Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 7 luglio 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e' stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 8 del 30 maggio 2002 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica degli articoli 1.2, 1.6, 3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 19 giugno 2003, prot. 1531, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;
Decreta:
Gli articoli 1.2, 1.6, 3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
«Art. 1.2 (Principi generali). - 1. L'Universita' persegue le proprie finalita' nell'ambito della autonomia scientifica, didattica ed amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.
2. E' garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti attivita' viene esercitato dagli organi a cio' preposti dalle leggi vigenti, nelle forme e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture nelle quali l'insegnamento e la ricerca vengono svolti.
3. A tutte le componenti dell'Universita' e' garantita pari dignita' di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti delle strutture operanti.
4. Per assicurare efficacia alla propria azione l'Universita' predispone e realizza progetti di attivita' e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.
5. Le attivita' dell'Universita' sono improntate a trasparenza, economicita' ed efficienza. I modi di attuazione di questi criteri sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.
Con adeguate modalita' periodicamente l'Universita' pubblicizza le delibere degli organi di governo, le attivita' dei suoi uffici, le attivita' didattiche e di ricerca svolte, con l'entita' e le fonti dei finanziamenti ricevuti.
6. I criteri di gestione, le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita' sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
7. Il funzionamento o la gestione del centro residenziale sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.».
«Art. 1.6 (Partecipazione ad organismi privati). 1. L'Universita' della Calabria puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le modalita' di partecipazione dell'Universita' sono definite da un apposito regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off dell'Universita' della Calabria e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito regolamento, devono conformarsi ai seguenti principi:
a. attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nella attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'ateneo e dall'organismo partecipato;
b. disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
c. destinazione a finalita' istituzionali della Universita' di eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
3. La collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione e' in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale dell'Universita'.
5. Degli organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse.».
«Art. 3.6 (I consigli dei corsi di studio). - 1. Le facolta' in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi.
2. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:
a) formulano per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito:
alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;
alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
alla richiesta di nuovi posti;
alle nomine di professori a contratto;
b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;
c) organizzano e coordinano le attivita' didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;
d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;
f) formulano richieste di professori a contratto;
g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
h) predispongono il manifesto degli studi;
i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;
l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalita' di insegnamento;
m) approvano la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio;
n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;
o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di I fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di II fascia.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento.
Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto. Questo in assolta analogia con quanto succede in consiglio di facolta', di dipartimento e in senato.
5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici.
Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.
7. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta';
b) dai ricercatori che nel corso interfacolta' svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera c).
8. Al consiglio di corso di studio interfacolta' competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera a) del citato comma siano i presidi delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacolta' redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
Il regolamento, con il parere favorevole delle facolta', e' sottoposto all'approvazione del senato accademico ed e' promulgato dal rettore con apposito decreto.
9. I consigli di corso di studio interfacolta' eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.
Le votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.
Il presidente e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
Il presidente del corso di studio interfacolta':
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
a) dai presidi di ciascuna delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
11. Il consiglio di corso di studio interfacolta' puo' istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.
La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacolta'.».
«Art. 3.10 (Il dipartimento). - 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
Esso promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.
Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca.
Il dipartimento inoltre:
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai consigli di facolta' dai consigli di corso di corso di studio;
esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi al settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.
2. Al dipartimento afferiscono:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
c) i professori a contratto;
d) i ricercatori;
e) i titolari di assegni di ricerca;
f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
h) gli studenti che ne fanno richiesta.
3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
5. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta e il consiglio di dipartimento.
6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Universita'; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
Il direttore e' eletto tra i professori di prima fascia del dipartimento e puo' essere eletto per due volte consecutive.
In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento e' affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalita'.
Il direttore e' nominato dal rettore.
La durata del mandato e' di tre anni accademici.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio di dipartimento.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal regolamento di dipartimento.
Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.
Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
L'incarico di segretario amministrativo ha durata triennale ed e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.
Eventuali indennita' connesse all'incarico di segretario amministrativo vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata.
7. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo, e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal dipartimento. La consistenza di questa rappresentanza e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo.
Le modalita' di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.
Nello stesso regolamento dovranno essere indicati i settori disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.
Il senato accademico, su parere del CO.CO.P., decide nei casi eventualmente controversi.
Il consiglio puo' delegare parte delle sue attribuzioni alla giunta.
8. La giunta e' un organo che coadiuva il direttore.
Essa dura in carica tre anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.
Le modalita' di elezione e di funzionamento della giunta sono definite dal regolamento di dipartimento.
9. I dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente statuto sono indicati nella tabella E.
10. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di scegliere il dipartimento al quale intende afferire.
Nel regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei Dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.».
«Art. 6.5 (Il comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;
e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.
La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o entrambi gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalita' previste dal regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano ricevuto finanziamento a cio' destinati.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata, 7 luglio 2003
Il rettore: Latorre
 
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