Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2003
Determinazione della misura e delle modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' competenti, rispettivamente, per energia elettrica e il gas e le telecomunicazioni e, in particolare l'art. 2, comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio,versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita' e che le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il proprio decreto 31 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
Vista la delibera n. 231 del 23 dicembre 2002, con la quale 1'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;
Viste le comunicazioni in data 25 giugno e 8 luglio 2003 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con le quali comunica il fabbisogno finanziario e propone la misura del contributo da valere per l'anno 2003;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2003, dai soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2002. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio 2002 e i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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