasa e poi, in prossimita' della Fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-Monte S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli fino a rincongiungersi al fiume Musone.
L'uso della menzione «classico» per il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», e' riservata al vino prodotto nella zona originaria piu' antica. Tale zona e' costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e rimpianti), dovranno avere una densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

=====================================================================
Vino | Resa uva/Ha =====================================================================
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} | ton 14
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} riserva | ton 11
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico | ton 14
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico superiore | ton 11
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico riserva | ton 11

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%, e per la tipologia «spumante» al netto della presa di spuma. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 98 HI per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico, mentre per le tipologie «riserva», «classico superiore» e «classico riserva» non deve essere superiore a 77 HI.
Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo e' di 6,4 kg per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico e 5 kg per le tipologie «riserva», «classico superiore» e «classico riserva».
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione, l'appassimento delle uve e l'invecchiamento dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi», dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra per produrre vini a denominazione di origine controllata, purche' le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai fini a denominazione di origine controllata i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

=====================================================================
Vino |Vol % =====================================================================
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} 10,50% vol |10,5 ---------------------------------------------------------------------
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} riserva 11,50% vol |11,5 ---------------------------------------------------------------------
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico 10,50% vol |10,5 ---------------------------------------------------------------------
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico superiore 11,50% | vol |11,5 ---------------------------------------------------------------------
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} classico riserva 11,50% vol |11,5 ---------------------------------------------------------------------
{Verdicchio dei Castelli di Jesi} spumante 9,00% vol |

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione del «passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito non puo' avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15,00% vol; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Verdicchio dei Castelli di Jesi»:
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmenre amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva:
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico:
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per mille; «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore:
colore: paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l per mille; «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva:
colore: paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minino: 17,0 g/l; «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00 effettivo;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
I vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore, possono rivendicare in etichetta la menzione «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nei precedenti articoli 2, 4 e 5 e abbiano superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno diciotto mesi di cui almeno sei in bottiglia.
L'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La menzione «riserva» non puo' essere aggiunta alla qualifica «superiore».
La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.
La menzione aggiuntiva «riserva», potra' essere utilizzata dopo almeno nove mesi di permanenza sulle fecce.
Il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;
odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g;
estratto non riduttore minino: 15,0 g/l per mille.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, localita' e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve, da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», puo' figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione e' sempre obbligatoria per il vino designato con menzione «classico», «superiore», «passito» e «riserva».
Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» puo' essere confezionato in recipienti delle capacita' previste dalla vigente normativa.
Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico sono ammessi recipienti fino a 5 litri.
Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00.
Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.
 
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